Ha dovuto attendere otto anni e mezzo per farsi liquidare “appena” 1360 euro ma, alla fine, una dipendente del Comune di Trani è riuscita nell'impresa di fare valere i suoi diritti dopo quello sfortunato 14 dicembre 2007, quando alle ore 14, mentre rientrava a casa dal lavoro, inciampava procurandosi la frattura di tibia e perone e rovinandosi le feste di Natale.
Denunciato l'infortunio, l'Inail aveva provveduto alla liquidazione dovuta, ma la donna chiedeva anche il riconoscimento dell'equo indennizzo all’ente del cui personale fa parte. Il Comune di Trani, pertanto, inviava la documentazione di rito alla Commissione di verifica di Bari per l'accertamento consequenziale: quest'ultima nella seduta del 5 maggio 2009 accertava gli esiti di frattura iscrivendoli alla cosiddetta “tabella B”. Successivamente, il parere della commissione e tutta la documentazione in possesso dell'Ufficio personale del Comune venivano inviati al Ministero dell'economia e finanze, specificatamente al Comitato di verifica per le cause di servizio di Roma: quest’ufficio, sempre nel 2009, esprimeva parere contrario al riconoscimento «in quanto non dipendente da causa di servizio».
Il dipendente comunale, a quel punto, ricorreva alla Sezione lavoro del Tribunale di Trani, per farsi riconoscere l'infermità contratta, ed giudice del lavoro, con una sentenza del 14 aprile 2014, dichiarava «fondato il ricorso della dipendente quale causa di servizio», condannando il Comune al pagamento dell'indennizzo previsto per legge, oltre interessi e rivalutazione. Il caso, adesso potrebbe fare scuola anche per fattispecie simili nel frattempo eventualmente intervenute.
