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Parcometri, Amet prova a fare chiarezza: «Finora è certo che la gara non avremmo dovuta farla noi. Adesso discutiamone»

Caro Direttore,

Mi dispiace continuare a replicare sulla stampa , ma il Vice Sindaco pro tempore non  ha potuto “esimersi” dal farlo imponendomi ad onor di verità di approfondire la vexata quaestio  con  lo stesso mezzo .

Si rende dal mio canto necessario riassumere brevemente la tematica inerente i Parcometri Urbani di Trani  in modo da consentire a chi ha redatto il documento pubblicato a firma dell’attuale  Vice Sindaco  di approfondire le superficiali conoscenze, ampiamente  dimostrate nei propri assunti, dell’evoluzione del quadro normativo  attinente alla disciplina giuridica dei servizi pubblici locali in relazione al caso Trani,.

Il contratto di cui al repertorio n. 4120 del 02.07.2009 prevedeva che il servizio della sosta a pagamento fosse gestito da Amet spa e regolamentato con  il sistema dei parcometri.

L’azienda, al’epoca,  si adoperò immediatamente  e pubblicò un bando di gara per l’acquisto dei parcometri.

La gara fù impugnata da talune società partecipanti. Il contenzioso determinò il prolungarsi delle tempistiche esplicative della stessa.

Nel mentre di ciò il 12 ottobre 2010 il Governo nazionale pubblicava il Regolamento di Attuazione n. 168/2010  dell’art. 23bis della Legge n. 133/2008 che  riformava la disciplina  dei servizi pubblici Locali a firma del Ministro On. Raffaele Fitto.

Il regolamento di attuazione determinava che ope legis il termine di tutti i contratti sottoscritti per l’affidamento in House di Servizi Pubblici Locali (tra cui i parcheggi) in itinere alla data della pubblicazione fosse  anticipato  alla data del 31.12.2011.

L’Amet spa , alla luce di questo intervento normativo di rango superiore alla deliberazione del Consiglio Comunale, e la conseguenze modifica coattiva dei termini contrattuali sottoscritti con il Comune di trani, non poteva procedere ad acquistare delle macchine ed investire circa 350mila euro compresa l’istallazione per svolgere un servizio per soli 13 mesi in quanto avrebbe prodotto un atto non conforme al principio di economicità sancito dalla legge 241/90 smi,  in oltre, in un cosi breve lasso di tempo non sarebbe stato possibile ammortizzare il costo a sostenersi e nessuna banca a tali condizioni avrebbe erogato il finanziamento necessario.

Su questo tema,in questi anni,  Amet ha sempre tenuto informata  I’amministrazione comunale pro tempore.

A seguito dell’esito della consultazione popolare meglio nota come  “referendum sull’acqua pubblica”, l’art. 23bis della legge 133/2008 veniva abrogato e di conseguenza decadeva anche il regolamento Fitto.

Il Governo centrale il 13 agosto 2011 corse ai ripari ed approvò in materia l’art.4  del DL n.138 convertito dalla  legge 14 settembre 2011, n. 148 riproponendo tal quale il principio giuridico abrogato dal referendum  statuendo che gli affidamenti in House in itinere ( contratto parcheggi)dovevano terminare la loro efficacia al 31.12.2012. la norma imponeva altresì ai comuni di provvedere a porre in essere  una serie di azioni amministrative atte a classificare congiuntamente all’antitrust i SPL cittadini.

L’Amet in coerenza con i suoi doveri amministrativi, nella mia persona, il primi giorni di Giugno 2012  si è recata dal Sindaco Riserbato per rappresentargli la problematica riveniente dal coacervo normativo susseguitosi negli ultimi anni in materia di SPL e l’impossibilità che Amet potesse  porre in essere un investimento non ammortizzabile atteso la scadenza dei contratto era posta irrevocabilmente al 31.12.2012 che lo rendeva non bancabile .

La risultanza di quell’incontro con il Sindaco Riserbato  determinò la lettera sottoscritta dai dirigenti Modugno e Guidotti , che pur se oggi è  contestata dal Vice Sindaco, resta valida alla stregua di una determina amministrativa con valore esecutivo di rango superiore alla delibera di Giunta Comunale che oggi come oggi è un mero atto di indirizzo non esecutivo e postula un atto dirigenziale susseguente per essere efficace vs. terzi.

Successivamente  alla ricezione della nota concordata con il Sindaco  del 07 Giugno 2012, in conseguenza di impugnativa avverso l’art.4 della legge n.148/2011  la Corte Costituzionale  il 20 luglio 2012 con sentenza 199/2012 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera disciplina dei servizi pubblici locali al tempo in vigore.

In costanza con la decisione di legittimità oggi  e solo oggi, è riscontrabile una lacuna normativa in materia che viene costituzionalmente colmata dal riferimento normativo Europeo che concede la facoltà di proseguire con  gli affidamenti in House dei SPL e pertanto solo dal 20 luglio si è ripristinata la scadenza contrattuale al 2018 del contratto n.4120 del 02.07.2009 anche se è corretto aggiungere che il Governo ha già preannunciato il varo di altro decreto che reitererà l’impossibilità di affidare in house i SPL..

Amet resta disponibile in qualsiasi momento ad approfondire le tematiche inerenti la materia de qua attendendo le determinazioni che verranno notificate dal Sindaco che rappresenta il socio unico in assemblea.

Orbene nella speranza  che questa nota succinta abbia potuto contribuire a fornire il chiarimento indispensabile  visto il susseguirsi per due anni di un’ altalena normativa che ha causato, non solo a  Trani, l’impossibilità di procedere serenamente nella gestione amministrativa del SPL ( Parcheggi e Trasporti)

Sono certo che un approfondimento delle questioni amministrative è sintomo sempre di buon governo la superficialità di certi interventi porta a perdere del tempo che potrebbe essere destinato con maggior vantaggio ad altro.

Ninni De Toma (presidente e Ad Amet Spa)

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