Due permessi di costruire definitivamente revocati, ma un terzo confermato. Ed è proprio quello sul quale si era avviato un contenzioso che, nei prossimi giorni, avrebbe vissuto una tappa fondamentale in Consiglio di Stato: quasi certamente, invece, a Roma non vi sarà più alcuna udienza perché il semaforo verde al programma edificatorio fa cessare la materia del contendere.
Il riferimento è ai tre cantieri che il Comune di Trani aveva sospeso per la incostituzionalità della proroga del Piano casa regionale. Il dirigente dell'Area lavori pubblici uscente, Luigi Puzziferri, aveva imposto lo stop a ben tre Segnalazioni certificate di inizio attività recependo quanto chiarito dalla Corte costituzionale e ponendo in serie difficoltà chi riteneva di partire - o era già partito - fidandosi di norme edilizie pugliesi evidentemente non corrette.
Il suo successore, Andrea Ricchiuti, dopo essersi preso subito dopo il suo insediamento altri 45 giorni di proroga per esaminare compiutamente le pratiche in questione, al termine di tale periodo ha emanato tre separate determinazioni dirigenziali - una per ciascun permesso di costruire - dichiarando per ciascuno di essi chiuso il procedimento. E veniamo ai tre casi.
Il primo, che risale al 19 gennaio 2023, era per la ristrutturazione edilizia, previa demolizione e ricostruzione, con ampliamento ai sensi della legge regionale, di un fabbricato esistente ubicato sul lungomare Cristoforo Colombo 70. Il dirigente ha dato atto del fatto che lo scorso 4 agosto è stato esperito un sopralluogo tecnico e non è stata rilevata alcuna attività edilizia rispetto al titolo abilitativo rilasciato: pertanto, alla data della sospensione dei lavori disposta (26 aprile 2023), l’intervento edilizio risultava mai avviato.
«La pronuncia di incostituzionalità trova il limite di applicazione nei soli “rapporti esauriti” - chiarisce Ricchiuti -, vale a dire quei rapporti che, sorti precedentemente alla pronuncia di illegittimità costituzionale, abbiano poi dato luogo a situazioni giuridiche consolidate ed intangibili derivanti da un giudicato o da un atto amministrativo divenuto inoppugnabile, ovvero irretrattabile in autotutela decisoria per intervenuto decorso del termine di “dodici mesi”. La pratica in esame, quindi, è annoverabile tra i “rapporti non ancora esauriti”». Ne conseguono «la rimozione del provvedimento amministrativo rilasciato e l’annullamento del titolo abilitativo».
Stesse conclusioni per la segnalazione certificata di inizio attività per ristrutturazione edilizia, ampliamento volumetrico e recupero ad uso residenziale del piano seminterrato di un immobile ubicato in via Piave. In questo caso la richiesta proviene dalla Società edilizia 87, di Di Bari, con sede ad Andria, che proponeva in tale progetto ampliamento volumetrico, adeguamento sismico delle strutture portanti dell'edificio, ridistribuzione interne delle unità immobiliari, interventi di efficienza energetica, rifacimento di impianti elettrici, installazione di pannelli fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, nuovi impianti idrici, fognanti termici e climatizzazione, recupero ad uso residenziale del piano seminterrato.
Qui, però, l'annullamento non riguarda l'intera opera prevista, ma «esclusivamente l’intervento di ampliamento volumetrico previsto al secondo piano dell’immobile interessato».
La situazione più delicata, però, riguardava ancora il lungomare Cristoforo Colombo, all'angolo con via Zara, dove la società Alfa ha progettato la ristrutturazione edilizia, previa demolizione e ricostruzione con ampliamento, di un fabbricato esistente con ampliamento della volumetria. In questo caso si tratta di una istanza acquisita al protocollo comunale il 30 maggio 2022, per effetto della quale era stato rilasciato il permesso di costruire l'8 febbraio 2023 ed era già stato demolito lo stabile in cui aveva sede l'ex ristorante Falcone, con conseguente inizio dei lavori di realizzazione delle fondazioni.
Infatti, la valutazione del dirigente in questo caso è ben diversa e prospetta gravi rischi da contenzioso: «L’avvio del procedimento di annullamento del permesso di costruire è stato posto in essere allorquando si era verificata l’irreversibile mutazione dello stato dei luoghi, e tale circostanza ha determinato l’avanzamento dei lavori. In caso di annullamento del titolo abilitativo, il Comune potrebbe essere esposto ad una azione risarcitoria di notevole valore economico, con un conseguente e concreto riflesso sulla situazione finanziaria dell’ente». Da qui la decisione finale: «Cessazione dell’efficacia della sospensione del Permesso di costruire, restituendo, pertanto, al medesimo titolo abilitativo edilizio la sua efficacia».
