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Molfetta-Trani, le motivazioni del verdetto ed il nuovo «giallo» sul ferimento di Alessandro

Alessandro Di Ronzo non ha mai avuto giustizia per quello che gli è accaduto. Chissà se la giustizia penale un giorno accerterà le responsabilità di quel famigerato lancio del paletto di ferro che lo colpì all’occhio, ma intanto, dal provvedimento della Commissione disciplinare territoriale del calcio, sembra di capire che la Fortis e chi la rappresentava, Antonio Flora, non rispondendo alla convocazione della Procura federale dello scorso 31 maggio, non abbiano permesso alla giustizia sportiva di cambiare idea: per loro, quel paletto può averlo tirato chiunque.

Nonostante anche le pietre sappiano che non furono certo i tifosi del Trani a colpire Alessandro, in un processo si leggono ed esaminano le carte. E quelle carte, ancora oggi, non danno alcuna verità anche perché nessuno, da Trani, ha portato la sua. Secondo la giustizia del calcio, insomma, chiunque poté colpire Alessandro, e certamente l’assenza di Flora e della Fortis rafforzano quel dubbio. Se il presidente si fosse presentato, forse avrebbe potuto recare maggiori elementi in difesa dei sostenitori del Trani e dello stesso Alessandro. Così pare non sia stato.

Il provvedimento prende le mosse da «i gravissimi episodi violenti commessi - vi si legge -, al termine della gara sugli spalti, con reciproci lanci di oggetti da parte di entrambe le tifoserie, che causavano gravissime lesioni all’occhio sinistro con scoppio del bulbo ad un sostenitore della squadra ospite ed, a seguire, per la continuazione degli scontri nelle adiacenze all’impianto sportivo, nel corso dei quali, un gruppo di tifosi della squadra del Fortis Trani lanciava alcuni petardi di grande potenziale, che causavano il ferimento di un sottufficiale dei Carabinieri, e l’aggressione subita da un appuntato dei Carabinieri da parte di un tifoso ospite (identificato e deferito all’Autorità giudiziaria) che gli causava la lesione alla mano destra».

Ed ancora, «alcuni di essi (tifosi ospiti, ndr), non identificati, presenti nella zona degli spogliatoi, avevano ingiuriato e minacciato la terna Arbitrale. Era stato accertato anche che alcuni dirigenti e calciatori della stessa Fortis Trani, non identificati, avevano continuato ad insultare il direttore di gara all’atto di lasciare il campo e che mentre entrava nell’autovettura del sig. Natilla, (osservatore arbitrale), avevano colpito la carrozzeria dell’automezzo con pugni e manate; mentre subito dopo, alcuni soggetti sconosciuti, saliti sulla loro macchina avevano inseguito l’altro veicolo, su cui era salito il direttore di gara, costringendo il conducente a manovre spericolate, fra cui quella di passare ad un semaforo con il rosso, per disperdere gli inseguitori».

Sempre nel provvedimento si legge che «dai rapporti della terna arbitrale e dei due commissari di campo, (entrambi poi ascoltati nel corso degli accertamenti dell’ufficio della Procura federale), era risultato che il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra della Fortis Trani, sig. Morisco Vito, durante la gara, era stato allontanato dal direttore di gara, per proteste e per aver gesticolato ripetutamente all’indirizzo dell’arbitro per poi, al termine dell’incontro unitamente al capitano della sua squadra, sig. Latartara Francesco, aver inveito nel sottopassaggio contro lo stesso arbitro, mentre si avviava verso gli spogliatoi; ed infine, che il massaggiatore del Fortis Trani, sig. Chico Nicola, dopo l’espulsione del calciatore della sua squadra, sig. Fumai Massimo, avvenuta al 43’ del secondo tempo, si era rivolto verso il pubblico locale, provocandolo con ripetuti “gesti di sfida e parole”, scatenando una protesta verbale e lancio di alcune bottigliette d’acqua».

Disposte le relative indagini, il collaboratore federale, Giuseppe Seccia, accertava «l’assenza del presidente della società Asd Fortis Trani, sig. Flora Antonio, che pur convocato per essere ascoltato dal collaboratore federale per il giorno 31/5/2010, non giustificava la sua indisponibilità, così violando i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 3, del Codice di giustizia sportiva, con conseguente diretta responsabilità della Società Asd Fortis Trani, ai sensi dell’art. 4 comma 1, del Cgs».

Come è noto, il giudice sportivo aveva già irrorato sanzioni in merito a quella partita con effetto immediato, ma la Procura federale, «preso atto che parte dei succitati gravissimi episodi violenti non erano stati esaminati e sanzionati dal Giudice sportivo, perché accertati successivamente dal Collaboratore federale, nel corso delle indagini da lui svolte», chiedeva di «comminarsi le seguenti sanzioni: al sig. Antonio Flora la inibizione per la durata di mesi tre; alla Asd Fortis Trani l’ammenda di € 1.500; alla As Liberty srl l’ammenda di € 500 e la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse».

La Commissione disciplinare, «pur nella diversità delle responsabilità e degli addebiti attribuibili in maniera diversificata ai sostenitori della Fortis Trani ed a quelli dell’As Liberty srl», ha confermato e rafforzato le richieste della Procura federale, raddoppiando la sanzione nei confronti della Fortis da 1550 a 3000 euro.

Particolare finale, tutt’altro che secondario. L’assenza di Flora alla convocazione della Procura federale non ha consentito di difendere la tifoseria tranese in merito alla responsabilità del lancio del tubo di ferro che colpì il bulbo oculare di Alessandro. Sempre sul provvedimento, infatti, si legge testualmente: «La concreta e sostanziale separazione delle due tifoserie non consente di revocare il dubbio che il tubo metallico che ha colpito il sostenitore della Fortis Trani (provocandogli lo scoppio del bulbo oculare destro), provenisse dal gruppo dei tifosi del Liberty s.r.l., perché con certezza separati da quelli della Fortis Trani da una consistente barriera divisoria che consente di ritenere sicura la individuazione e la provenienza del lancio del tubo dal settore dei tifosi dell’As Liberty srl. Vi è conferma di quanto innanzi evidenziato dalle precisazioni fornite sul punto dal medesimo rapporto dei Carabinieri innanzi menzionato, allorché si afferma che il tubo metallico che aveva provocato la grave lesione succitata “… altro non era che un tubo metallico posto a tenuta della rete metallica situata all’estremità alta della gradinata, e che vi era stato un lancio reciproco di tali oggetti tra le tifoserie. Infatti, al termine degli eventi si aveva modo di notare che mancava un paletto al lato della tifoseria tranese ed alcuni paletti al lato di quella molfettese”. Va quindi affermata la responsabilità dell’As Liberty srl», ma anche «la carenza di contestazioni, accompagnata dall’ingiustificato assenteismo del sig. Antonio Flora e dell’Asd Fortis Trani autorizzano a ritenere fondati gli addebiti loro mossi dalla Procura federale e quindi punibili come da dispositivo, in aggiunta a quanto già sanzionato dal Giudice sportivo».

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