Se qualche consigliere comunale, a breve, dovesse decadere dalla carica per almeno tre assenze consecutivie ingiustificate, non potrà certamente affermare che non lo sapeva. Infatti, il segretario generale, Angelo Lazzaro, ha fornito al presidente del consiglio, Fabrizio Ferrante, gli elementi per attivare la procedura di decadenza dei consiglieri per mancata partecipazione a tre sedute consecutive.
Ferrante si era rivolto al garante della legittimità della vita amministrativa per chiedergli chiarimenti su come procedere in caso di reiterate assenze dei consiglieri dalle sedute dell'assemblea elettiva e dalle commissioni consiliari. Infatti Ferrante, ultimamente aveva pubblicamente lamentato le troppe assenze di troppi i consiglieri, ponendo in risalto un presunto, scarso attaccamento agli interessi della collettività.
Ebbene, secondo quanto scrive il segretario generale con riferimento ai presupposti per l'estromissione, «le circostanze da cui deriva la decadenza, ferma restando l'ampia facoltà di apprezzamento del consiglio comunale in ordine alla fondatezza, serietà e rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze, vanno interpretate restrittivamente e con estremo rigore, dato che da esse consegue la limitazione all'esercizio di un "munus publicum", scongiurando i casi di uso distorto dell'istituto della decadenza come illegittimo strumento di discriminazione».
Le giustificazioni possono essere anche postume e conseguenti alla comunicazione di avvio del procedimento, ma «la mancanza o l'inconferenza delle giustificazioni devono essere obiettivamente "gravi - sottolinea il segretario -: o perché affatto presentate, ovvero perché estremamente generiche e tali da impedire qualsiasi accertamento sulla loro fondatezza, serietà e rilevanza dei motivi».
Secondo quanto il segretario ricostruisce, sulla base della norma e del regolamento del consiglio comunale, «le assenze che danno luogo alla revoca del consigliere sono quelle che mostrano, con ragionevole deduzione, un atteggiamento di disinteresse per motivi futili o inadeguati rispetto agli impegni che l'incarico pubblico elettivo comporta».
Vi è anche il caso della mancata presenza per protesta: ebbene, «il Consiglio di Stato - fa sapere il segretario generale - ha chiarito che la protesta politica, dichiarata a posteriori, non è da considerare idonea a costituire valida giustificazione. Affinché l'assenza delle sedute possa assumere la connotazione di protesta politica, occorre che il comportamento e significato della presa di posizione del consigliere comunale siano esternati al consiglio o resi pubblici e in concomitanza all'estrema manifestazione di dissenso».
In altre parole, la decadenza dalla carica di consigliere comunale, per assenza ingiustificata, diventa legittima «qualora la giustificazione addotta dall'interessato è talmente relegata alla sfera mentale e soggettiva di colui che la adduce - come nel caso della protesta politica non altrimenti e non prima esternata -, da impedire qualsiasi accertamento sulla fondatezza, serietà e rilevanza del motivo».
A questo punto, l'eventuale esecuzione dei provvedimenti è rimessa, in primo luogo, al presidente del consiglio, tenuto ad avviare il procedimento. Successivamente, l'assemblea è chiamata a formalizzarlo attraverso un voto: la dichiarazione di decadenza compete al consiglio comunale, il quale dovrà procedere nel rispetto delle condizioni tutte sopra indicate».

