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Fece rimborsare ingiustamente un consigliere: ex segretario generale del Comune di Trani condannato a versare 8.000 euro per danno erariale

Il diritto al rimborso delle spese legali relative a giudizi di responsabilità civile, penale o amministrativa a carico di dipendenti di amministrazioni statali o enti locali, per fatti connessi all'espletamento del servizio o comunque all'assorbimento di obblighi istituzionali, conclusi con l'accertamento dell'esclusione delle loro responsabilità, non compete a sindaci, assessori e consiglieri comunali, non essendo configurabile tra costoro - i quali operano nell'amministrazione pubblica ad altro titolo - e l'ente un rapporto di lavoro dipendente.

RIMBORSO AL CONSIGLIERE NON DOVUTO, MA VERSATO

È questo il primo motivo per cui il Comune di Trani, nel 2011, non avrebbe dovuto rimborsare un ex consigliere comunale per l'assoluzione in un processo nel quale era stato imputato per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, turbativa d'asta e abuso d'ufficio in relazione ad una gara d'appalto per il servizio di assistenza ai diportisti e manutenzione della darsena comunale.

Ciò, invece, era stato fatto versando il suo favore una prima parte del rimborso. Quando il segretario comunale e dirigente del settore contenzioso, Luca Russo, si era reso conto di ciò, o semplicemente del fatto che la somma non fosse disponibile sul capitolo perché il Comune era ancora in esercizio provvisorio, sarebbe stato troppo tardi: l'Ufficio ragioneria liquidava il consigliere comunale, producendo un danno erariale.

LA SENTENZA

Per tali motivi la Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia della Corte dei conti (presidente Orefice, relatore Raeli, consigliere Laino) ha condannato il dottor Luca Francesco Paolo Russo, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Quinto, al pagamento in favore del Comune di Trani di 8.000 euro per il danno erariale procurato.

La richiesta era stata di 17.500 euro, ma L'importo è stato pressoché dimezzato «poiché alla produzione del danno - riconosce la corte - hanno concorso altre responsabilità, individuabili in capo agli addetti dell'ufficio proponente, che avrebbero dovuto comunicare al settore finanziario la determinazione». Sebbene non siano state azionate nel giudizio, il collegio, valutate tali circostanze, ha giudicato che Russo debba essere condannato a pagamento di una somma ridotta rispetto a quella di partenza.

LA VICENDA

Russo aveva riconosciuto il rimborso delle spese legali in favore del consigliere comunale in 55.000 euro, da liquidare in due rate: la prima da 35.000; la seconda da 20.000. Russo, con una prima determinazione dirigenziale del 5 aprile 2011, disponeva la liquidazione dell'acconto trasmettendo l'atto all'Ufficio ragioneria, che a sua volta inviava la relativa distinta alla Tesoreria.

Il 26 aprile, preso atto del fatto che le somme in liquidazione non erano state ancora corrisposte, e appreso da reparto finanziario che le risorse disponibili in dodicesimi erano esaurite e, solo dopo l'approvazione del bilancio di previsione, si sarebbe potuto procedere alla attività di spesa, revocava la delibera a causa della insostenibilità della spesa. Il provvedimento, però non arrivava alla Ragioneria e, a novembre 2011, all'ex consigliere venivano liquidati i 35.000 euro.

Nel 2012 l'avvocato del consigliere sollecitava il Comune di pagamento del saldo proponendo apposito decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Trani: fu in quel momento che l'Ufficio legale, opponendosi al decreto ingiuntivo e venendo a conoscenza dell'avvenuto pagamento dell'acconto, otteneva il rigetto del decreto e, attraverso la domanda riconvenzionale, la condanna del consigliere alla restituzione dei 35.000 euro indebitamente percepiti.

L'interessato non ha mai restituito la somma e, allora, l'azione risarcitoria si è rivolta sia al dirigente Russo sia a quello dell'Ufficio ragioneria, Vincenzo Frangione, ritenuti responsabili in concorso del danno erariale. Frangione ha visto la sua posizione archiviata, poiché la revoca non era mai giunta a conoscenza dell'Ufficio risorse finanziarie, ed il procedimento si è così ristretto al solo Russo.

LA DIFESA

Il suo difensore, l'avvocato Quinto ha eccepito in via preliminare la prescrizione del diritto risarcitorio per decorrenza dei termini, mentre nel merito ha spiegato che ciò che conta è che la determinazione fosse stato oggetto di affissione all'albo pretorio comunale. La comunicazione agli altri uffici non sarebbe dovuta essere a cura del dirigente, ma dell'Ufficio legale e contenzioso. Peraltro, se l'ente ha proceduto al pagamento in favore del consigliere, questa è sicuramente circostanza che non poteva essere imputata a Russo, che non conosceva l'avvenuto pagamento. Infine, non è stata avviata alcuna procedura esecutiva in danno del consigliere comunale e non esiste neanche la colpa grave, proprio perché il dottor Russo, con la revoca della prima determina, si è prodigato anche in tempi ristretti per evitare deve proprio l'eventuale produzione di un danno erariale.

LA «COLPA GRAVE»

Al contrario, secondo la corte, «è evidente che, a causa della omessa comunicazione ai competenti uffici di quella determina, si è verificato l'indebito pagamento della somma in contestazione. Una volta adottata la determina, Russo non avrebbe dovuto disinteressarsi al seguito della stessa, ma al contrario, proprio poiché si trattava di una revoca, si sarebbe dovuto accertare che la relativa determinazione fosse non solo pubblicata, ma anche portata a conoscenza del settore finanziario, in considerazione del risparmio di spesa che si veniva a creare». Da qui la «colpa grave» di Russo, per avere «agito con grave negligenza e non trascurabile imperizia».

La sentenza, ed il relativo importo da pagare a carico dell'ex dirigente comunale, lascia comunque aperta la strada ad una nuova, possibile azione risarcitoria del Comune nei confronti dell'ex consigliere, per avere tuttora trattenuto una somma che non avrebbe dovuto percepire.


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