I dehors finora installati per le vie della città sono regolarmente autorizzati sulla base degli articoli 24 e 25 del Regolamento della polizia urbana, istituito sotto l'egida del commissario straordinario, Maria Rita Iaculli.
L'articolo 24 pone le seguenti condizioni: «Lo spazio della carreggiata deve essere limitato all’area riservata agli stalli di sosta delle autovetture, la cui larghezza non può comunque essere superiore a 2 metri; adottare le opportune cautele per rendere visibili le installazioni posizionate sulla strada pubblica; non è consentita l’occupazione della carreggiata in prossimità di intersezioni; tutto quanto installato sull’area interessata dall’occupazione non deve, in alcun modo, costituire impedimento allo scolo delle acque pluviali; le aree della carreggiata interessate dall’occupazione devono essere perimetrate con recinzioni, costituite da vasi, a tutela della sicurezza dei clienti degli esercizi; deve essere garantito il transito dei pedoni sui marciapiedi, lasciando libera una fascia di larghezza non inferiore a 1 metro, per consentire il passaggio anche a veicoli utilizzati da soggetti diversamente abili».
Al Comune di Trani esiste anche un altro regolamento, quello del Suap, che andrebbe considerato in sinergia con quello di Polizia urbana, e che contempla anche l'inserimento paesaggistico e l'impatto ambientale. Tanto è vero che, nell'articolo 4, si legge che «non è consentito installare dehors nell’ambito della cornice ambientale d’interesse storico artistico, se non previa autorizzazione della competente Sovrintendenza». Inoltre, l'articolo 5 prevede che «l'amministrazione, sentite le associazioni di Via e di categoria, predispone progetti integrati d’ambito relativamente alle strutture chiuse a carattere precario, subordinate all’approvazione del progetto d’ambito».


