«È intento di questa dirigenza chiarire che, sin dalla prima predisposizione dei presidi, è stato adottato, in linea con le disposizioni di legge, il criterio di garanzia delle sole attività indifferibili da rendere in presenza sul luogo di lavoro. Ciò quindi esclude che si possa tenere conto, in alcun caso, di prassi operative o modalità consuete di svolgimento di attività ordinaria. Tali prassi spesso vengono addotte a giustificazione della presenza di unità che, al contrario, non sono indispensabili nei presidi salva la necessaria turnazione fra tutto il personale, e quindi non sono più praticabili atteso l'obbligo di assicurare solo le attività indifferibili e urgenti».
Così il presidente del Tribunale di Trani, Antonio De Luce, ponendo ulteriori restrizioni sulle presenze negli uffici giudiziari del circondario e stabilendo il numero massimo di unità per ciascuna attività prevista: contenzioso civile, da 5 a 6; sezione lavoro, da 2 a 3; volontaria giurisdizione, 2; fallimenti, da 1 a 2; esecuzioni civile, 2; dibattimento penale, 4; Gip, da 4 a 5.
Per l'Ufficio esecuzione penale e dibattimento è stato previsto solo un presidio due volte la settimana e con la presenza di una unità. Per l'Ufficio spese di funzionamento è garantito il presidio giornaliero, ma costituito da una sola unità. Per l'Ufficio spese di giustizia, in cui le attività sono tutte delocalizzabili e assorbibili mediante il lavoro agile, il presidio può essere previsto tre volte la settimana e costituito di una sola unità. Per l'Ufficio del gratuito patrocinio è previsto un presidio per due volte la settimana, formato da una sola unità.
i principi e le regole di priorità restano immutati: la modalità di lavoro agile, ovvero da remoto diventa la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa; le pubbliche amministrazioni limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente attività che ritengano indifferibili.
Sulla base di queste, il presidente del Tribuinale ha ridefinito le attività giudiziarie indifferibili: cause relative ad alimenti o obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia; procedimenti cautelari sulla tutela dei diritti fondamentali della persona; procedimenti in materia di tutela, amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione; trattamento sanitario obbligatorio; interruzione volontaria della gravidanza; adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti ex articoli 283, 351 e 373 del Codice di procedura civile; convalida di arresto o fermo; procedimenti in cui scadano i termini di cui all'articolo 304 del Codice di procedura penale; richiesta o applicazione di misure di sicurezza detentive; procedimenti a carico di persone detenute; applicazione di misure cautelari o di sicurezza; applicazione di misure di prevenzione; incidente probatorio.
