La questione degli impianti pubblicitari pare una giungla non soltanto per via dell’abusivismo, ma anche per questioni di giurisprudenza. Lo ammette lo stesso segretario generale del Comune, Donato Susca, quando in un suo provvedimento afferma che «si tratta di materia estremamente controversa, non rigorosamente disciplinata e soggetta a varie interpretazioni».
Il riferimento è ad un caso, da ritenersi in punta di diritto, relativo a due cartelli eretti dalla ditta Sidam, in via Barletta, oggetto di contestazione da parte della Polizia locale in data 13 novembre 2012.
Alla concessionaria d'auto si contestava «di avere collocato alla vista due cartelli pubblicitari 6x3 senza prescritta autorizzazione». Avverso entrambi i verbali di contestazione veniva proposta opposizione dinanzi al giudice di pace: la Sidam, infatti, eccepita la circostanza che, nel caso di specie, «non si trattava di cartelli pubblicitari, bensì di insegne di esercizio ricadenti all'interno della proprietà della stessa Sidam».
Successivamente, venivano notificati alla Sidam ulteriori due verbali di contestazione, emessi dalla Polizia locale, con i quali veniva contestata la mancata rimozione dei castelli avverso i precedenti verbali. Contro tali sanzioni, la società proponeva ricorso gerarchico dinanzi alla Prefettura della provincia di Barletta Andria Trani.
I ricorsi della Sidam si sono conclusi con il rigetto sia da parte del giudice di pace, sia da parte della Prefettura. A quel punto, il legale della Sidam, l'avvocato Angelo Nigretti, ha proposto una definizione bonaria della controversia, in cui la Sidam s’impegna ad effettuare il pagamento dei verbali e la rimozione dei due cartelli, ed il Comune provvederà all'annullamento in autotutela dei verbali. La Sidam s’è impegnata anche a rinunciare alla proposizione dell'appello, dinanzi al Tribunale di Trani, per entrambi i giudizi.
Il Comune di Trani, secondo quanto dichiarato dal segretario, ha preferito accettare la transazione, «per eliminare il contenzioso presente e non generarne ulteriore che potrebbe aggravare i costi della fattispecie».
