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Tetto in amianto dell'ex Supercinema di Trani, i residenti censurano il comportamento del sindaco: «Si preoccupi della salute dei cittadini»

Sono ancora comprensibilmente preoccupati per la propria salute i residenti nelle vicinanze della vecchia sala cinematografica “Supercinema”, a causa della copertura del tetto, in amianto. Da anni ormai, costoro esternano rimostranze in ordine ai pericoli cui la popolazione è esposta, pericoli derivanti dalla dispersione nell’aria delle fibre superficiali di amianto che vengono liberate nell’ambiente e si disperdono attraverso la ventilazione, raggiungendo anche i posti più lontani della città ed oltre.

Per questo motivo, anche e soprattutto alla luce delle ultime dichiarazioni del sindaco, il Comitato spontaneo dei residenti della zona, il cui portavoce è Antonio Carrabba, ha scritto al sindaco di Trani, alla Prefettura della Bat, alla Provincia Bat, al dirigente dell’Utc, all’assessore regionale all’ambiente, alla Soprintendenza.

La proprietà dell’immobile, infatti, nonostante l’ordinanza sindacale, non ha assunto iniziative di sorta. Pertanto dovrebbe essere il Comune di Trani, adesso, ad operare per la messa in sicurezza in danno della proprietà, imputandone i costi a chi aveva il dovere di intervenire e non l’ha fatto.

Il Comitato di quartiere censura l’atteggiamento del sindaco, che «pur avendo accertato che la proprietà ancora una volta non ha ottemperato nel termine  assegnato all’esecuzione delle opere di messa in sicurezza della struttura in legno che sorregge il tetto dell’edificio, anziché preoccuparsi di provvedere all’esecuzione diretta o d’ufficio, stante l’inosservanza dell’ordine contenuto nel provvedimento, con recupero delle spese in danno a carico dei proprietari inadempienti, ha ammesso pubblicamente di prediligere, come prioritario, il subentro di un altro soggetto che predisponga e presenti per l’approvazione un progetto di totale riqualificazione dell’immobile, rispetto all’esigenza e all’urgenza di mettere assolutamente in sicurezza il sostegno a capriate della copertura che mostra segni di cedimento.

Ne discende, alla luce di tali affermazioni, che il  sindaco, a seguito della relazione rilasciata dal consulente tecnico d’ufficio designato dalla Procura della Repubblica di Trani, non si preoccupa, stante le ingiustificabili e irresponsabili tattiche dilatorie poste in essere dalla proprietà, del ritardo nell’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e bonifica, di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che potrebbero derivare dall’eventuale  crollo delle capriate ormai marce per l’usura degli anni della struttura di legno che sorregge la copertura in cemento e  amianto.

Al riguardo è sufficiente riflettere sull’emergenza di carattere ambientale che il crollo del tetto potrebbe costituire non solo per i cittadini del quartiere, ma anche per tutta la cittadinanza, anche di quelle periferiche in quanto, trattandosi di oltre 700 metri quadrati, le polveri di amianto si spargerebbero ovunque.

Dalle affermazioni sopra riportate emerge altresì che il sindaco, auspicando il subentro di un nuovo operatore economico che presenti un progetto di totale riqualificazione dell’immobile, ha riconosciuto implicitamente che nel corso dei sopralluoghi sono state rilevate ulteriori situazioni che possono creare inconvenienti di carattere igienico-sanitario che confermano la fondatezza delle rimostranze e delle denunce presentate dai residenti sul progressivo peggioramento delle condizioni dell’immobile.

Inoltre gli istanti sottolineano che nel caso di specie non ha ottemperato all’ordine impartito di eliminare in toto il pericolo segnalato dal consulente della Procura e l’Autorità sindacale prendendo atto del proposito della proprietà di non riaprire la sala cinematografica. Non solo non ha provveduto d’ufficio alla messa in sicurezza della struttura in legno su cui poggia la copertura dell’immobile, con recupero delle spese in danno a carico dei proprietari inadempienti, ma sembra giustificare, sulla base di presunte trattative per la rilevazione della gestione della sala cinematografica intavolate da un nuovo operatore economico con gli attuali proprietari, l’inerzia di questi ultimi.

L’autorità comunale non ha tenuto presente che nel caso delle ordinanze contingibili e urgenti, nel cui alveo appare riconducibile l’ordinanza indicata in oggetto, l’urgenza derivante dalla valutazione dello stato di pericolo esige un intervento immediato. Eventuali resistenze o inerzie da parte dell’interlocutore (il proprietario dell’immobile) oltre ad essere superate con azioni sostitutive da addebitare, in quanto oneri finanziari al soggetto inadempiente che ha trasgredito alle prescrizioni emanate dall’autorità comunale, devono essere sottoposte all’attenzione dell’Autorità giudiziaria la quale a seguito di un procedimento penale valuterà la legittimità dell’atto e di quanto effettivamente avvenuto ed in caso di inosservanza applicherà la sanzione prescritta dall’art.677 c.p. -oggetto di depenalizzazione attuata con il d.lgs n.507 del 1999-che punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina, ovvero chi per lui è obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell’immobile, il quale ometta di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, mentre si applica la pena dell’arresto o dell’ammenda - e dunque si verte in ipotesi di reato – se da tali fatti derivi pericolo per le persone.

Non solo, la condotta posta in essere dai destinatari dell’ordinanza, infatti ben potrebbe integrare, altresì il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità ed invero come statuito dalla Cassazione  penale con sentenza n.25998 dell’11/04/2003”ricorre l’ipotesi della contravvenzione di cui all’art.650 c.p.,qualora il proprietario non provveda ad eseguire le necessarie opere di consolidamento e di restauro imposte dal  Sindaco a tutela della pubblica  utilità, ferma restando la configurabilità dell’illecito amministrativo di cui all’art.677,co.1 c.p..

Nel caso di cui si tratta, invece, nessun riferimento è stato fatto dal sindaco, a seguito dell’inosservanza della citata ordinanza comunale, sia all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, sia all’applicazione della sanzione penale prevista dall’art.650 c.p. che testualmente recita: “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene,è punito se il fatto non costituisca un più grave reato,con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206,00 euro».

Per questi motivi, gli scriventi invitano il sindaco, in quanto autorità sanitaria locale, «a riesaminare il presupposto logico-concettuale posto a fondamento della tesi sostenuta e sviluppata che essendo connotata da gravi incongruenze e lacune, appare condizionata a priori dall’evidente intento di anteporre la questione dell’effettiva apertura della sala cinematografica al rischio sanitario  per  la popolazione, che peraltro è stata già investita, in  una certa misura, dall’inquinamento partito dalla copertura, conseguente alla dispersione delle fibre dal manufatto in cemento-amianto esposte alle intemperie».

«Di tal che sollecitano il sindaco, stante la non ottemperanza della proprietà all’ordinanza comunale che i lavori della messa in sicurezza della struttura in legno vengano eseguiti rapidamente, nell’ambito del potere sostitutivo maturato da parte dell’amministrazione comunale in danno della proprietà al fine di tutelare la salute pubblica di cui il sindaco pro tempore è primo responsabile. Infine, è pacifico che per l’inosservanza delle prescrizioni dell’ordinanza comunale sono applicabili le sanzioni sopra richiamate.

Il comitato dei residenti ha rappresentato nelle sedi opportune (ricorso avverso la proposta del pm della terza archiviazione del procedimento penale) attraverso il Codacons che l’assiste in questa annosa vicenda le proprie riserve in ordine alle conclusioni del perito della Procura presso il Tribunale di Trani circa la asserita “non dispersione di fibre di amianto della copertura, sebbene degradato” e la mancata valutazione del rischio per la salute dei cittadini richiesta esplicitamente dal gip; valutazione che ovviamente non poteva esprimere un ingegnere, ma una competenza specifica purtroppo non incaricata, tuttavia dobbiamo ricordare che il sindaco in una conferenza stampa dello scorso mese di aprile (otto mesi fa) sostenne che la copertura in cemento amianto a causa del pericolo di collasso della struttura lignea di sostegno, paventato dal perito della Procura, sarebbe stata comunque definitivamente rimossa.

Apprendiamo solo ora che oltre ad aver tollerato in tutto questo tempo la reiterata inosservanza di ordinanze, le tecniche dilatorie della proprietà e ultimo ma non ultimo l’assenza di buon senso per riconoscere la bonifica come intervento “civilmente” dovuto, forse anche per un atto di “sano egoismo” per sé e per i propri cari, il Sindaco non ha in mano e nemmeno sollecitato uno straccio di progetto della proprietà.

Non possiamo infine tacere del mancato riconoscimento al comitato dei residenti della dignità di legittimi interlocutori in quanto direttamente interessati al grave problema della bonifica del Supercinema: dopo l’esclusione dalla verbalizzazione del sopralluogo del 16 ottobre 2017, mai una informativa, un aggiornamento, un chiarimento ove non ad iniziativa degli stessi».

Federica G. Porcelli

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