Il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, Giuseppe Francesco Aiello, ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini a otto, fra dirigenti, funzionari ed amministratori comunali (ex o in carica), con riferimento alla delibera di giunta, approvata il 6 settembre 2016, con cui si stabiliva di attivare il recupero dei debiti della società Le lampare al fortino, nei confronti del Comune, per canoni non pagati relativamente alla locazione della chiesa sconsacrata di Sant'Antuono, adibita a locale della ristorazione.
La somma da pagare veniva fissata in 191.000 euro, comprensivi degli interessi legali, ma escludendo dal debito della società concessionaria 60.000 euro, mediante compensazione con i canoni di concessione dovuti, poiché a tanto ammontava l'importo dei lavori demolizione e ricostruzione del solaio in latero-cemento della confinante terrazza, eseguiti dalla società sull'immobile di proprietà del Comune.
L'avviso di conclusione delle indagini è così stato notificato all'ex dirigente del Settore patrimonio, Giovanni Didonna, al responsabile dell'Ufficio legale, Michele Capurso, al sindaco, Amedeo Bottaro, agli ex assessori Giovanni Capone (proponente), Raffaella Bologna, Debora Ciliento e Grazia Distaso, all'assessore in carica, Luca Lignola.
La pubblica accusa contesta agli indagati, in concorso, l'abuso d'ufficio ed il falso.
La prima ipotesi è legata al fatto che il vantaggio procurato sarebbe stato ingiusto, poiché tali spese avrebbero dovuto interamente gravare sulla società, sulla base del regolamento comunale della gestione del patrimonio.
Peraltro, l'insussistenza dell'obbligo del comune di sostenere il costo dei lavori di rifacimento del solaio del fortino era stato manifestato nel permesso di costruire del 3 luglio 2007, rilasciato dall'Ufficio tecnico.
Inoltre, la transazione oggetto della delibera sarebbe dovuta essere di competenza del consiglio comunale, poiché riferita ad attività in relazione alle quali non era stato assunto uno specifico impegno di spesa, ma che hanno comportato variazione di bilancio e assunzione di impegni per gli esercizi successivi.
La seconda ipotesi accusatoria è quella del falso, sempre fra tutti gli indagati in concorso, poiché nella delibera di giunta del 6 settembre 2016 veniva affermato che la sentenza del Tribunale di Trani, numero 68 nel 2016, sarebbe stata potenzialmente oggetto di impugnazione innanzi alla Corte d'Appello, ragione per cui sussisteva l'alea del giudizio.
Secondo l'accusa, però, la sentenza era già passata in giudicato, essendo stata depositata il 26 gennaio 2016, ma di tale sentenza si faceva riferimento solo al numero progressivo, omettendo la data di pubblicazione.
Infine, al solo Didonna, viene contestato l'abuso d'ufficio poiché ometteva di attivare il procedimento di decadenza della precedente concessione, procurando intenzionalmente alla società un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nella prosecuzione del godimento e sfruttamento economico dell'immobile.
