Riportiamo la notizia comparsa sul sito dell'Associazione Italiana Giornali On-line, il 29 dicembre del 2011, con sentenza n.48587/11, sen48587, la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha accolto il ricorso presentato da un giornalista che si è visto sequestrare tutto il suo materiale dopo aver pubblicato notizie coperte da segreto istruttorio. Il pm e Gip di Trani sono stati accusati di “mancato rispetto delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo” perchè un giornalista ha il diritto di proteggere le proprie fonti, garanzia dall’articolo 10 della Convenzione europea che riconosce il diritto alla libertà di espressione.
Il reporter che si è visto sequestrare tutto il proprio materiale, aveva chiesto la restituzione per proseguire la sua attività professionale ma il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani non aveva ammesso l’istanza dato che il suo era “corpo di reato” e quindi sotto sequestro probatorio. La cassazione successivamente ha dato ragione al giornalista, interrompendo il provvedimento cautelare e obbligando il Tribunale di Trani alla restituzione del materiale, “in ragione del mancato rispetto delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo e violazione della garanzia assicurata dall’articolo 10 della Convenzione europea che riconosce il diritto alla libertà di espressione”.
Il sequestro del materiale giornalistico è vietato perfino quando potrebbe portare all’individuazione gli autori di un reato, la libertà di stampa è fondamentale.
“E’ evidente, di conseguenza, che il sequestro di materiale posseduto dal giornalista che conduce all’individuazione delle fonti alle quali era stato garantito l’anonimato è una violazione del diritto alla libertà di espressione anche perché pregiudica lo svolgimento futuro dell’attività del giornalista e dello stesso giornale la cui reputazione sarebbe lesa anche agli occhi delle future fonti”.
