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Trani, contratto di quartiere, interviene Tommaso Laurora (Pd): «Arroganza e senso di impunità. Didonna non presta più servizio a Trani, valzer di competenze»

Riceviamo e pubblichiamo

«Poco più di cinque mesi fa presentai una richiesta di chiarimenti sulla vicenda del contratto di quartiere Sant'Angelo, adottato dal consiglio comunale nel lontano 2004, e approvato con D.P.G.R. pubblicato sul BURP del 13/8/2010 . Voglio rammentare alla cittadinanza che la fondamentale dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilita' delle opere previste nel programma urbanistico e' la base su cui si fonda la possibilità di esproprio dei suoli occorrenti per l'attuazione del programma.

Come ben noto, la medesima dichiarazione e' sottoposta a decadenza allo scadere del termine quinquennale dalla data di approvazione del piano e quindi nel caso in esame la decadenza è' prevista per agosto 2015. Ciò' premesso, la mia richiesta di chiarimenti riguardava il provvedimento di G.C. N.92 del 30/4/2014 avente per oggetto "appalto lavori di realizzazione di un asilo nido e di una piazza nel contratto di quartiere II. Atto di indirizzò".

Con tale provvedimento venne stabilito al punto 1) " di dare esecuzione alle richieste formulate dall'Ati "Cm costruzioni - Edilter srl" di Modugno, relativamente alla sottoscrizione di un autonomo contratto relativo alla realizzazione dell'asilo nido all'interno del C.d.Q. II, scorporandone il relativo importo dall'importo complessivo dell'opera appaltata (asilo e piazza).

Una prima stranezza riguardava la frase "dare esecuzione alle richieste". Infatti nella relazione del dirigente proponente si propone di "prendere atto" e "recepire" le richieste. Ci si chiede come mai la terminologia utilizzata sia difforme dalla proposta del dirigente. Inoltre l'argomento appare peculiarita' della competenza dirigenziale piuttosto che di quella della giunta comunale, a maggior ragione perché trattasi di un mero atto di indirizzo e quindi ci si chiede come mai la giunta abbia avocato a se' la decisione.

Quello che non traspare da recenti articoli di stampa su questo appalto è che il bando di gara correttamente riportava clausole di salvaguardia, ben note alle imprese partecipanti, che legavano l'esecuzione della piazza alla successiva acquisizione delle aree mediante espropriazione. Ora se tale circostanza era nota alle imprese, perché la giunta assume questa decisione in accoglimento delle richiesta di quella vincitrice?

La stranezza di questa decisione coinvolge anche la linea di finanziamento regionale che è unica, motivo per il quale venne effettuata doverosamente ed obbligatoriamente un'unica gara di appalto. In conseguenza della stranezza, presentai a maggio una nota di chiarimento per capire:
1) se la sottoscrizione del contratto per la sola realizzazione dell'asilo nido fosse in contrasto con il finanziamento regionale che prevedeva unico appalto, unica realizzazione e quindi unica erogazione del contributo
2) se la mancata sottoscrizione unitaria del contratto di appalto costituisse indebita ed illegittima modificazione delle condizioni di gara, in danno di altre imprese partecipanti, considerato che comunque sussistevano le clausole a salvaguardia del comune
3) se restino ferme le garanzie, spese e fideiussioni dell'appaltatore in relazione all'importo complessivo dell'appalto, potendosi, nel caso contrario, ravvisare economie altrimenti utilizzabili da altre imprese in sede di gara
4) il perchè delle motivazioni per la utilizzazione di terminologia gestionale nel dispositivo in contrasto con la proposta del dirigente competente

5) cosa intendesse porre in essere il dirigente utc, incaricato dal punto 3) del dispositivo per la " definizione delle procedure espropriative" atteso il termine di vigenza quinquennale della dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilita'
6) se lo scorporamento effettuato, qualora fosse stato indicato in sede di bando di gara come possibile, avrebbe potuto influenzare il ribasso dei partecipanti
7) se la realizzazione del solo asilo nido costituisca o meno variazione sostanziale dell'appalto, essendo unitari, collegati e non scindibili i criteri qualitativi fra piazza e asilo nido, che hanno condotto alla valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa
8) se, conseguentemente, l'ati "cm costruzioni - edilter srl" confermi il punteggio ottenuto in sede di gara per i criteri qualitativi, escludendo quelli riferiti alla piazza.
Provate ad indovinare cosa è' successo.

Ad oggi, come sempre avviene, non sono pervenute risposte, il che se da un lato mortifica il ruolo del consigliere comunale, dall'altro può autorizzare ad iniziative per far valere i propri diritti nel caso in cui il contratto sia stato successivamente stipulato, a mio parere illegittimamente. In sostanza i provvedimenti vengono messi in pubblicazione affinchè chi abbia interesse possa presentare osservazioni, ma se si presentano nessuno risponde e vanno avanti nel procedimento!

Io credo che questo atteggiamento sia frutto di arroganza e senso di impunità. Ovviamente non risulta neanche che il dirigente dell'UTC area LL.PP ing. Didonna abbia attivato alcunché in relazione agli espropri, recando notevole pregiudizio per la scadenza imminente del termine quinquennale all'esecuzione del programma urbanistico. Anzi pare non presti più servizio a Trani in analogia con il predecessore. Nel frattempo la competenza presumibilmente passerà al collega dell'area urbanistica ing. Stasi, insomma la quadriglia delle competenze continua, ma ho l'impressione che la musica sia sempre la stessa».

Tommaso Laurora
Consigliere Comunale PD

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