La somministrazione di bevande durante le ore notturne torna in discussione: infatti il Comune di Trani, per difendere l'attuale impostazione, sarà così costretto a resistere in giudizio contro una delle aziende del settore. Lo ha determinato il dirigente dell'Area contenzioso, Carlo Casalino, affidando al responsabile dell'Ufficio legale, Michele Capurso, il compito di rappresentare l'ente nel giudizio promosso dalla ditta Dbs per l'annullamento dell'intero articolo 45 del Regolamento di polizia urbana. Il provvedimento fu approvato dal commissario straordinario uscente, Maria Rita Iaculli, con i poteri del consiglio comunale, il 16 marzo 2015.
In via subordinata il ricorrente ha promosso ricorso sul silenzio inadempimento del Comune di Trani rispetto all'istanza di annullamento, ovvero di revoca, dell'articolo 45 dello stesso regolamento, «e quindi nello specifico - si legge nell'atto di costituzione in giudizio -, il silenzio sulle istanze relative e sottese alle note difensive del ricorrente». Tali note furono depositate a seguito della notifica di verbali di accertamento e contestazione di illecito amministrativo, emessi il 25 luglio 2016 e 22 agosto 2016.
Al centro della questione, la materia inerente la vendita di bevande in contenitori di vetro e/o lattina, nonché di alcolici. Il primo comma dell'articolo contestato è quello maggiormente discusso, poiché dispone testualmente, che, «al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo nelle ore notturne (dalle 22 alle 6 del giorno successivo), è vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica, nonché di ogni altra bevanda posta in contenitori di vetro o lattina, da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dei circoli autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, degli esercenti il commercio su area pubblica e degli esercizi artigianali e commerciali nonché mediante distributori automatici».
Nel successivo comma si legge che «il Sindaco può, inoltre, in casi particolari e per aree circoscritte, salvo specifiche e motivate autorizzazioni in deroga da parte dell’amministrazione comunale, limitatamente a esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, interdire totalmente - o sottoporre a specifiche condizioni - la vendita di bevande alcoliche qualora essa sia espressamente collegata a fenomeni di turbativa della quiete pubblica e della sicurezza urbana».
In un altro passaggio dell'articolo 45 si dispone, altresì, il divieto «in occasione di tutte le partite che si disputeranno presso lo stadio comunale per la stagione calcistica in corso, di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da parte di tutti gli operatori commerciali e/o di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, insistenti nelle zone limitrofe allo stadio comunale nelle due ore antecedenti l’inizio della partita e nell’ora successiva la fine». Le sanzioni variano da 300 a 500 euro.
La vicenda, sebbene promossa da un solo soggetto, è destinata a diventare il riferimento di una materia più che controversa, poiché numerose e sempre crescenti attività di vendita automatica di vivande, che lamentano un considerevole calo degli affari a causa delle limitazioni notturne. È anche vero, peraltro, che le stesse si legano anche e soprattutto alla necessità di mantenere il più possibile l'ordine pubblico attraverso azioni di prevenzione che consistono pure nell'evitare di mettere a disposizione di soggetti, presumibilmente facinorosi, strumenti che potrebbero potenzialmente accrescerne la pericolosità.

