Tra Comune ed azienda municipalizzata Amiu di Trani non si placano le polemiche relative alle effettive somme pregresse da versare per colmare il debito contratto per il conferimento dei rifiuti solidi urbani in discarica.
In una nota inviata dal segretario generale del Comune di Bisceglie, dott. Angelo Lazzaro, alla prefettura si evidenzia la sussistenza di «dati distonici sia rispetto alle precedenti richieste dell’Amiu che rispetto a quanto emerso nella conferenza dei servizi svoltasi il 1 ottobre 2012 presso il Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione nella quale si è venuti a conoscenza che i crediti vantati dall’Amiu di Trani riferiti al Comune ammonterebbero a 375.432 euro».
Invece nell’ultima richiesta dell’Amiu inviata al Comune di Bisceglie il 29 settembre 2012, cioè pochi giorni prima, si sostiene che «l’esposizione debitoria del Comune di Bisceglie si sarebbe ridotta a 592.681,02 euro rispetto ai 951.478,49 euro dell’11 settembre 2012». Insomma una “lotteria” di cifre.
«Il nostro debito è rappresentato da due partite oggetto di riconoscimento come debiti fuori bilancio, avvenuto nella seduta consiliare del 28 settembre 2012 - spiega il segretario dott. Lazzaro - oltre al conferimento del mese di luglio, la cui liquidazione è bloccata dalle verifiche di Equitalia».
Tuttavia aggiunge il segretario generale del Comune: «Entro il corrente mese di ottobre saremo in grado di regolarizzare la nostra posizione nei termini e negli importi correttamente riportati». Un mese fa il consiglio comunale ha riconosciuto come debiti fuori bilancio l’esborso complessivo verso l’Amiu di 245.747,65 euro (di cui 128.292,60 per conguaglio tariffa smaltimento dal 12 maggio 2008 al 31 dicembre 2011 e 117.455,05 euro per l’ulteriore servizio effettuato nel dicembre 2011). Ma il voto contrario al provvedimento è stato espresso dai consiglieri Angelantonio Angarano (Pd) e Francesco Napoletano (Partito dei comunisti italiani), secondo i quali «tale debito fuori bilancio è stato contratto in violazione degli articoli 191 e 194 del Testo unico degli enti locali, non è stato causato da un evento eccezionale ed imprevedibile, non risultano accertati e dimostrati i limiti dell’utilità e dell’arricchimento dell’ente e che lo stesso si appalesa non riconoscibile, essendo conseguente ad un ritardato pagamento e poiché i relativi esborsi rappresentano un ingiustificato danno patrimoniale per il Comune, dovranno risponderne coloro che, con il loro comportamento, lo hanno determinato».
La delibera è all’esame della Corte dei Conti.
Luca De Ceglia da «La Gazzetta del mezzogiorno»
