ORD. N. 97/09/PMIL DIRIGENTE LA VI RIPARTIZIONECOMANDANTE DELLA P.M.
Premesso che:
· l'articolo 3, comma 1, n. 54, del D.Lgs. del 30 aprile 1992 n. 285, fornisce la definizione giuridica di "zona a traffico limitato", precisando che tale si intende un'area "in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli";· l'art.7 comma 9 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, prevede che i Comuni provvedono con Deliberazione della Giunta a delimitare le aree pedonali, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio e che al fine di soddisfare le esigenze rappresentate al punto precedente, può quindi essere limitata al transito pedonale - vietando la circolazione veicolare - ;· tra gli obiettivi programmatici dell'Amministrazione Comunale di Trani, rientra la pedonalizzazione del Centro Storico, obiettivo indispensabile in considerazione che lo stesso Centro Storico di Trani è interessato da notevole flusso di turisti che quotidianamente affluiscono per la visita delle bellezze artistiche e architettoniche della città;· deve essere assolutamente salvaguardato il livello di sicurezza e di ordine pubblico attraverso un continuo e costante controllo del territorio che può essere facilitato da una adeguata regolamentazione del traffico veicolare avvalendosi anche della strumentazione di video-sorveglianza-controllo;Considerato che:
· le Ordinanze Sindacali n° 36 e 38 del 2008 adottate con procedura di urgenza al fine di limitare la circolazione veicolare in ambito portuale, in special modo nei fine settimana, hanno consentito una migliore fruibilità dell'area da parte dei pedoni ma hanno sottratto aree di sosta per circa 300 posti auto in zone scarsamente frequentate da pedoni quali molo Santa Lucia e molo S. Nicola;· l'area portuale nelle prime ore serali dei giorni festivi e prefestivi è frequentata da famiglie con figli minori al seguito, è necessario salvaguardare la sicurezza dei cittadini in special modo quelli delle fasce più deboli, assicurando la fruibilità di un area più estesa già prevista dalle Ordinanze Sindacali n° 36 e 38 del 2008; Esaminata · la proposta della Associazione dei Ristoratori Tranesi di delimitare l'area pedonale in zona porto a via Statuti Marittimi e via Banchina al porto, da incrocio piazza Plebiscito - piazza Tiepolo fino a piazza Sedile San Marco, consentendo l'accesso dei veicoli alle aree di sosta di piazza Plebiscito, via Tiepolo, piazza Tiepolo, via Statuti Marittimi (da piazza Tiepolo a molo Sant'Antuono), piazza Trieste, Molo Santa Lucia, molo S. Nicola, via Porta Vassalla, via Archivio;· la disponibilità della stessa associazione di contribuire al controllo dell'area pedonale con l'assunzione di vigilantes di aziende del settore, in regola con i requisiti previsti dalle leggi vigenti, da collocare ai limiti dell'area interdetta anche nelle ore notturne, vista la cronica carenza di personale della Polizia Municipale - Locale;Dato attoche il citato art. 7, comma 9, del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, consente ai comuni di delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato - anche imponendo specifici divieti di circolazione e sosta - tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio, nell'ambito del proprio potere generale di disciplina di assetto del territorio, finalizzato all'individuazione di aree di particolare pregio e/o interesse, con lo scopo di migliorare la circolazione veicolare, nell'ambito di una funzione di gestione generale dei problemi connessi al traffico urbano;Letto l'art.7 comma 9 del Nuovo C.d.S che individua la Giunta Comunale quale organo deputato tra l'altro a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato;Visto l'Atto di Indirizzo della Giunta Comunale n°91 del 21 maggio 2009; Visto il Decreto Legislativo 30/04/1992 nr.285;Visto il D.P.R. 16/12/1992, n.495 e successive modificazioni ed integrazioni;Visto l'art. 107 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267; O R D I N APer i motivi innanzi esposti, con decorrenza dalla apposizione dalla segnaletica orizzontale e verticale prevista e sino a nuove disposizioni:
A) RENDERE AREA PEDONALE URBANA:
1. via Statuti Marittimi (intero tratto).
2. via Banchina al porto.
3. piazza Trieste.
4. molo Santa Lucia.
5. molo San Nicola.
6. via Archivio.
7. piazza Sacra Regia Udienza.
8. via Dogali.
9. piazza Dogali.
10. piazza Sedile San Marco.
11. piazza Quercia.
12. via Tiepolo.
13. piazza Tiepolo.
Le aree interessate dovranno essere rese pedonali nei seguenti orari:
- sabato e prefestivi: interdizione dalle ore 18.00 alle ore 20.00- domenica e festivi: interdizione dalle ore 18.00 alle ore 20.00B) RENDERE AREA PEDONALE URBANA:
1. Via Statuti Marittimi, dal limite di piazza Plebiscito - piazza Tiepolo a via Banchina al porto2. via Banchina al porto, da via Statuti Marittimi fino all'incrocio con piazza Sedile San MarcoLe aree interessate dovranno essere rese pedonali nei seguenti orari:
- venerdì: interdizione dalle ore 21.00 alle ore 01.00- sabato e prefestivi: interdizione dalle ore 20.00 alle ore 02.00- domenica e festivi: interdizione dalle ore 20.00 alle ore 24.00C) MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE:
· interdire la circolazione dei veicoli sull'asse centrale di piazza Plebiscito consentendo la circolazione a doppio senso sul lato prospiciente AMET;· senso unico di marcia su piazza Plebiscito nella direzione da via Cavour a via Statuti Marittimi;· divieto di accesso all'incrocio di piazza Tiepolo con via Statuti Marittimi valido per i veicoli provenienti da piazza TiepoloA far data dalla entrata in vigore della Ordinanza, vengono a cessare l'efficacia delle Ordinanze applicative e loro integrazioni che sino ad oggi hanno regolamentato le aree pedonali e Z.T.L in contrasto con la presente ordinanza.
La presente Ordinanza diverrà esecutiva al momento della collocazione della segnaletica prevista.
Il divieto non si applica alle seguenti categoria di veicoli: - -· ai veicoli di tutte le Forze di Polizia dello Stato, delle Capitanerie di Porto, dell'Ufficio Locamare di Trani, delle FF.AA. e dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale - Locale.
· agli autoveicoli di pronto soccorso (118).
· ai veicoli appartenenti all'A.M.I.U. s.p.a. e all'A.M.E.T. s.p.a. di Trani.
Qualora dovessero verificarsi particolari esigenze o situazioni attualmente non prevedibili e tali da rendere necessari variazioni alla circolazione veicolare e pedonale a seguito della chiusura, il locale Comando di P.M. è autorizzato a determinarli con successiva formalizzazione degli atti amm.vi necessari.
DISPONEIn caso di violazione del divieto indicato nella presente Ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 7 del vigente Codice della Strada nonché il blocco del veicolo sino al termine del divieto di circolazione.
Che il locale Comando di Polizia Municipale Locale nonchè tutti gli Agenti e Ufficiali di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria sono incaricati ciascuno per quanto di rispettiva competenza, della esecuzione della presente ordinanza, che verrà notificata a tutte le forze di Polizia (territorialmente competenti), trasmessa - per opportuna e doverosa conoscenza - alla Prefettura - U.T.G. di Bari, al Presidente del Tribunale Civile e Penale di Trani, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Trani, al Dipartimento del Servizio di Pronto Soccorso territorialmente competente nonché inviata agli organi di stampa, alle radio locali e alle più rappresentative Organizzazioni e/o Associazioni di categoria (commercio e esercizi pubblici) territorialmente competenti, per la massima diffusione.
Che la presente Ordinanza venga affissa per giorni 15 (quindici) all'Albo Pretorio del Comune di Trani.
A norma dell'art. 3, 4° comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazione ed integrazioni, si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, al TAR PUGLIA di Bari e/o al Presidente della Repubblica (con le modalità previste dalla normativa vigente in materia).
A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990 modificata dalla legge 11.02.2005 n° 15, si rende noto che il responsabile del procedimento è l' O.P.M. Domenico Miccoli.
Trani 22 maggio 2009Il Dirigente la VI^ Rip. - C.te P.M.
col. dr. Antonio Modugno