«L'impresa edile Scaringi non ha adempiuto all'obbligo di cedere a titolo gratuito al Comune di Trani un immobile di 100 metri quadrati in via Leoncavallo. Dall'accertato inadempimento deriva l'accoglimento della domanda formulata in via subordinata dalla difesa del Comune, per il pagamento del controvalore dell'immobile, pari a 103.000 euro. Infatti, una volta dimostrata l'impossibilità giuridica di adempiere all'obbligazione originariamente assunta - a seguito della vendita ad altri dell'immobile -, incombe sull'impresa l'obbligo di versare al Comune la somma, dando seguito ad una volontà di novazione dell'originaria obbligazione, espressa dalla stessa impresa edile nel 2001 nella misura di 200 milioni di lire».
LE RICHIESTE AL COLLEGIO
Così si è espressa la Terza sezione del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - presidente Ciliberti, estensore Dibello, consigliere Serlenga -, pronunciandosi definitivamente sul ricorso promosso dal Comune di Trani (rappresentato e difeso dal responsabile dell'Ufficio legale, l'avvocato Michele Capurso) contro la società Costruzioni edili sas di Giambattista Scaringi & C (difesa l'avvocato Nicola Loconte).
Il Comune ha richiesto l'accertamento dell'inadempimento della società rispetto all'obbligazione di cedere a titolo gratuito, in favore dell'ente, un locale di 100 metri quadrati sito in via Leoncavallo, a seguito di convenzione stipulata nel 1999 a rogito del notaio Sergio Bonito.
Poiché il locale non solo non era stato ceduto al Comune, ma venduto alla società Paladance Lady Maddalena, per farne una palestra, Palazzo di città ha richiesto il pagamento in suo favore del suo valore di 103.000 euro, da rivalutarsi all'attualità, nonché il risarcimento dai danni subiti, conseguenti al non avere potuto disporre per quasi quindici anni di un immobile che sarebbe stato destinato al soddisfacimento di pubblici interessi, identificati discrezionalmente dalla pubblica amministrazione.
DAL PARCO, AL PALAZZO, AL LOCALE DA CEDERE
Tutto ha inizio nel 1990, quando il consiglio comunale tipizzava a zona intensiva il terreno di via Leoncavallo di proprietà dei signori Francesco, Giuseppina e Nunzio Davide Palumbo. Tale tipizzazione faceva seguito ad un contenzioso amministrativo promosso dai proprietari, per vedersi riconosciuta una destinazione urbanistica edificatoria a quel suolo, in origine destinato a verde parco.
La delibera del Consiglio Comunale veniva annullata dalla Sezione provinciale di controllo ma Francesco Palumbo impugnava tale atto vedendosi riconoscere le sue ragioni dal Tar Puglia nel 1992.
Il 13 aprile 1999 il consiglio comunale adottava il piano di lottizzazione e relativo schema di convenzione presentato da Francesco Palumbo. Il 28 aprile 1999, con atto notarile, ai signori Palumbo subentrava nella titolarità delle posizioni giuridiche la società Scaringi, avendo acquistato la proprietà del suolo.
Il 9 settembre 1999 venivano approvati in via definitiva il piano di lottizzazione e lo schema di convenzione. Il 1mo ottobre 1999 veniva stipulata la convenzione tra impresa edile e Comune di Trani, in cui la prima si impegnava ad adempiere a tutti gli obblighi già fissati dai Palumbo, e quindi anche al trasferimento gratuito del locale.
LA «NOVAZIONE» RIFIUTATA E IL TRIBUNALE NON COMPETENTE
Il 3 marzo 2001 l'impresa Scaringi chiedeva al sindaco di «novare» la cessione della dell'immobile in una obbligazione pecuniaria pari a 200 milioni di lire: l'istanza non veniva valutata positivamente dal Comune ed il dirigente dell'Ufficio tecnico, il 16 luglio 2002, invitava l'impresa Scaringi a ottemperare all'obbligo di trasferimento dell'immobile. Il 9 agosto 2002 la giunta comunale deliberava di accettare immobile e non già la sua riformulazione in termini pecuniari.
A partire da 19 maggio 2003 iniziavano una serie di intimazioni all'impresa edile a perfezionare la stipula dell'atto di trasferimento, tutte rimaste senza riscontro: da qui il ricorso al tribunale di Trani il 27 luglio 2004, in cui Comune di Trani citava in giudizio la società Scaringi chiedendo l'accertamento del mancato adempimento dell'obbligo di cessione gratuita del locale.
Il tribunale di Trani, con sentenza del 24 aprile 2013, si dichiarava non competente sulla questione, rilevandone la giurisdizione in seno al giudice amministrativo: da qui il ricorso al Tar.
LE DECISIONI DEL TAR
Nell'udienza del 5 febbraio 2020 l'impresa Scaringi, costituita in giudizio, ha eccepito soprattutto la mancanza della finalità della indicazione della finalità pubblica che la cessione di quella unità immobiliare avrebbe dovuto soddisfare.
Per il Tar, invece, proprio quella eccezione «costituisce un chiaro riconoscimento dell'obbligo di cessione dell'immobile a titolo gratuito, manifestata anche dalla volontà di Scaringi di procedere a novazione dell'obbligazione originariamente assunta, non altrimenti spiegabile sul piano logico».
Peraltro, «l'obbligo in questione era stato originariamente assunto dai Palumbo ed è poi migrato nella sfera giuridica della società, della quale è pertanto accertato l'inadempimento dell'obbligo».
Come si ricorderà il Comune di Trani è impegnato da tempo in un altro contenzioso, contro lo stesso operatotre, per il recupero degli oneri non versati ai tempi del contratto di quartiere Sant'Angelo.
