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Rifiuti da mezza Puglia a Trani, fu emergenza ma l'indennità ai dipendenti della discarica non andava pagata: ex Au di Amiu condannato per danno erariale

Da dicembre 2012 e fino alla chiusura, del 5 settembre 2014, la discarica di Trani dovette sopportare il peso di almeno 400 quintali giornalieri di rifiuti solidi urbani, provenienti da 18 comuni del sud barese. Tali conferimenti extra gravarono sulla corretta tenuta dell'impianto, che finiva per riceverne 850 giornalieri, anziché i 450 dei comuni del bacino di normale riferimento del nord barese.

Un carico raddoppiato di rifiuti che l'Amministratore unico di Amiu dell'epoca, Antonello Ruggiero, valutò anche di lavoro, riconoscendo così, ai dipendenti della discarica chiamati quotidianamente a fronteggiare quella che fu definita una «emergenza», una indennità mensile aggiuntiva dell'importo di 350 euro pro capite.

L'ESPOSTO E LA CONDANNA

Da questa vicenda sarebbe nato un esposto del collegio sindacale, con allegate lettere a firma di alcuni dipendenti di Amiu, in cui si segnalò il presunto danno erariale subito dall'azienda, per effetto dei non dovuti maggiori benefici economici riconosciuti ad altri impiegati addetti alla locale discarica.

La Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia della Corte dei conti (presidente Orefice, relatore Laino, a latere Quarato) ha così pronunciato una sentenza di condanna nei confronti dell'ex rappresentante legale dell'azienda, difeso dall'avvocato Ernesto Stajano, al pagamento di poco meno di 43.000 euro per il danno erariale procurato alle casse della società.

Peraltro, il vice procuratore generale della Corte dei conti di Puglia, che sosteneva la pubblica accusa sulla base degli atti forniti dalla Guardia di finanza, che aveva condotto le indagini, aveva ricostruito un danno erariale di 85.000 euro così ripartito: 19.250 per il 2012; 37.500 per il 2013; poco meno di 30.000 per il 2014.

L'ACCUSA

Secondo l'accusa, il riconoscimento dell'emolumento accessorio avrebbe violato il principio di onnicomprensività della retribuzione scolpito nella norma, in quanto Amiu è società interamente posseduta e partecipata dal Comune di Trani, per il quale svolge un servizio «in house».

Inoltre, sarebbe stata contraria alle norme di contenimento della spesa pubblica, circostanza più volte richiamata da Collegio sindacale dell'azienda, il cui presidente dell'epoca, Francesco d'Amore, aveva più volte avvertito l'Amministratore unico a non procedere all'applicazione di quella misura salariale accessoria

Peraltro a quei dipendenti era stata già riconosciuta la corresponsione di un'ora giornaliera di straordinario, come confermato dallo stesso Ruggero in sede di audizione, precisando che in discarica era previsto un solo turno di lavoro, dalle 5 alle 11, e tale orario fu esteso fino a mezzogiorno, proprio in virtù del maggiore conferimento di rifiuti provenienti da numerosi comuni di fuori bacino.

LA DIFESA

Ruggero aveva sostenuto, a sua difesa che il raddoppiato conferimento dei rifiuti in discarica aveva determinato anche maggiori introiti comunali, a titolo di ristoro ambientale, per 1 milione di euro. E peraltro si era giovato di un parere legale Pro veritate che ne confortava la scelta, inquadrando Amiu come società con rapporti di lavoro squisitamente privatistici.

Peraltro, risultava impossibile utilizzare l'istituto del lavoro straordinario in luogo dell'indennità contestata, proprio in ragione degli stringenti limiti previsti dalla contrattazione collettiva di settore, del tutto insufficiente a garantire un'adeguata presenza di personale in quella situazione di emergenza.

Non da ultimo Ruggero richiamava l'attenzione della Corte sulla inimicizia esistente fra lui ed il presidente del collegio sindacale, con denunce penali già in atto fra i due, in uno scenario tale da inficiare l'affidabilità dei rilievi mossi dai revisori aziendali posti a fondamento dell'azione risarcitoria.

LE VALUTAZIONI

Secondo la Corte, la legge non avrebbe consentito all'Amministratore unico di procedere a tale riconoscimento, perché la società era obbligata ad adottare misure di omogeneizzazione del trattamento retributivo dei propri dipendenti con quello dell'ente locale controllante, il Comune di Trani.

Sarebbe dovuto essere il Comune azionista a variare le modalità di assimilazione dei vincoli contrattuali, mentre, con quella operazione, si è attribuito un emolumento accessorio «extra ordinem» ad un ristretto personale.

Inoltre, l'indennità fu erogata nella misura massima, senza computo su base giornaliera, mentre solo successivamente vi fu una più accurata erogazione che tenesse conto degli effettivi giorni di servizio: «Tale modus operandi - si legge nel provvedimento - non può applicarsi con riguardo a imprenditori collettivi pubblici», a prescindere dal fatto che le ore di straordinario contrattualmente previste fossero limitate.

La tesi difensiva secondo cui l'Au avrebbe potuto riconoscere ad libitum indennità extracontrattuali fin quando l'ente locale non avesse diversamente regolato la materia, secondo la Corte «è fallace, perché la norma presuppone e impone proprio il contrario: qualunque diverso riconoscimento economico deve trovare cittadinanza nel quadro di politiche del personale afferente gli enti locali».

ADDEBITI E ATTENUANTI

A Ruggero, pertanto, viene riconosciuta la colpa di avere operato, pure in presenza di un quadro normativo di segno contrario, con una negligenza non attenuata dal parere legale sollecitato, ne da una nota postuma in suo favore, dell'Assessorato regionale dell'ambiente, con riferimento ad una valutazione di correttezza degli atti censurati.

Lo stesso collegio, però, ammette che «la stratificazione e non univocità del quadro normativo di riferimento, desumibile anche dai pareri resi, associate con la necessità di fronteggiare una situazione operativa contingente non prevedibile, impone, come riconosciuto dallo stesso pubblico ministero in udienza, una riduzione dell'addebito, che la Sezione ha stimato in misura pari alla metà del danno erariale prodotto». Da qui la condanna al pagamento di 42.922 euro a carico di Ruggero, anziché gli €85.000 e rotti accertati come danno erariale.

Peraltro, se per l'ex Amministratore unico la responsabilità patrimoniale è stata dimezzata, resta il fatto che l'azienda, di proprietà dei cittadini di Trani, dovrà «piangersi» altri 42.922 euro che, sicuramente, non si sarebbero dovuti spendere, ma per il cui spreco non ci sarà mai alcun responsabile.

Ruggiero ha fatto sapere che impugnerà la sentenza presso le Sezioni giurisdizionali centrali di appello della Corte dei conti in Roma, proprio in considerazione del fatto che si sia in presenza di una condanna a metà.


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