«Il provvedimento di sospensione dal servizio non è illegittimo e non produce un danno all'immagine del dipendente sospeso. Dal punto di vista della retribuzione, poi, non Integra un pregiudizio irreparabile poiché il dipendente riceve il 50 per cento della retribuzione base mensile».
Per queste ragioni il Tribunale del lavoro di Trani, nella persona del giudice Luca Caputo, ha respinto il ricorso, ex articolo 700, proposto dal funzionario dell'Area finanziaria del Comune di Trani, Sergio De Feudis, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Belsito, contro il Comune di Trani, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Garofalo e Michele Capurso.
IL RICORSO
De Feudis, l’8 giugno 2016, fu sottoposto a misura cautelare, nell'ambito dell'inchiesta «Sistema Trani», per ipotesi di reato contestate insieme con altri dipendenti del Comune. In conseguenza di ciò, era stato oggetto, insieme con altri colleghi, di un provvedimento di sospensione dal servizio.
Il 5 ottobre De Feudis tornava in libertà, ma il Comune revocava la misura della sospensione per tutti i dipendenti, tranne che per lui, nell'attesa della sentenza penale definitiva.
Da qui il ricorso, per invocare l’illegittimità del provvedimento di sospensione facoltativa, non sussistendo ragioni di pubblico interesse che ne sorreggano l’attuazione, anche tenuto conto del grave danno all’immagine che la sospensione avrebbe causato. Da qui la richiesta di immediata riammissione in servizio, con condanna al risarcimento del danno.
LA DIFESA
Costituitosi in giudizio, il Comune di Trani ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per mancanza di residualità.
Inoltre, e soprattutto ha eccepito l’infondatezza del ricorso per assenza del requisito del periculum in mora: Infatti, in primo luogo, al dipendente sospeso è corrisposta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione base mensile, la retribuzione individuale di anzianità e gli assegni al nucleo familiare.
Quanto al presunto danno all’immagine, per il Comune è insussistente poiché De Feudis è imputato per associazione per delinquere, in concorso, per abuso di ufficio, falso ideologico, turbativa di incanti e peculato, «con la conseguenza che - si legge nella costituzione in giudizio dell'ente -, ad essere lesa è l’immagine dell'amministrazione, in caso di permanenza in servizio del ricorrente».
Infine, secondo gli avvocati di Palazzo di città, «il provvedimento di rimessione in libertà disposto dal Gip è stato emesso solo in virtù del fatto che il ricorrente aveva chiesto di fruire del congedo straordinario biennale, salvo poi chiedere la riammissione in servizio. Quanto alla posizione degli altri imputati, nei confronti di alcuni di essi è stata emessa sentenza di proscioglimento, quindi la relativa posizione non è assimilabile a quella del ricorrente, unico imputato rinviato a giudizio per tutti i reati ascrittigli».
LA VALUTAZIONE
In via preliminare, il giudice del lavoro ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza del requisito della residualità, «atteso che, tenuto conto del tipo di provvedimento richiesto, deve ritenersi sussistente». Ciononostante, nel merito, ha ritenuto il ricorso infondato e da rigettare.
Più specificamente, «il provvedimento di sospensione risulta sufficientemente motivato nella parte in cui, in esso, si evidenzia la natura particolarmente grave dei reati per i quali si è penalmente proceduto, anche sotto l’aspetto della loro collocazione quali specifici reati contro la Pubblica amministrazione, dell’ampia risonanza mediatica del fatto, nonché direttamente attinenti al rapporto di lavoro, tali da comportare, se accertati, la sanzione disciplinare del licenziamento e la sussistenza di evidenti ragioni di pubblico interesse per evitare il turbamento ascrivibile alla presenza in servizio del dipendente sull’attività della stessa Pubblica amministrazione».
Quanto al pericolo da ritardo, «nel caso di specie non può dirsi provata la sussistenza di tale requisito - scrive il giudice -, non essendo prospettata, né provata la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile che il provvedimento richiesto è finalizzato a scongiurare. Infatti, le uniche esigenze specifiche che si prospettano nel ricorso come urgenti sono quella di scongiurare un presunto danno all’immagine che scaturirebbe dalla illegittima sospensione dal servizio e quella di scongiurare gli effetti della mancata percezione della retribuzione».
Ma il giudice esclude anche il danno d’immagine: «Se vi è stato per il ricorrente, esso non è certamente riconducibile al provvedimento di sospensione emesso dall’amministrazione, ma dal procedimento penale cui è sottoposto. Anzi, a ben vedere, il danno all’immagine sussistente nel caso di specie è certamente quello che deriva all’amministrazione, per il fatto che uno dei suoi dipendenti è sottoposto a un procedimento penale per reati contro la Pubblica amministrazione commessi nell’esercizio delle funzioni».
Infine, per il profilo concernente la perdita della retribuzione, oltre la garanzia dell’indennità pari al 50 per cento dello stipendio, il giudica ha condiviso la difesa del Comune sul fatto che la moglie del ricorrente (Anna Barresi, ndr) percepisce il compenso come consigliere comunale ed è titolare di redditi da pensione quale ex dipendente pubblico, oltre ad essere titolare di beni immobili e quote societarie».

