Il Comune di Trani incassa un altro successo al Tar in merito agli oneri non versati dai costruttori nell'ambito del Contratto di quartiere Sant'Angelo. Dopo la prima sentenza favorevole per il recupero di un credito di 2.100.000 euro, da un'associazione temporanea di imprese capeggiata dalla Scaringi, di Trani, questa volta i giudici amministrativi hanno confermato il diritto di Palazzo di città ad incassare 1.160.000 euro da parte di un'altra Ati, facente riferimento all'impresa Manna, di Barletta: oggetto, gli oneri non versati in relazione all'edificazione di cinque lotti.
La vicenda era già stata oggetto di un decreto ingiuntivo del Tar, cui i costruttori si erano opposti. La Terza sezione del Tar Puglia (presidente Gaudieri, primo referendario Cocomile, estensore Casalanguida) ha pronunciato sentenza di rigetto dell'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo emesso dallo stesso tribunale il 18 luglio 2016.
L'impresa Manna aveva eccepito in merito al difetto presunto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che il contenzioso si sarebbe dovuto dirimere presso il Foro di Trani. E, soprattutto, sosteneva la tesi di un presunto, forte squilibrio delle prestazioni oggetto di convenzione, dicendosi certa della presenza di crediti vantati, presso il Comune di Trani, di 520.000 euro, nonché di un ulteriore credito di 450.000 per mancata realizzazione di utile di impresa. In altre parole, il costruttore puntava sulla compensazione di crediti e debiti, ma il Tar ha invece accolto le tesi del Comune di Trani, difeso dall'avvocato Emilio Toma, riconoscendo la piena legittimità dell'ente al credito vantato.
Per prima cosa, Bari ha confermato la sua piena giurisdizione poiché si tratta di un atto pienamente pubblicistico, regolato da un bando ad evidenza pubblica tra ente pubblico e soggetti attuatori. Quanto all'eccezione di eccessiva onerosità, il Tar l'ha rigettata rilevando come non risulti che nessuna azione sia mai stata intrapresa dalla Manna «per dimostrare presunti vizi genetici, o sopravvenuti, degli accordi intercorsi con il Comune di Trani, fonti delle obbligazioni assunte dall'Ati quale soggetto attuatore. Risulta, invece, che l'impresa abbia presentato istanza di partecipazione all'avviso pubblico. allegando atto unilaterale d'obbligo per il pagamento degli oneri relativi alle espropri, oneri aggiuntivi ed offerta migliorativa».
Per quanto riguarda i 520.000 euro, relativi all'acquisizione dei suoli relativi ad ulteriori due lotti, D5 e D6, l'impresa Manna sostiene che la somma sarebbe stata versata per ottenere il trasferimento delle proprietà dei suoli a carico dell'amministrazione comunale, «ma dalla convenzione - rileva il Tar - emerge che il soggetto attuatore è tenuto ad acquistare le aree, e resta di competenza dell'amministrazione comunale l'acquisizione delle stesse, oltre quelle già rese disponibili da chi sottoscrive la convenzione tramite procedura espropriativa. Pertanto, l'Ati ha provveduto all'acquisizione dei due lotti adempiendo agli obblighi assunti con la stipula della convenzione, e non risulta alcun inadempimento da parte dell'ente locale».
Ancora in via di definizione gli sviluppi del vicenda riguardante il terzo soggetto attuatore, l'impresa Graziano, in merito alla quale è stato affidato, sempre all'avvocato Toma, un nuovo incarico legale.


