«Un traliccio della telefonia alto 30 metri, a soli 5 dall'abitazione della nostra assistita». Lo lamentano in un ricorso cautelare al Tar Puglia i legali di una cittadina la quale, dopo avere esercitato il diritto di accesso agli atti e averli ottenuti, ha proposto ricorso alla giustizia amministrativa per fare sospendere i lavori già partiti.
Accade al confine fra Trani e Bisceglie, in zona Lama Paterno, in una delle cui particelle abita la ricorrente che, attraverso la sua azione legale, punta a fare revocare in autotutela l'autorizzazione a quei lavori partiti per il presunto silenzio assenso del Comune di Trani.
«UN TRALICCIO NEL SILENZIO»
Il ricorso, proposto attraverso gli avvocati Fabrizio Lofoco e Giacomo Sgobba, del Foro di Bari, è contro il Comune di Trani (che ha determinato di resistere nel giudizio) e nei confronti dei contro interessati Inwit (proprietaria del traliccio), Vodafone, Telecom (pronti ad installarvi i loro ripetitori) e Arpa Puglia (per il suo parere favorevole).
Obiettivo «l'annullamento, previa adozione di misura cautelare interinale, del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Trani» in merito alla diffida che la cittadina aveva notificato a Palazzo di città lo scorso 7 agosto.
Inwit aveva presentato il suo progetto al Comune di Trani il 4 aprile 2024: nessun riscontro e così il 4 luglio, dopo i 90 giorni previsti per legge, presentava una dichiarazione del titolo unico in autocertificazione per decorrenza dei termini, e quindi il consolidamento di un parere favorevole di Palazzo di città anche nell’assenza di una risposta.
«CASA PERDE VALORE»
La residente ha proposto ricorso lamentando l'enormità dell'altezza del traliccio, la circostanza che sia attiguo alla sua proprietà immobiliare e la conseguenza che il valore di questa si azzererebbe a causa della presenza di quell'impianto, «oltre i rilievi clinici e sanitari di esposizione a radiazioni - si legge nel ricorso - a pochissimi metri dalla fonte».
A sostegno delle criticità rappresentate gli avvocati della ricorrente pongono anche in risalto il fatto che non si sia tenuta una conferenza dei servizi in cui tutti contemporaneamente rilasciassero i loro pareri, circostanza che avrebbe sicuramente indotto l'amministrazione comunale a farlo anziché restare nel silenzio consolidatosi in parere favorevole.
Inoltre, l'antenna troverebbe posto in una strada a valenza paesaggistica e dunque sarebbe conflittuale rispetto alle norme di attuazione del Piano paesaggistico territoriale regionale, che in ogni caso prevedrebbe il rilascio di una autorizzazione paesaggistica che agli atti non sembra esserci. Mancherebbe anche il parere della Soprintendenza.
«SCARSO SEGNALE»
Le società telefoniche hanno fatto sapere che l'individuazione dell'area prescelta è legata alla «necessità di adeguare agli standard attuali il servizio di telefonia mobile, che risulta carente nella specifica zona di interesse». Ma anche in questo caso, secondo la ricorrente, tale carenza si sarebbe dovuta dimostrare nella conferenza dei servizi che non si è tenuta. Ed il Comune di Trani non solo non avrebbe risposto, ma non avrebbe mai nominato un responsabile del procedimento, né mai dato pubblicità alla istanza di autorizzazione.
In numerose sentenze della giustizia amministrativa, inoltre, è stato dato atto del fatto che le stazioni radio base della telefonia sono esattamente paragonabili e sovrapponibili alle infrastrutture primarie come strade, ferroviarie e condotte di gas e luce, dovendo veicolare un servizio pubblico.
«SALUTE CAGIONEVOLE»
Fra le altre doglianze, il fatto che l'impianto non si potesse installare in mancanza di un permesso di costruire: «Il silenzio assenso non sarebbe titolo abilitativo edilizio – scrivono i legali -, specie considerando che si tratta di un traliccio alto più di 30 metri, l'equivalente di una palazzina di otto piani».
Vi è infine il presunto danno personale alla residente. «La cagionevole condizione di salute della donna è innegabile - scrivono ancora i suoi avvocati - oltre che provata. L’impianto presenta criticità elevate e pregiudizievoli per la ricorrente, che invoca in questa sede il principio di precauzione per prevenire rischi potenziali per la sanità pubblica, la sicurezza e l'ambiente». Il ricorso mira al risarcimento di tutti i danni subiti ma la richiesta è, nell’immediato, di fermare i lavori chiedendone al Tar la sospensione per bloccare il «periculum in mora» ed esperire un procedimento completo, efficiente ed efficace.
