Raddoppiare la propria rappresentanza in consiglio comunale attraverso l'annullamento, previa sospensione, del verbale della proclamazione degli eletti. Lo chiede il segretario cittadino (nonché delegato alla presentazione della lista di Forza Italia alle elezioni comunali di Trani degli scorsi 20 e 21 settembre), Alfonso Mangione, in un ricorso al Tar Puglia nel quale è rappresentato dagli avvocati Pierpaolo Grimaldi e Marcello Lanotte. Il tribunale amministrativo ha già fissato l'udienza di discussione in via d'urgenza per il prossimo 14 gennaio 2021.
Il ricorso, oltre che contro l'Ufficio elettorale centrale presso il Tribunale di Trani, nella persona del suo presidente pro tempore Filomena Sara De Rosa, è nei confronti di Emanuele Cozzoli, candidato di Fratelli d'Italia all'ultima consultazione e consigliere comunale tuttora in carica di quella lista.
L'azione nei confronti di Cozzoli si giustifica per il fatto che Forza Italia, attraverso il ricorso, punta a recuperare almeno 16 voti, per effetto dei quali avrebbe una cifra elettorale superiore a quella del partito di Giorgia Meloni e, pertanto, sarebbe rappresentata da un secondo consigliere comunale, vale a dire Rosa Uva, primo dei non eletti in quella lista, a discapito proprio di Fratelli d'Italia che ad oggi ha due consiglieri nell'assemblea elettiva, e segnatamente Andrea Ferri ed Emanuele Cozzoli.
Al centro del ricorso il cosiddetto «favor voti» per il quale, in sede di scrutinio, la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta sia possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore.
Nel ricorso si riporta l'esempio concreto di quanto riscontrato nella sezione numero 54, con Uva che lamenta la mancata attribuzione di un voto in suo favore «per essere stato il suo cognome riportato semplicemente a fianco della lista Filiberto Palumbo sindaco - scrivono i legali -, anziché a quella di Forza Italia. In questo caso è stato possibile verbalizzare l'errore - precisano - solo per la presenza fisica di un rappresentante della lista di Forza Italia, circostanza invece non verificatasi nella maggior parte dei seggi a causa delle limitazioni legate alle emergenza sanitaria da covid-19».
Secondo la ricostruzione di Forza Italia, «i rappresentanti di lista hanno riferito che, seppur costretti a stare fuori del seggio per l'emergenza sanitaria, vi è stata una errata associazione fra il candidato che si è votato ed il contrassegno del partito». E sono almeno 14 su 54 le sezioni in cui, verosimilmente, i voti ai candidati della lista di Forza Italia non sarebbero stati riportati «perché scritti nello spazio riservato a Fratelli d'Italia e/o altre liste»: da qui l'invocazione del principio del «favor voti».
Peraltro va anche detto, ma di questo il ricorso non fa parola, che laddove l'elettore abbia comunque barrato il simbolo di una lista, il voto viene attribuito alla sola lista barrata mentre si annulla qualsiasi preferenza (sebbene chiaramente indicata) riconducibile ad altre liste. Infatti la legge elettorale, nel caso delle elezioni amministrative, dispone la prevalenza del simbolo sulla preferenza. Pertanto, anche qualora i nomi di candidati di Forza Italia o altre liste siano stati riportati in spazi diversi da quelli previsti, il principio del «favor voti» andrebbe applicato solo laddove non si sia barrato alcun contrassegno di lista.
A pagina 106 del manuale d'istruzioni per i presidenti di seggio si specifica che «costituisce caso di nullità della preferenza espressa avere scritto il cognome (o il nome e cognome) di un candidato compreso in una lista diversa da quella votata», ove per «votata» si intende «barrata».
Il ricorso, in ogni caso, chiede al Tar «di verificare le illegittimità denunciate, assegnare il secondo seggio alla lista di Forza Italia (il primo è già occupato da Pasquale De Toma, ndr)» e porre fine così ai «danni gravi e irreparabili che impediscono la partecipazione del partito con i propri eletti all'assemblea comunale già insediata».
