La giunta deve ancora approvare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dirigenti, Giuseppe Affatato ed Antonio Modugno, da tempo determinato ad indeterminato. Se, ancora oggi, il quadro non appare del tutto definito, è perché il parere reso dal professor Pannarale, quantunque favorevole alla soluzione transattiva ipotizzata dalla giunta, pone lo stesso esecutivo in guardia dal probabile effetto a cascata che questo provvedimento potrebbe determinare, intanto, all’interno dello stesso Comune di Trani. Altri dirigenti del recente passato, infatti, potrebbero proporre analoghe controversie che porrebbero l’amministrazione comunale nella condizione di dovere riservare anche a quelle lo stesso trattamento, vale a dire l’assunzione per i ricorrenti.
Per questo motivo, dunque, riportiamo le conclusioni del parere reso dal professor Pannarale, utili, ci auguriamo, anche ad una discussione costruttiva dei nostri lettori.
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Per il momento dovranno essere considerazioni di opportunità, piuttosto che certezze interpretative ad orientare le scelte dell'amministrazione comunale.
Una prima considerazione è che il reiterato e forse abnorme ricorso da parte degli enti locali ai contratti a tempo determinato per sopperire alle esigenze di ordinaria funzionalità dell'ente, piuttosto che per far fronte a bisogni aventi il carattere della straordinarietà o della eccezionalità, non è determinato - come pure alcuni giudici di merito hanno ritenuto – dalla volontà di tenere "sotto ricatto" i propri dipendenti ovvero da logiche di tipo clientelare, quanto dalla necessità di sopperire comunque alle esigenze di funzionalità dell'ente in presenza di una normativa nazionale che limita fortemente e, a volte, esclude la possibilità di soddisfare attraverso le normali procedure concorsuali e l'utilizzazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato tali esigenze.
Ne deriva che gli enti locali piuttosto che "carnefici" sono essi stessi "vittime" di tale situazione non foss'altro che per l'impossibilità di godere di un personale di riferimento, soprattutto a livello dirigenziale, stabile e affidabile, con una specifica esperienza nella macchina organizzativa in cui dovrà operare.
Pertanto l'interesse dell'ente non è sostanzialmente contrastante con quello del dipendente che richiede la conversione del proprio rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato; l'unica sua preoccupazione essendo quella di poter assecondare tale richiesta, spesso funzionale alle proprie esigenze, senza violare la normativa vigente.
Non si tratta, quindi, di stabilire se l'ente debba provvedere alla richiesta trasformazione del rapporto di lavoro in un contratto a tempo indeterminato, si tratta invece di stabilire se l'ente possa provvedervi senza incorrere in censure di illegittimità del proprio operato.
Alla luce di quanto detto innanzi, vi è motivo di ritenere che vi siano sufficienti ragioni perché la conversione dei rapporti di lavoro degli odierni istanti in contratti di lavoro a tempo indeterminato possa avvenire senza che una tale scelta appaia irragionevolmente difforme dai criteri individuabili nella normativa vigente. Non solo, infatti, una tale scelta è suffragata da un’ampia giurisprudenza di merito e, peraltro, anche da quella del Tribunale nel cui circondario opera il Comune di Trani, ma è altresì conforme alla giurisprudenza comunitaria e persino alla interpretazione autentica che, della normativa vigente, ha fornito lo stesso Governo nazionale. La perdurante giurisprudenza di legittimità, notoriamente più lenta ad adeguarsi alle rapide evoluzioni della società moderna, non offre di per sé sufficienti garanzie per considerarla del tutto vincolante pur in presenza di così autorevoli ed eterogenee eccezioni.
Inoltre la incertezza dei criteri di determinazione del danno subito dai lavoratori per l'abnorme utilizzazione dei contratti a tempo determinato è, in questo momento di grave crisi finanziaria, un aspetto per niente trascurabile, rendendo particolarmente appetibile per l'amministrazione un’ipotesi transattiva in cui, a fronte della adesione alla richiesta conversione del rapporto di lavoro, il lavoratore rinunzi o riduca drasticamente le proprie pretese risarcitorie.
L’unico limite, che potrebbe ostacolare la scelta individuata come preferibile, può essere determinata da un effetto "a valanga", laddove – ma su questo aspetto allo scrivente non è dato di avere elementi sufficienti per esprimersi - vi siano molti altri dipendenti in posizione identica o analoga a quella degli odierni richiedenti. In quest'ultimo caso l'amministrazione comunale dovrebbe attentamente valutare se, a fronte di ulteriori richieste, possa avere una identica disponibilità ad accettare soluzioni transattive in virtù del principio di non discriminazione.
Da quanto innanzi detto e considerato, si ritiene che l'amministrazione comunale di Trani possa risolvere transattivamente la controversia dinnanzi all'Uplmo di Bari, accogliendo la richiesta di conversione del contratto di lavoro da contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, sempre che il dipendente rinunzi o riduca drasticamente le proprie pretese risarcitorie.
Si suggerisce, infine, che nella memoria difensiva da depositare presso la Direzione provinciale del lavoro non si dia per scontata la fondatezza della domanda di conversione del rapporto, poiché una tale posizione, in caso di fallimento della conciliazione, potrebbe essere strumentalizzata in sede giudiziaria; si consiglia, piuttosto, di offrire una più generica disponibilità ad una risoluzione bonaria dell'insorgenda controversia, che sarà poi meglio definita, a seguito della convocazione delle parti, nel mandato conferito al rappresentante dell'ente in sede di conciliazione.
Barletta, 25 ottobre 2011
Prof. Avv. Luigi Pannarale
