Nella sempre più frequente revisione della normativa che regola la vita amministrativa del Comune di Trani, il commissario straordinario, Maria Rita Iaculli, con i poteri della giunta comunale, ha approvato un nuovo regolamento, vale a dire quello sul «Patrocinio legale per i dipendenti».
La delibera muove dalla premessa per la quale «continuano a pervenire al protocollo generale istanze di rimborso di spese legali, da parte di dipendenti o ex dipendenti, sottoposti a procedimento di responsabilità civile o penale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e adempimento dei compiti d'ufficio». Tutto questo nell’assenza, finora, presso il Comune di Trani, di una specifica disciplina a riguardo che limitasse o condizionasse il riconoscimento di tale diritto. «Poiché tale situazione - si legge nel provvedimento - appare suscettibile di creare molteplici debiti fuori bilancio, oltre che situazioni di rilevante criticità finanziaria con riguardo all'entità delle cifre richieste a rimborso», e tenuto conto delle norme più recenti, «che hanno avuto il pregio di rafforzare la preventiva pattuizione del compenso professionale, proprio al fine di dare massima certezza in merito all’impegno finanziario da sostenere e contenerlo in maniera che soddisfi le sempre più avvertite e pressanti esigenze di riduzione della spesa pubblica», ecco nascere il regolamento, composto di dieci articoli, a tutela dei diritti dei dipendenti comunali, compresi segretario generale e dirigenti.
In particolare, il Comune, «anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente, per fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed adempimento dei compiti d'ufficio, è tenuto ad assumere a proprio carico, a condizione che non sussista un conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. I dipendenti degli enti locali sottoposti a giudizio penale o civile, per questioni connesse ai compiti d'ufficio, hanno titolo al rimborso delle spese legali a condizione che giudizio si sia concluso con una sentenza di assoluzione e che non si riscontri un conflitto di interessi con l'amministrazione di appartenenza in relazione ai fatti oggetto del giudizio».
A tale provvedimento si oppone il sindacato Flp, il cui coordinatore territoriale, Giuseppe Lorusso, evidenzia quanto segue:
1) Il citato regolamento, a parere della scrivente O.S., viola l’art. 28 del vigente CCNL del 14/09/2000 in quanto quest’ultimo (lex specialis), al fine di assicurare il legittimo diritto di difesa del dipendente pubblico trova applicazione qualora siano rispettate esclusivamente le seguenti condizioni:
- l’ente sia stato puntualmente e tempestivamente informato dal lavoratore interessato sui contenuti del contenzioso;
- l’ente abbia ritenuto, sempre preventivamente, che non sussista conflitto di interessi;
- l’ente abbia deciso di assumere ogni onere della difesa “sin dalla apertura del procedimento”;
- il legale per la difesa del dipendente sia stato individuato con il gradimento anche dell’ente
giammai tale disposizione limita il rimborso al/ai legali nominati anche corrispondendo parte delle somme spettanti ai difensori legalmente nominati dal dipendente.
2) Il citato regolamento non è mai stato oggetto di comunicazione alla scrivente O.S., in violazione delle norme in materia di rapporti sindacali, ovvero l’adeguata informazione. Inoltre, il citato regolamento non può disporre per le vertenze legali già avviate o concluse.
3) Il Comune di Trani assume a suo carico gli oneri di difesa del proprio dipendente se vi sia diretta e inequivocabile connessione dei fatti contestati al dipendente comunale in occasione dell’adempimento dei compiti d’ufficio da parte dello stesso, quindi, in occasione dello svolgimento del proprio servizio “presso il Comune di Avezzano”, così come esplicitamente riportato nel citato regolamento.
Per la cronaca, ieri è apparsa all'albo pretorio una seconda versione del regolamento con la correzione del refuso: «Dicasi Trani, non Avezzano». Basterà?

