La Provincia Bat resta pienamente policentrica, la sede legale rimane fissata ad Andria e le questioni sollevate del Comune di Barletta, che la avocava a sé, sono «manifestamente infondate». Lo scrive la Quinta sezione del Consiglio di Stato (presidente Franconiero, a latere Sabbato, Addesso, Manca e Ravasio), rigettando l'appello proposto dal Comune di Barletta, rappresentato e difeso dagli avvocati Isabella Palmiotti e Franco Gaetano Scoca, contro la Provincia di Barletta Andria Trani e nei confronti degli altri nove comuni. Fra tutti gli enti, Provincia compresa, l'unico a resistere in giudizio è stato il Comune di Trani, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Capurso. Nell'udienza è intervenuto, «ad adiuvrandum», il Comitato di lotta a Barletta Provincia, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola di Modugno.
LO STATUTO CONTESTATO
Oggetto dell'appello, la riforma della sentenza del Tar Puglia del 12 gennaio 2017. In quella sede il Comune di Barletta aveva impugnato la delibera a consiliare di approvazione dello Statuto della Provincia di Barletta Andria Trani (votata il 21 maggio 2010), contestandone la scelta della città di Andria quale sede legale della nuova provincia.
In particolare, corso Vittorio Emanuele sollevava la questione di legittimità di tale delibera, assumendo la incostituzionalità della scelta di fissare il capoluogo in una città diversa da Barletta, in cui ha sede la Prefettura, ma anche che l'istituzione di un triplice capoluogo avrebbe compromesso il buon andamento dell'amministrazione e non avrebbe risposto a criteri di economicità, efficienza ed efficacia.
LA BOCCIATURA DLE TAR
Nel rigettare il ricorso, il Tar riconosceva l'autonomia delle province rispetto alla potestà legislativa ordinaria dello Stato, avendo la Costituzione demandato l'individuazione concreta della sede legale dell'ente alla libertà organizzativa dell'amministrazione. Inoltre, sempre secondo il Tar, il triplice capoluogo riconosce pari dignità alle città co-capoluogo ed è funzionale all'attuazione del decentramento amministrativo.
Barletta ha proposto appello a Roma reiterando ed incrementando i motivi del ricorso di primo grado in chiave critica e desumendo la necessità di un unico capoluogo idoneo a garantire certezza nei rapporti fra Provincia, Stato enti pubblici e cittadini: nulla da fare anche qui.
IL MURO DEL CONSIGLIO DI STATO
Palazzo Spada richiama il fatto che la legislazione esclusiva dello Stato riguardi solo materia elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali degli enti locali. Invece l'individuazione concreta della sede legale dell'ente rientra nell'ambito delle funzioni fondamentali dell'ente locale. «Come correttamente rilevato dal Tar - si legge in sentenza -, si tratta di una valutazione strettamente connessa alla storia del territorio ed al contesto socio politico. Sicché attiene alla sfera di discrezionalità organizzativa dell'ente sulla base delle previsioni del suo statuto».
Quanto all'istituzione di un triplice capoluogo, così come la dislocazione degli uffici e dei servizi provinciali, «si presenta ragionevole in quanto attribuisce pari dignità alle tre città, realizzando in tal modo anche un reale decentramento amministrativo».
Dunque i tre poli (Andria sede legale, Barletta polo dell'ordine e sicurezza pubblica, Trani polo giuridico, culturale e turistico), «contrariamente a quanto assunto dal Comune di Barletta - chiosa il Consiglio di Stato -, si pongono in linea di continuità rispetto al principio generale di buon andamento della pubblica amministrazione, che riguarda non solo l'organizzazione, ma anche l'azione amministrativa e va a letto unitamente ai principi di legalità e imparzialità. Né può assumersi che in tal modo l'interazione fra l'ente provinciale e il prefetto risulti compromessa, poiché i diversi uffici sono comunque allocati nell'ambito del medesimo perimetro territoriale».
