Un ricorso al Tar semplicemente per essere custode provvisorio dello stadio fino al prossimo 31 dicembre. A tanto era giunta la società calcistica Vigor Trani, che disputa con la sua prima squadra il campionato di Eccellenza e che, al Comune di Trani, aveva manifestato interesse a prendere in consegna lo stadio fino a fine anno,
A tal fine, in risposta al relativo avviso pubblico aveva dichiarato di partecipare a vari campionati minori, grazie ai quali aveva accumulato punteggio utile per aggiudicarsi il bando di custodia provvisorio dell'impianto.
Tale circostanza, però, si era poi rivelata non veritiera a e così, su ricorso di un'altra concorrente al bando, la società Apulia Trani (la cui prima squadra milita nella serie di calcio femminile), il dirigente del settore, Alessandro Attolico, aveva determinato l'annullamento dell'aggiudicazione alla Vigor, in favore della stessa Apulia, seconda classificata.
Così la società del calcio maschile impugnava la determinazione dirigenziale presso il Tar Puglia, la cui Prima sezione (presidente Scafuri, estensore Fanizza, componente Allegretta) ha rigettato il ricorso della Vigor.
«La previsione dell'avviso pubblico - si legge nell'ordinanza - ha imposto l'indicazione dei campionati da disputare nella stagione agonistica 2019/2020, da interpretarsi come effettiva proposizione della domanda di iscrizione ai tornei dilettantistici e giovanili entro il 2 agosto 2019, termine di scadenza per la manifestazione della dichiarazione di interesse».
Secondo il Tar, «la società ricorrente (il Trani maschile, ndr), dopo avere proposto in sede di gara una dichiarazione finalizzata a comprovare la mera intenzione di iscriversi ai vari campionati, annoverando fra questi in particolare allievi regionali e giovanissimi regionali, oltre juniores regionali, ha espressamente ammesso di non avere proposto la domanda di iscrizione a quei campionati. Tale condotta sembra giustificare l'insussistenza del requisito di affidabilità della società ricorrente, oggetto di espressa contestazione da parte dell'amministrazione comunale nel provvedimento di esclusione impugnato».
Peraltro, sempre secondo il Tribunale amministrativo, «non si ravvisa neanche una pregiudizio grave e irreparabile, tenuto conto del fatto che il servizio, già consegnato e in corso di espletamento, è soggetto a tassativa e perentoria scadenza al 31 dicembre 2019, in ragione della espressa precisazione dell'avviso pubblico, secondo cui si tratta di un affidamento temporaneo dei servizi di custodia, pulizia e piccola manutenzione dell'impianto, nelle more dell'espletamento della procedura di evidenza pubblica».
Da qui la decisione del Tar di respingere la domanda di sospensione cautelare da parte della Vigor, entrandovi direttamente nel merito, nonostante il Comune di Trani non si sia costituito nel giudizio. Al dibattimento, invece, era presente l'Apulia, rappresentata e difesa dal suo presidente, nonché avvocato, Alessio Orazio Scarcella.
