Il “roof garden” del palazzo di piazza Quercia, sede di un’avviata attività alberghiera, «va rimosso entro novanta giorni perché difformemente realizzato rispetto alle autorizzazioni della Soprintendenza dei beni culturali e del paesaggio».
A scriverlo, e di conseguenza ordinarlo, è il dirigente dell'Area urbanistica dell'Ufficio tecnico Michele Stasi, in un atto di con il quale richiama l'esito di un sopralluogo effettuato presso quell’immobile da personale dell'Ufficio tecnico, della Soprintendenza e del Comando carabinieri tutela patrimonio culturale del Nucleo di Bari.
Secondo quanto rilevato durante il sopralluogo, «sul lastrico solare dell'edificio è stata realizzata una copertura, identificata come roof garden – di legge nel provvedimento - composta da elementi lineari (travi e pilastri) in metallo. I pilastri risultano essere imbullonati alla pavimentazione del lastrico solare e la struttura risulta totalmente chiusa. In particolare, il telo di copertura è composto da materiale rigido impermeabile, posto in opera con struttura a sandwich a due strati, mentre i lati sono chiusi da tendaggi rigidi comprensivi di tende retrattili, intervallati dalla presenza di porte antipanico. La struttura risulta dotata anche di elementi impiantistici (impianto di condizionamento, elettrico e filodiffusione) tali da farne perdere le caratteristiche di temporaneità ed agevole removibilità. Inoltre, si rileva la presenza di una saletta adiacente, adibita a punto cottura».
Secondo quanto scrive il dirigente, le opere del complesso risultato “ultimate” ed eseguite in difformità dalle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza nel 2004 e 2009, poiché la struttura realizzata non è a carattere stagionale (quattro mesi l'anno) ed è completamente chiusa per la presenza di impianti fissi come la climatizzazione, punti luce, punto ristoro e filodiffusione.
Sia i gestori, sia il proprietario dell’immobile dovranno, oltre che rimuovere quanto non autorizzato, comunicare preventivamente dove verranno portati a rifiuto tutti i materiali oggetto dei lavori di rimozione, nonché il direttore dei lavori e l'impresa esecutrice. Peraltro, ai destinatari dell’ordinanza è consentito impugnarla presso il Tar Puglia entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento.
