Fu costretto a chiudere per cinque giorni durante l'emergenza covid, ma illegittimamente. Lo ha deciso il giudice monocratico del Tribunale civile di Trani, Roberta Picardi, annullando il relativo provvedimento prefettizio e condannando la stessa Prefettura alla rifusione in favore del commerciante di 98 euro per le spese di lite e 662 euro per il compenso del suo avvocato, oltre il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento.
La vicenda è quella che ha visto il titolare di una nota braceria di via Cavour, Domenico Tibberio (da tutti conosciuto come «Mimmazzo»), difeso dall'avvocato Giancarlo Falco, impugnare l'ordinanza di ingiunzione di pagamento della Prefettura di Barletta Andria Trani del 12 marzo 2021. L'Ufficio territoriale del Governo, sulla scorta di un verbale di infrazione redatto il 25 febbraio di quello stesso anno dalla Polizia locale di Trani, aveva ratificato la violazione del Decreto del presidente del consiglio dei ministri in materia anticovid poiché Tibberio, nella sua qualità di titolare di una attività di somministrazione di cibo, «effettuava la medesima in condizioni di non rispetto della distanza interpersonale di un metro, consentendo il libero ingresso all'interno del locale a più persone contemporaneamente». Da qui gli veniva irrogata la sanzione pecuniaria di 400 euro e la sospensione dell'attività per cinque giorni, che Tiberio osservò.
Il commerciante, certo delle sue ragioni, ha però chiamato in causa la Prefettura (difesa nel giudizio da Ilenia Piazzolla, delegata della Avvocatura dello Stato), deducendo la nullità dell'ordinanza di ingiunzione per omessa attivazione del contraddittorio nella sede amministrativa e vizio di motivazione. Inoltre, e soprattutto, richiedendo l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione. Ed ancora, la condanna della Prefettura stessa al risarcimento del danno compensativo correlato da stress per la chiusura osservata, nella misura di 200 euro per ogni giorno di sospensione dell'attività.
Il giudice ha ritenuto fondata la richiesta centrale circa l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione. Gli agenti verbalizzanti avevano verificato che l'attività commerciale si svolgeva in condizioni di non rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, ma non il numero massimo di persone ammesse: tale violazione non era stata contestata a Tibberio.
Più nel dettaglio «la Prefettura non ha fornito prova della effettiva sussistenza della violazione contestata - scrive il giudice -. Il verbale di violazione amministrativa non contiene una descrizione specifica delle condotte accertate, non vi è riproduzione fotografica dello Stato dei luoghi al momento dell'accertamento, né sono state raccolte le generalità delle persone presenti all'interno del locale, né si specifica quante persone fossero presenti all'interno del locale».
Nel corso dell'istruttoria orale i testi ascoltati - la moglie di Tiberio ed un dipendente, che lavorano entrambi con lui in braceria - hanno fornito le loro versioni: la prima della presenza di una famiglia di tre-quattro persone alle casse, ed una coppia in attesa di ritirare i piatti da asporto vicino al bancone; il secondo della presenza di una famiglia di cinque persone, di cui tre adulti e due bambini. L'agente verbalizzante, anche lui escusso come teste, nulla ha invece chiarito con riferimento al numero di persone presenti e ha confermato di non avere fotografato lo stato dei luoghi, né di avere identificato i presenti.
«A fronte di un quadro probatorio così lacunoso e incerto - sottolinea il giudice - non si reputa raggiunta la prova della violazione, non è certo il numero di persone presenti all'interno del locale ed è indubbio che il gruppo presente sia riconducibile alla deroga al distanziamento sociale in ambito familiare ai sensi dell'ordinanza del Presidente della Regione Puglia dell'8 luglio 2020».
Pertanto, nel difetto di prova della sussistenza della violazione contestata, il Tribunale civile ha accolto l'opposizione ed annullato il provvedimento prefettizio, pur dichiarando inammissibile la domanda di risarcimento danni in quanto non attinente la mera legittimità dell'atto amministrativo impugnato.
Resta l'amarezza postuma di una vicenda che avrebbe meritato maggiore attenzione ai particolari. La decisione della causa ci dice quanto fu frammentario il quadro probatorio, ma intanto la saracinesca di Domenico Tibberio restò abbassata per cinque giorni. Questo commerciante si è opposto e ha avuto ragione ma forse altri, nelle sue stesse condizioni e diritti, potrebbero avere accettato di pagare supinamente.
