La prima delle osservazioni proposte dalle organizzazioni portatrici di interessi collettivi porta la firma dell’Anaci, l’associazione degli amministratori condominiali. A redigerla il presidente, Ugo Calò: «Il concetto della raccolta dei rifiuti “porta a porta” assolutamente condiviso, non può però non tenere conto delle particolari condizioni di una gran parte di stabili condominiali, soprattutto di quelli privi di spazi o aree comuni. Molti stabili in condominio saranno costretti ad allocare i contenitori della raccolta differenziata all’interno dei portoni/androni d’ingresso. Tale collocazione provocherà un degrado architettonico degli stabili, ma, soprattutto creerà problematiche igienico sanitarie e rischi per l’incolumità degli occupanti degli stabili o di coloro che dovessero accedervi in caso d’incendio».
Il secondo problema che si fa rilevare è che «non è ben chiarita la natura o il rapporto “contrattuale” che dovrebbe legare la presenza o l’affidamento dei cassonetti ad un soggetto, il condominio, con il quale non esiste alcun rapporto per quanto attiene produzione e smaltimento dei rifiuti. Tale situazione andrebbe vagliata giuridicamente al fine di individuare correttamente i soggetti ai quali affidare e/o con i quali contrattualizzare la custodia/responsabilità dei cassonetti adibiti allo stoccaggio dei vari rifiuti».
Ulteriore questione è «a chi competa il compito di provvedere allo spostamento dei cassonetti e successivo riposizionamento all’interno del condominio. Tale operazione se, come pare, dovesse essere “affidata” al condominio, causerà un notevole aggravio di costi dei cittadini/condomini i quali dovranno rivolgersi ad aziende per l’espletamento del servizio».
Infine, secondo quanto osserva l’Anaci, «a fronte della possibilità di accesso nelle parti comuni (ormai identificate come parti pubbliche) di chiunque, si corre il rischio di subire atti vandalici o semplici “dispetti” con la conseguente applicazioni di sanzioni (erogate, a quanto pare, al Condominio nella sua interezza) da parte degli organi delegati a ciò».
Pertanto, gli amministratori suggeriscono «di verificare con puntuale esattezza la possibilità o meno di allocare i contenitori all’interno degli stabili e, nei casi in cui ciò non fosse possibile, predisporre adeguati contenitori da strada nonché, al fine di evitarne “generiche”, adottare sanzioni che possano individualmente classificare il produttore del rifiuto, non imputandole all’intera collettività condominiale, magari incolpevole».
La risposta del Conai è la seguente: «Per i condomini da 9 unità immobiliari in su è previsto il conferimento dei rifiuti indifferenziati, di quelli biodegradabili e degli imballaggi di vetro all’interno dei contenitori condominiali e dei rifiuti di carta/cartoncino e plastica/barattolame all’interno dei sacchi che saranno distribuiti in fase di avvio dei servizi. Pertanto, per tutti i condomini interessati dal posizionamento dei contenitori condominali, si provvederà ad instaurare un rapporto con gli amministratori per la definizione delle necessità e degli obblighi dei condomini che rappresentano».
Tra le attività preliminari all’avvio dei nuovi servizi sono previsti incontri specifici con gli amministratori condominiali, durante i quali – si legge nella risposta alle osservazioni - sarà fornita idonea formazione necessaria a garantire il funzionamento del servizio di raccolta idoneo e sarà possibile raccogliere le informazioni di dettaglio delle diverse realtà condominiali. Inoltre, in fase di distribuzione delle attrezzature, saranno valutati gli spazi condominiali disponibili e, per i condomini per i quali viene accertata la presenza di spazi ridotti, si potrà optare per l’utilizzo di un contenitore condominiale promiscuo che dovrà cioè essere usato nei diversi giorni settimanali per il conferimento della frazione per la quale si prevede la raccolta nello stesso giorno. I contenitori carrellati sono identificativi del condominio piuttosto che della singola utenza familiare: pertanto, tutti i condomini dovranno essere responsabili del corretto conferimento dei rifiuti onde evitare di incorrere in situazioni di mancato svuotamento e possibili sanzioni. Il Comune non può assumersi l’onere di movimentazione di tali contenitori condominiali, né affrontare le problematiche relative all’accesso da parte degli operatori della raccolta in aree di proprietà privata. Tale questione rimane a carico dei cittadini».
Va da sé che «per i condomini sino ad 8 unità immobiliari, il piano prevede il conferimento all’interno dei bidoncini/sacchi che saranno distribuiti a tutte le famiglie e dovranno essere collocati all’esterno dell’abitazione/portone condominiale».

