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Vincolo sull'ex oleificio, niente Lidl a Trani

Un vincolo della Soprintendenza ha posto di fatto fine al progetto di localizzare a Trani una sede di vendita della catena di distribuzione della Lidl. È questa la conseguenza di una decisione del Consiglio di Stato che, pur avendo autorizzato lo svuotamento di un vecchio oleificio, in via Barletta, ha confermato la tutela sull'edificio con riferimento alla sua intera forma esterna: in tal modo l'operatore commerciale non sarebbe in ogni caso nelle condizioni di insediarvi la sua attività.

La sentenza è stata pronunciata dalla Sesta sezione (presidente Montedoro, consiglieri Caputo, Toscani, Cordì e Poppi), cui si erano rivolti Marco e Cosimo Di Chiano, difesi dall'avvocato Maurizio Di Cagno, contro il Comune di Trani, difeso dal responsabile dell'Ufficio legale Michele Capurso, Ministero dei beni e attività culturali e del turismo, difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province Bat e Foggia e Commissione regionale per il patrimonio culturale della Puglia, non costituiti in giudizio.

La richiesta era di riformare la sentenza del Tar Puglia dell'8 novembre 2017, con cui i giudici amministrativi regionali avevano stoppato il progetto dell'insediamento commerciale e di fatto vanificato l'accordo già intervenuto fra i Di Chiano e la società Lidl.

Gli appellanti sono comproprietari di un immobile utilizzato in passato per l'esercizio di una attività di trasformazione di prodotti agricoli e molitura di olive, ed attualmente per la sola commercializzazione di vini ed oli prodotti da terzi. L'obiettivo era destinarlo, in virtù di un accordo concluso con la Lidl, ad insediamento commerciale.

La proprietà, versando l'immobile in avanzato stato di degrado, presentava al Comune di Trani una istanza di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile. A seguito della conseguente comunicazione comunale, la Soprintendenza avviava il procedimento teso alla dichiarazione di interesse culturale del fabbricato, precisando che gli effetti cautelari sarebbero cessati entro 120 giorni.

Decorso tale termine, il Comune comunicava alla Soprintendenza che avrebbe rilasciato il titolo, ma la Soprintendenza riavviava il procedimento di apposizione del vincolo: su questo hanno imperniato la loro battaglia legale i Di Chiano, dolendosi del fatto che fosse già decorso il termine dei 120 giorni. Ciononostante, il 22 aprile 2016 la Commissione regionale per il patrimonio della Puglia dichiarava il bene «di interesse culturale particolarmente importante».

Il provvedimento veniva impugnato senza successo presso il Tar Puglia, ed allora si andava al Consiglio di Stato, ove si disponeva una certosina verificazione del bene. In ogni caso, i Di Chiano in Consiglio di Stato hanno censurato la sentenza nella parte in cui riteneva esaustivo e non sindacabile il giudizio dell'amministrazione circa il valore storico dell'immobile.

Al contrario, gli appellanti ritenevano che si fosse in presenza di una lacunosità della motivazione e che la Soprintendenza si sarebbe limitata una generica descrizione del fabbricato senza illustrare in maniera esaustiva le ragioni che rendevano opportuna l'apposizione del vincolo.  

Inoltre sarebbe stato errato anche il presupposto del fatto che si trattasse di un impianto di produzione olearia e presentasse al suo interno attrezzature tipiche dell'industria dell'epoca: in realtà lo stabilimento era di produzione vinicola, convertito a quella olearia solo dagli anni '60 del secolo scorso. Alla luce di tali osservazioni, il Consiglio di Stato ha riconosciuto parzialmente fondati i motivi degli appellanti.

Per quanto riguarda il vincolo sullo stabile, i giudici romani riconoscono che «il giudizio che presiede l'imposizione di una dichiarazione di interesse culturale è connotato da un'ampia discrezionalità tecnico valutativa, poiché implica l’applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie di settori della storia dell'arte e dell'architettura caratterizzati da ampi margini di opinabilità». Peraltro, «l'immobile fu realizzato nel 1882, come rilevabile dall'iscrizione in chiave all'arcata del portale monumentale di accesso principale, è da considerarsi rilevante testimonianza di architettura produttiva agro industriale del XIX secolo e contribuisce a rendere ancora viva la testimonianza delle antiche tradizioni economico produttive».

L'appello invece, deve ritenersi fondato relativamente alla contestata rilevanza dei manufatti presenti all'interno del fabbricato: il verificatore ha accettato che «le vasche sono composte da materiali diversi dalla pietra, non sono coeve alla costruzione originaria e presentano un valore assai modesto anche da un punto di vista storico antropologico della cultura materiale».

Infine, quanto al motivo di appello con il quale viene censurata la sentenza del Tar nella parte in cui respingeva la domanda risarcitoria, il danno che gli appellanti lamentano è la mancata percezione del canone annuale concordato, per la durata di 30 anni, quale corrispettivo della cessione del diritto di superficie: tale domanda viene dichiarata «infondata, poiché la legittimità dell'apposizione del vincolo esclude l'esistenza di un concreto ed effettivo pregiudizio risarcibile».

In altre parole, interno dello stabile modificabile, ma esterno intangibile causa vincolo e nessun risarcimento: in questo scenario l'operatore commerciale difficilmente potrà avviare la sua attività nello stabile di via Barletta, così come oggi tutti lo vediamo. Ne consegue che l'investimento prospettato dai proprietari dell'area può dirsi, salvo sorprese, definitivamente tramontato.

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