«L’amministrazione, all'atto della stipulazione del contratto a termine senza indicazione di ragioni obiettive, non è un “passante occasionale”, ma un soggetto con il quale il danneggiato ha instaurato un pregresso rapporto di fatto». Questa, fra le altre, è una delle motivazioni alla base di una recente sentenza con cui il giudice del lavoro di Trapani, lo scorso 15 febbraio, ha stabilizzato un docente precario della scuola che aveva lavorato per quell’istituto oltre 36 mesi.
La sentenza non è stata in alcun modo appellata e, dunque, è diventata, fra le altre, uno dei pronunciamenti giurisprudenziali alla base del ricorso che il professor Tommaso Germano, assistito dall'avvocato Michele Imperio, ha protocollato per la richiesta del risarcimento del danno e la stabilizzazione di tredici agenti di Polizia locale a tempo determinato, che hanno lavorato per il Comune di Trani in periodi che, per alcuni di loro, sono andati dal 1998 al 2013, anno dopo il quale il rapporto si è definitivamente interrotto.
Ebbene, questi operatori erano stati assunti a tempo determinato con la necessità, dichiarata dal Comune di Trani, «di fare fronte alla regolazione del traffico e presidio della sicurezza urbana nella fascia oraria 18-24, per sopperire alla carenza di personale in servizio a tempo indeterminato».
In realtà, secondo quanto si legge nell’istanza dei ricorrenti, «tutti hanno svolto le mansioni tipiche di un vigile effettivo. Hanno operato prevenzione, controllo, repressione, rilasciato autorizzazioni, effettuato servizi di informazione e rappresentanza, viabilità, traffico, segnaletica, infortunistica stradale, controllo edilizio ed annonario, occupazione di suolo pubblico, trattamenti sanitari obbligatori, protezione civile, polizia amministrativa e giudiziaria, relazioni con gli uffici interni ed esterni, relazioni con i cittadini nella esecuzione delle attività di servizio».
In altre parole, avrebbero svolto a tutti gli effetti mansioni da agenti a tempo indeterminato, «anzi – pone in risalto il ricorso -, solo grazie alla stabile presenza di questi operatori il Comune di Trani è riuscito a garantire questo servizio che, in loro carenza, non sarebbe mai stato possibile offrire alla cittadinanza. Che si trattasse di esigenze organiche e strutturali, niente affatto temporanee ed eccezionali – si legge ancora - è circostanza paradossalmente confermata proprio dal tenore della causa giustificatrice di tutti i contratti. L'amministrazione comunale tranese, infatti, ammette la necessità di utilizzare lavoratori a tempo determinato per sopperire alla carenza di personale effettivo. Una soluzione rapida e comoda, e dagli indubbi vantaggi per il bilancio comunale, ma, allo stesso tempo, profondamente lesiva delle più elementari regole della buona amministrazione e dei diritti del lavoratore».
Complessivamente per tredici operatori a tempo determinato, il professor Tommaso Germano chiede un risarcimento del danno di 4.463.336 euro, una somma, che se il giudice del lavoro dovesse riconoscere, porrebbe le casse comunali a serio rischio di sopravvivenza.
Diversamente, si potrebbe puntare alla conciliazione, ma, come già riferito ieri, l'orientamento sarebbe di assumere a tempo determinato altri tredici operatori attingendoli, a scorrimento dalle liste dei concorsi dei comuni di Bisceglie e Spinazzola. Nel frattempo altri tre agenti a tempo determinato attendono la loro assunzione perché, quelli sì, hanno già beneficiato di una sentenza favorevole del giudice del lavoro di Trani che, altresì, viene richiamata nel ricorso dei loro colleghi a sostegno delle loro richieste.
