La gara per l'appalto della vigilanza degli immobili comunali è, inevitabilmente, il fulcro dell'inchiesta della magistratura sul cosiddetto «sistema Trani». La figura del sindaco, Luigi Riserbato, viene chiamata nuovamente in causa nel provvedimento proposto dal pubblico ministero Michele Ruggiero, e firmato dal Gip Francesco Messina, con riferimento al fatto «che abbia concorso alla composizione e nomina della commissione giudicatrice dell'appalto milionario, commissione che, gestendo illecitamente le procedure di gara, aggiudicava quest'ultima alla Sicurcenter, favorita dai sodali Damascelli, Ruggero e Di Marzio».
Il sindaco, «recependo le illecite interferenze del consigliere Damascelli, designava l'uomo di fiducia del predetto (l’ingegner Laricchia, ndr) dapprima come dirigente della quarta ripartizione - ritardando il deliberatamente la nomina della commissione di gara al fine di non fare designare quale presidente una persona da lui non manipolabile quale il dottor Antonio Modugno, comandante della Polizia municipale -, e facendo designare l’ingegner Laricchia quale presidente della commissione giudicatrice dell'appalto milionario».
Peraltro, «in data 5 giugno 2013, chiaramente solo quando il dottor Modugno ha lasciato il Comune di Trani (per assumere l’incarico di comandante della Polizia municipale di Cisternino, ndr), fu nominata la commissione giudicatrice, che poteva essere nominata sin dal 7 maggio 2013: si deve ritenere, quindi, che tale proroga, non giustificata, sia stata adottata per fare sì che il comandante non facesse parte di tale commissione perché non era manipolabile».
«Interferiva, inoltre, sulla scelta dei componenti della commissione di gara, sollecitando a farne parte (con una nota a firma propria e di Di Marzio) il maresciallo Elsa Coppola (persona di fiducia del Di Marzio, ma che sapeva assolutamente priva del profilo professionale di funzionario/dirigente necessario per fare parte della commissione e priva di ogni competenza giuridica e tecnica sullo specifico appalto da aggiudicare)».
Il sindaco avrebbe operato tale condotta «senza averne i poteri di legittimazione ed in aperta violazione della normativa di settore, a lui ben nota in ragione della propria qualifica professionale di avvocato e dei corrispondenti doveri informativi». Infatti, secondo il Testo unico sugli enti locali, «sono i dirigenti di ripartizione, non gli organi politici a costituire le commissioni di gara per pubblici appalti». Inoltre, secondo il Codice degli appalti «i commissari diversi dal presidente sono selezionati fra i funzionari della stazione appaltante o, in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, fra altri funzionari o professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, competenze di cui tanto la Coppola, quanto Tedeschi erano privi».
