È recente il caso del deposito della sentenza della Corte di Appello, di Bari che ha rigettato la richiesta di stabilizzazione di un lavoratore in Amet. Il caso ricorda quello ben più famoso delle stabilizzazioni natalizie in Amiu.
Nel primo caso ci sono voluti due gradi di giudizio e l’azienda ha resistito vittoriosamente con gli avvocati Di Lernia e Perrone Capano. Nel secondo caso è bastato il mero deposito del ricorso (senza nessuna sentenza né di primo, né di secondo grado) per far stabilizzare i dieci ricorrenti.
All’epoca ho espresso perplessità di natura giuridica. I consulenti di Amiu hanno depositato nei miei confronti un esposto disciplinare per quelle critiche. Quando e se sarò ascoltata in sede disciplinare porterò con me la copia della sentenza della Corte di Appello di Bari e chiederò spiegazioni ai consulenti di Amiu che si sono ritenuti professionalmente offesi dalle (giuste) osservazioni espresse sulla (il)legittimità delle stabilizzazioni.
Il reclutamento del personale nelle società a totale partecipazione pubblica deve essere fatto per mezzo di concorso. Non è applicabile il principio della conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
Quelle assunzioni non potevano e dovevano essere fatte perché in violazione delle regole sui concorsi pubblici. Oggi è la Corte di Appello di Bari ad affermarlo cosicché ritengo che non si possano esprimere dubbi. Di fatto Amet e Amiu sono gestite in modo diverso come due sorelle gemelle separate alla nascita.
Maria Grazia Cinquepalmi - Consigliere Comunale Trani#ACapo


