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Marè resort, il Consiglio di Stato non torna sui suoi passi e conferma la sentenza: il roof garden va rimosso

Anche l'ultimo, disperato tentativo delle due società (rispettivamente conduttore e gestore dell'attività alberghiera) non è andato a buon fine: il roof garden del Mare Resort, in piazza Quercia, sul lastrico solare dello storico palazzo Telesio, dovrà essere rimosso.

Così ha deciso la Sesta sezione del Consiglio di Stato (presidente Santoro, consiglieri Sabatino, Pannone, Lopilato e Lamberti), pronunciandosi sul ricorso per revocazione proposto dalle società Excursus e Turismo e Sviluppo (difese dall'avvocato Giuseppe Macchione) contro il Comune di Trani (difeso dall'avvocato Michele Capurso), Piero Telesio di Toritto (proprietario di una parte dell'immobile) difeso dall' avvocato Giovanni Corbyons), Soprintendenza delle belle arti e paesaggio di Bari, Bat e Foggia e Maurizio Telesio di Toritto (non costituiti in giudizio).

Obiettivo del ricorso, ottenere la revoca, appunto, della sentenza della stessa Sesta sezione del Consiglio di Stato, emanata il 29 ottobre 2018 respingendo il ricorso delle due società contro la sentenza di primo grado del Tribunale amministrativo regionale della Puglia.

A Palazzo Telesio, sottoposto a vincolo storico artistico dal 16 giugno 1955, di proprietà di Piero Telesio di Toritto, le società avevano progettato un ampio intervento di ristrutturazione di una parte significativa dello stabile per farne un albergo.

L'intervento prevedeva anche la realizzazione sul lastrico solare di un roof garden. Ciò ha richiesto l’assenso dell’amministrazione attraverso tre titoli edilizi rappresentati dal permesso di costruire originario, del 2004, e due successivi permessi in variante, 2005 e 2006.

Il 29 dicembre 2015 il dirigente dell'Area urbanistica ordinava la rimozione della struttura realizzata sul lastrico solare, «poiché realizzata con travi e pilastri di metallo e completamente chiusa, essendo provvista di un tetto a due strati di materiale rigido impermeabile, nonché pareti laterali formate da tendaggi rigidi comprensivi di tende retrattili intervallati da porte dotate di maniglioni antipanico».

Nel provvedimento si dava atto, altresì, che «la struttura è dotata di impianti di condizionamento, elettrico e di filodiffusione, e comprende un punto cottura, ovvero una piccola cucina».

Le società hanno impugnato tale atto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, che, con sentenza del 28 luglio 2017, ha rigettato il ricorso. Da qui l'appello, a sua volta respinto dal Consiglio di Stato.

Le società hanno rilevato, però, un presunto vizio della sentenza di secondo grado, che sarebbe incorsa in un errore revocatorio in quanto si sarebbe ritenuto che il roof garden sia privo di un titolo edilizio che «non solo esiste - affermano invece le società -, ma è stato anche depositato ritualmente in giudizio». Si tratterebbe, in particolare, della denuncia di inizio attività, rilasciata al Comune di Trani il 25 marzo 2009.

Nell'udienza pubblica dello scorso 14 maggio 2020 il Consiglio di Stato ha confermato la prima sentenza, ritenendo il motivo del ricorso «non fondato».

Infatti, la premessa è che «le sentenze dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione se sono l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è tale errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita».

Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ritiene che le sua affermazioni siano corrette e non risultino inficiate da errore revocatorio.

«La Sezione è stata chiara nell’affermare, alla luce delle caratteristiche dell’intervento puntualmente riportate - si legge nella nuova sentenza -, che sarebbe stato necessario il permesso di costruire. Ne consegue che la prospettazione difensiva dell’appellante non rispetta le condizioni individuate dalla giurisprudenza per tre ragioni: la questione relativa alla sussistenza di un titolo legittimante ha rappresentato un punto controverso; la prospettazione dei ricorrenti si risolve in un asserito errore nella valutazione delle risultanze processuali e, in particolare, nella valutazione di un documento allegato agli atti del processo; la omessa, espressa menzione della denuncia di inizio attività rappresenta una omissione irrilevante. Ciò in quanto la sentenza ha ritenuto necessario il permesso di costruire, con la conseguenza che la denuncia di inizio attività non potrebbe avere alcuna concreta rilevanza ai fini della legittimazione edilizia dell’opera».

In altri termini, «anche se la sentenza avesse espressamente menzionato la denuncia di inizio attività, sarebbe pervenuta al medesimo esito, in quanto si è chiaramente affermato che il titolo abilitato richiesto, in ragione della natura delle opere realizzate, è il permesso di costruire».


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