«Non luogo a provvedere». Così si è espresso il Collegio del Tribunale del riesame per le misure cautelari reali (presieduto da Giulia Pavese, a latere Guida e Gasparre), con riferimento all'istanza depositata dall'avvocato Mario Malcangi, difensore del sindaco, Amedeo Bottaro, nell'ambito dell'inchiesta «Chiavi della città», condotta da Procura di Trani e Guardia di Finanza.
A seguito dell'indagine, era stato comunicato l'avvenuto sequestro di beni del primo cittadino, in solido con altri co-indagati, per l'equivalente complessivo di 46.000 euro.
Tuttavia, all'inizio dell'udienza di ieri mattina, nel momento in cui ci si accingeva ad iniziare l'esame del primo cittadino, il presidente del collegio ha posto il problema della esecuzione del sequestro, di cui non vi era prova in atti.
Così l'udienza veniva aggiornata al pomeriggio per gli approfondimenti del caso, all'esito dei quali si accertava che il sequestro di 46.000 euro era stato operato a carico degli altri co-indagati, senza effettuarlo sui conti di Bottaro.
Infatti, già con i beni di quelli si era raggiunta la prevista capienza e la Procura si era ritenuta «acquietata». Tale orientamento, peraltro, è parso in linea con una recente sentenza della Cassazione, che nel 2018 ha disposto che il sequestro del valore del presunto profitto del reato non si può in alcun modo «duplicare» e superare attraverso il sequestro per equivalente di beni a carico di chi quel profitto avrebbe maturato.
Di conseguenza, in ragione della raggiunta capienza del sequestro operato, è stata accertata l'inefficacia del vincolo cautelare nei confronti di Bottaro, per il quale, pertanto, si è disposto il non luogo a provvedere poiché, nell'assenza di un sequestro effettivamente avvenuto, sarebbe stato altrettanto impossibile procedere ad un dissequestro.
A questo punto, si ritorna all'interlocuzione con il pubblico ministero, così che Malcangi, nell'attesa della definizione delle indagini, valuterà di chiedere l'interrogatorio del suo assistito con riferimento alle ipotesi a suo carico e, comunque, la certezza che, sul versante del sequestro preventivo per equivalente, il primo cittadino non è stato mai interessato da un provvedimento cautelare effettivo da parte degli inquirenti.
