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Cade sul lungomare e chiede 175mila euro, il giudice ne accorda 50mila. Il Comune di Trani appella la sentenza

Un piede in fallo, la caduta, la frattura, le complicazioni ed una richiesta di risarcimento danni di 175.000 euro. Il tribunale di Trani gliene accorda 50.000, ritenendola corresponsabile, ma il Comune appella la sentenza. In gioco, più che mai, le casse comunali e la capacità della pubblica amministrazione di chiarire dove finiscano le sue responsabilità e dove comincino quelle dei cittadini.

LA VICENDA

Oltre sei anni fa, e precisamente il 25 ottobre 2011, una cittadina fu vittima di una caduta sul lungomare Cristoforo Colombo, nel tratto compreso fra via Galieo Galilei e via professor Francesco Milano. A seguito dei danni riportati, fra cui la frattura dell'omero, altre lesioni, una degenza al Policlinico ed una lunga riabilitazione, la signora I.M., oggi 69enne, difesa dall'avvocato Leonardo Scardigno, conveniva in giudizio il Comune di Trani citandolo quale responsabile del sinistro occorso e, per l'effetto, chiedendo di condannarlo al risarcimento dei danni sofferti nella misura di 175.000 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il Comune si costituiva in giudizio con l'avvocato Michele Capurso, responsabile dell'Ufficio legale che impugnava e contestava tutto quanto dedotto, ritenendolo privo di fondamento e richiedendone il rigetto.

LA SENTENZA E L'APPELLO ANNUNCIATO

Il Tribunale di Trani, con sentenza del 29 agosto scorso, ha parzialmente accolto la domanda dell'attrice, accertando a responsabilità del comune nella produzione del sinistro nella misura del 40 per cento e condannando l'ente al risarcimento del danno, complessivamente, in 50.000 euro. La sentenza veniva notificata in forma esecutiva il 7 novembre scorso e, alla luce della documentazione del primo grado di giudizio, soprattutto lette le motivazioni, il segretario generale, Carlo Casalino, ha conferito allo stesso avvocato Capurso l'incarico di procedere all'appello avverso la sentenza di primo grado.

L'INCURIA DEI LUOGHI

La cittadina aveva subito il danno attraversando la strada, alle 9.45, per recarsi sul marciapiede opposto, in una sconnessione della pavimentazione posta dopo la cosiddetta "zanella" che delimitava il marciapiede. «Dal corredo fotografico - osserva il giudice monocratico estensore della sentenza, Gaetano Labianca -, si evince innanzitutto che il tratto di strada raffigurato è chiaramente dissestato, posto che vi è un dislivello fra cordolo e pietrini dovuto all'usura della pavimentazione, in corrispondenza della aiuola esistente. Sussiste quindi - a parere del giudice - una situazione oggettivamente pericolosa creata colpevolmente della pubblica amministrazione, specialmente per il fatto che la situazione di pericolo era situata al livello dell'attacco del cordolo in pietra. Avere lasciato in stato di dissesto l'aiuola e i pietrini della pavimentazione, così da creare una vera e propria insidia senza intervenire per metterla in sicurezza, oppure scoraggiare detto passaggio a mezzo di misure interdittive, costituisce indubbiamente un comportamento colposo dell'amministrazione».

LA DIFESA DEL COMUNE

Peraltro, il Comune ha incentrato la sua difesa sul fatto che, «trattandosi di evento avvenuto in pieno giorno - si legge nel corpo della sentenza -, con dissesto della pavimentazione perfettamente visibile ed essendo i luoghi altrettanto perfettamente conosciuti dalla donna, in quanto abitante nei pressi, la decisione di attraversare proprio in quel punto - osserva il giudice -, poggiando il piede su un dislivello perfettamente visibile, costituisce fortuito incidentale integrato dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa impone un obbligo massimo di cautela proprio perché il pericolo è altamente prevedibile».

LA COLPA DEL PEDONE

Secondo il Tribunale, dunque, «la decisione di attraversare in quel punto, dove è presente un'aiuola e la sede stradale è priva di attraversamento pedonale, con il fronte del marciapiede libero da impedimenti e ostacoli, in un punto dove è presente invece un cordolo che delimita un'aiuola con terriccio, non coperto da mattonelle, integra altresì un comportamento gravemente colposo del danneggiato». Il giudice aggiunge, pertanto, che «appare anomala la circostanza per cui l'utente abbia deciso di attraversare la strada proprio in quel punto, nel quale si vede chiaramente l'assenza della pavimentazione a ridosso del marciapiede». Dunque, a parere del Tribunale, «sussiste altresì un comportamento imprudente nel dinamismo causale del danno, quanto meno da porsi in concorso con il pericoloso stato dei luoghi. La condotta della danneggiata non è stata tale da eliminare la responsabilità del Comune di Trani, ma il suo comportamento deve essere ritenuto a sua volta colposo, per essere stato non adeguato alla situazione dei luoghi, sì da avere concorso a determinare l'evento nella misura del 60 per cento».

CAUSE E DEBITI

I sinistri stradali sono da sempre uno dei motivi di maggiore sofferenza per le casse comunali, soprattutto se, come in questo caso, determinano richieste di risarcimento danni particolarmente onerose. La sentenza del Tribunale di Trani, nonostante la considerevole riduzione della somma inizialmente pretesa, resta comunque uno dei tanti provvedimenti giudiziari che rischiano di minare profondamente la stabilità del bilancio comunale. E non è un caso che, lunedì prossimo, l'assemblea elettiva di palazzo Palmieri sia chiamata a riconoscere altri diciannove debiti fuori bilancio che, nel frattempo, sono maturati e si sono liquidati sempre con riferimento a incidenti e conseguenti contenziosi. È anche vero, peraltro come sembra dedursi da questo da questa particolare storia, che il Comune di Trani abbia da tempo invertito la rotta che, fino a pochi anni fa, lo vedeva subire quasi passivamente ogni citazione in giudizio. Normalmente l'Ufficio legale del Comune di Trani si muove con sufficiente circospezione e cautela in merito a sinistri stradali, ma in questo caso la sensazione che si avverte è di una risolutezza che adesso, però, bisognerà dimostrare nel secondo grado di giudizio.

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