L'assessore all'urbanistica, Giovanni Tondolo, era entrato in giunta come chiara espressione del consigliere comunale Domenico Briguglio. Non appare un caso che sia stato proprio quest'ultimo a formulare l'emendamento che ha cambiato decisamente la storia della riperimetrazione del comparto 37, determinando il ricorso al Tar dei fratelli Nuzzolese, proponenti relativo il Piano urbanistico esecutivo, per invocare l'annullamento della delibera di consiglio comunale fondata proprio su quel'emendamento.
Fra quelle la seduta dell'11 dicembre, vana, e quella del 18 dicembre, decisiva, il 15 dicembre Briguglio presentava quell'emendamento «che stravolgeva totalmente la proposta di delibera di approvazione definitiva - si legge nel ricorso -, modificandone pressoché integralmente le premesse, i considerata ed il deliberato, che prevedeva di non approvare in via definitiva la modifica di riperimetrazione del comparto 37».
La relazione dell'emendamento veniva inviata all'ingegner Stasi, il quale esprimeva parere non favorevole affermando che «tale proposta non poteva considerarsi un emendamento, bensì un totale stravolgimento della parte dispositiva della proposta di delibera».
Ciononostante, nel consiglio comunale del 18 dicembre l'emendamento veniva portato in aula, discusso e approvato, determinando quindi l'approvazione di una delibera ben diversa dall'originaria, con 18 voti a favore, 1 contrario, 2 astenuti e 12 assenti. I ricorrenti giudicano la delibera consigliare assolutamente illegittima e, pertanto, ne chiedono l'annullamento.
In altre parole, «il consiglio comunale - scrive l'avvocato Persichella - ha completamente disatteso l'originaria proposta di delibera ed il parere del dirigente dell'Ufficio tecnico, aggiungendo ben otto capoversi nella parte dispositiva, che modificano strutturalmente il deliberato. E così questo, da approvazione della riperimetrazione, diventa di non approvazione. Quello di Briguglio non poteva considerarsi un semplice emendamento, ma uno stravolgimento dell'originaria proposta di deliberazione e, da tutto questo, emerge chiaro il danno da ritardo patito dei ricorrenti».
Sempre a detta dei ricorrenti, «l'emendamento non ha fornito alcuna motivazione sulle ragioni per le quali l'opposizione dell'immobiliare Lucrezia, diversamente da quanto affermato dal dirigente, dovesse essere accolta. Esso è tutto basato sulla insussistenza del pubblico interesse, senza però esplicitare alcun elemento fattuale a supporto e senza, in alcun modo, spiegare le ragioni per cui si sia inteso ritornare su una fase procedimentale già ampiamente discussa e definita in sede di adozione».

