Il finanziamento di 900.000 euro, per il restauro ed implementazione di Palazzo Beltrani, è definitivamente assicurato. Il Comune di Trani può tirare un sospiro di sollievo grazie alla sentenza con cui la Terza sezione del Tar Puglia (presidente Gaudieri, primo referendario Cocomile, estensore Casalanguida) ha rigettato il ricorso principale, e quelli per motivi aggiunti, del Comune di Panni contro Regione Puglia, Comune di Trani, Comune di Torre Santa Susanna, Ministero per i beni e attività culturali, Agenzia per la coesione territoriale. In giudizio si sono costituiti soltanto Regione e Comune di Trani.
Obiettivo l'annullamento, previa sospensione, dell'efficacia dell'atto dirigenziale del Servizio beni culturali della Regione, del 15 ottobre 2015, nella parte in cui il progetto relativo al recupero e valorizzazione dell'ex convento della Madonna del Bosco, proposto dal Comune di Panni, veniva ritenuto non ammissibile a finanziamento. Trani si era costituita in giudizio perché l'eventuale accoglimento del ricorso di Panni avrebbe determinato l'esclusione dal finanziamento di Palazzo Beltrani subentrato proprio grazie al rigetto della domanda di Panni.
Tutto nasce a seguito di un accordo di programma quadro, denominato «Beni e attività culturali», sottoscritto il 13 novembre 2013 da Regione Puglia, Ministero per i beni e attività culturali e turismo e Ministero dello sviluppo economico. La Regione, con un avviso pubblico, indiceva una procedura per il finanziamento di interventi di recupero, restauro e valorizzazione di beni culturali nella proprietà e disponibilità quindicennale di enti pubblici locali territoriali, in mobili ed immobili di interesse artistico e storico.
Il Comune di Panni il 1mo settembre 2015, presentava un'istanza per ottenere il finanziamento di 409mila euro per il recupero e valorizzazione dell'ex convento, adiacente l'omonimo santuario. La Regione Puglia, dopo un primo vaglio favorevole che aveva consentito l'ammissione dell'istanza, alla successiva fase della verifica documentale riteneva la domanda inammissibile.
Il diniego si fondava soprattutto sul difetto di coerenza dell'intervento con la linea di finanziamento, non essendo definita la fruizione culturale pubblica in quanto la destinazione del bene era orientata all'accoglienza turistico-ricettiva e religiosa.
Un interesse pubblico limitato, secondo quanto ha poi spiegato la Terza sezione del Tar nel motivare il suo provvedimento. Gli obiettivi prevalenti devono essere «quelli della fruizione del servizio pubblico di offerta del bene culturale alla conoscenza e godimento sociale del valore storico-artistico e culturale del bene stesso, rispetto alla capacità di generare un potenziale economico con risvolti anche di natura privatistico-imprenditoriale».
Il Comune di Trani, che nel giudizio è stato difeso dall'avvocato Francesco Caputi Jambrenghi, peraltro non ha atteso la definizione della vertenza al Tar e ha già da tempo avviato i lavori presso Palazzo Beltrani. Le opere procedono secondo programma, sotto la guida del direttore dei lavori, nonché responsabile unico del procedimento, Giorgio Gramegna.


