Le multe per il superamento dei limiti di velocità sulle strade extraurbane, elevate dalla Polizia municipale a seguito di accertamento tramite autovelox , potrebbero essere nulle. Ad affermarlo è Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei diritti”, di Lecce, che segnala «un’importante sentenza del Giudice di pace di Camerino – scrive in una nota -, la n. 842/12 della sezione civile, che ha bacchettato una prassi in voga tra molte amministrazioni comunali: quella di rilevare le infrazioni anche sulle strade che non sono sotto la loro competenza ma che ricadono nell’agro del comune. Secondo il Giudice onorario, infatti, i vigili urbani non avendo competenza su tutto il territorio nazionale come gli agenti della Polizia di Stato, non risultano essere legittimati a svolgere il servizio di polizia stradale sulle strade extraurbane principali, che risultano equiparate alle autostrade. E ciò anche se il tratto di strada su cui viene rilevata la violazione del codice della strada ricade entro il “feudo” di competenza del Comune cui appartengono gli agenti della polizia municipale che ha provveduto all’accertamento. Al contempo, per evitare l’annullamento del verbale, l’ente avrebbe dovuto provare la propria potestà giuridica nel tratto in questione. Il giudice di pace ha, quindi, accolto le doglianze presentate nel ricorso ed ha annullato il verbale elevato per la violazione dell’articolo 142 comma 8 del codice della strada. Nel caso di specie, se è pur vero, che la velocità rilevata di 110 chilometri l’ora contro i 90 consentiti, è anche fondamentale che la stessa fosse stata accertata su una superstrada che è gestita dall’Anas anche se il tratto in cui transita l’automobilista all’atto della condotta multata rientra nel territorio del Comune cui appartiene la polizia locale che eleva la contravvenzione».
È persuasiva, per Giovanni D’Agata, «la considerazione secondo cui l’amministrazione locale che non è né ente proprietario né gestore della superstrada non soltanto non ha titolo per svolgervi servizio di polizia stradale, né installare strumenti di rilevazione elettronica o segnaletica».
Peraltro, va ricordato che, sulla strada statale 16 bis, la Polizia locale di Trani svolge attività di rilevamento dei limiti di velocità su mandato del Prefetto di Barletta-Andria-Trani e non del sindaco. In questo caso, quindi, sembrerebbe che svolga il servizio quale organo “aggiuntivo” di polizia dello Stato e non quale corpo di polizia della municipalità. E su quel tratto di strada potrebbe provare, appunto, la «potestà giuridica».
