Tante le polemiche sollevate in merito alla presunta legittimità del provvedimento votato in consiglio comunale nei giorni scorsi. Con 12 voti favorevoli (Ferrante, F. Laurora, Avantario, Cormio, Ventura, Amoruso, Di Tondo, Lovecchio, Loconte, Capone, Cirillo, Lops), il Piano economico finanziario dell’igiene urbana per l’anno in corso, con conseguente aumento della tassa sul conferimento dei rifiuti, Tari, è stato approvato.
Il primo consigliere di opposizione a sollevare il dubbio che la votazione, in un consiglio comunale indetto in seconda convocazione, di un provvedimento già votato durante la prima convocazione, fosse illegittima, è stato Aldo Procacci, di Trani a capo, con una mozione.
Regolamento del consiglio comunale alla mano, all’articolo 42 comma 4 si legge che «Ove [dal secondo appello] risulti che il numero dei presenti sia tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell’adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare». All’articolo 43, relativo alle adunanze di seconda convocazione, comma 2, c’è scritto: «L’adunanza che segue ad una prima iniziata con la presenza del numero legare dei consiglieri ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei presenti, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima».
Procacci, leggendo questo comma, ha aggiunto che: «Quel punto all’ordine del giorno era stato trattato e votato quindi quella delibera infruttuosa non può essere più votata». Il Pef era stato già votato in prima convocazione, ma era mancato il numero legale (i presenti erano 14). «Per le tariffe Tari – aggiunge il consigliere di Trani a capo – una sentenza del Tar prevede che i tributi locali vadano votati entro la data dell’approvazione del bilancio di previsione. Quel termine ormai è decorso, non si può più procedere alla votazione». Per questo motivo, Procacci aveva chiesto al Segretario generale il ritiro dei punti all’ordine del giorno.
Gli ha fatto eco Emanuele Tomasicchio: «Non si può venire in seconda convocazione per discutere argomenti già discussi. Vi anticipo che io stesso andrei al Tar a impugnare questa delibera perché la continua arroganza con cui si pretende di scavalcare le disposizioni di legge deve finire».
Nell’articolo 43, comma 2, come riportato, in seconda convocazione «si possono discutere solo argomenti rimasti da trattare». Quindi, ha detto Tomasicchio, «se volete ritrattare questi argomenti dovete riconvocare una seduta di consiglio comunale mettendoli in prima convocazione, pena la palese illegittimità del provvedimento. L’argomento è chiuso, a parte il fatto che una cosa è il quorum costitutivo, una cosa il quorum deliberativo».
L’articolo 38, inoltre, recita che, per avere validità la seduta, ci deve essere almeno la metà dei seggi assegnati. «Per poter deliberare, bisogna essere la metà compreso il sindaco – ha aggiunto Tomasicchio – quindi bisogna essere 17 per deliberare, non 16. Questa cosa è già successa altre volte, ve l’ho rimarcato. La legge è chiara».
Inoltre, il regolamento del consiglio comunale esclude (facendo seguito all’articolo 43, comma 4), che nelle adunanze di seconda convocazione vengano «discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei consiglieri, […] l’istituzione e l’ordinamento dei tributi».
Ed oggi, su questo ed altri argomenti, più squisitamente politici, conferenza stampa del movimento Trani a capo.
Federica G. Porcelli

