Presentata alla stampa la nuova ordinanza di sicurezza balneare n. 22/2009 emanata dal Capo del Circondario Marittimo di Barletta, Tenente di Vascello Giuseppe Stola.
L'ordinanza contiene, in particolare:
- le regole per la sicurezza della navigazione nel tratto di costa dei comuni di Barletta e Trani;- le zone interdette alla navigazione ma anche quelle dove la balneazione è vietata;- come deve essere segnalato il limite delle acque sicure;- la disciplina relativa ai corridoi di lancio;- la disciplina di dettaglio relativa ai servizi di salvamento;- le regole di sicurezza balneare che gli stabilimenti devono seguire;- un vademecum sulle pesca da seguire sulle spiagge.
Con l'attuale ordinanza il Comandante Stola ha inteso introdurre alcune novità, delle quali aveva fornito anticipazione negli incontri con i titolari degli stabilimenti balneari, fra cui il limite delle acque sicure portato da mt. 1,60 a mt 1,30 secondo una direttiva nazionale, l'obbligo di una cartellonistica che segnala il corridoio di lancio anche a terra, una scheda per la rilevazione degli incidenti in mare da inoltrare all'Autorità Marittima, una scheda censimento di bagnini disponibili, un elenco dettagliato degli obblighi per l'assistente bagnanti, la misura minima del formato dell'ordinanza.
Il Capo del Circondario marittimo nell'incontro con la stampa ha ricordato che il servizio di salvamento, svolto a qualsiasi titolo e da chiunque, è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo secondo caratteristiche di professionalità e efficacia omogenee e le relative risorse sono censite ai fini della locale pianificazione SAR (Search and Rescue), quali articolazione specialistica del soccorso marittimo.
L'appuntamento è per tutti al termine della stagione estiva, quando verrà organizzato un incontro degli operatori balneari con l'Assessore Regionale Guglielmo Minervini.
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Ecco, di seguito, il testo integrale dell'ordinanza.
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ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N°22/2009 Il Tenente di Vascello (CP) Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di BarlettaRITENUTO necessario disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti e degli utenti del mare in genere, posti in capo a questa Autorità Marittima lungo il litorale di giurisdizione, che comprende il territorio dei Comuni di Barletta e Trani;VISTO l'art. 105 del decreto legislativo 31.03.1998, n. 112, come modificato dall'art. 9 della legge 16.03.2001, n. 88 relativo al trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni in materia di demanio marittimo;VISTE le vigenti disposizioni in materia di diporto nautico e di attività ludiche in mare e le norme relative alla sicurezza della navigazione da diporto, che qui si intendono integralmente richiamate e che individuano specifiche competenze in capo all'Autorità Marittima con specifico riguardo in materia di emanazione di ordinanze e di vigilanza; VISTO l'art. 8 della Legge 8 luglio 2003, n°172, il quale dispone che "in deroga all'art. 59 del Reg. per l'esecuzione del Codice della Navigazione, di cui al D.P.R. 15 febbraio 1952, n° 328, le Ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal Capo del Compartimento Marittimo"; VISTO il dispaccio n°82/046235 datato 24.07.03 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente ad oggetto la direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti emanata il 21 luglio 2003 per i controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto, ai sensi dell'art. 9, legge 08 luglio 2003, n°172;VISTA la legge n. 963/65 sulla disciplina della pesca marittima, il relativo Regolamento di esecuzione n. 1639/68 e loro successive modifiche e integrazioni; VISTO il D.P.R. 470/82 in data 08.06.1982 e successive modifiche e integrazioni, recante norme relative alla qualità delle acque di balneazione;VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n° 507, recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n° 205";VISTO il dispaccio n. 02.01.04/34660 in data 07.04.06 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto "Disciplina delle attività balneari: linee di indirizzo"; VISTA la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 20/2008 in data 03.07.2008;VISTA l'Ordinanza per il turismo e le strutture balneari della Regione Puglia in data 4.6.2009; VISTA l'Ordinanza n. 32/2009 in data 19.06.2009 della Capitaneria di porto di Molfetta;VISTI gli artt. 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);ORDINA
CAMPO DI APPLICAZIONEArt.1 Le prescrizioni di seguito riportate sono finalizzate a garantire la sicurezza della navigazione e delle attività di balneazione nelle acque e sulle spiagge del litorale di giurisdizione di questa Autorità Marittima, che si estende dal Comune di Barletta al Comune di Trani inclusi.
La presente ordinanza trova applicazione nell'ambito dei limiti temporali della stagione balneare, come individuata dalla Regione Puglia, con riferimento alle attività ed ai servizi di salvamento delle strutture balneari.
ZONE DI MARE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE E REGOLE DI SICUREZZAArt.2 In coerenza con la disciplina amministrativa adottata dalla Regione Puglia, nelle zone di mare riservate alla balneazione, per una distanza di 200 metri dalla costa, sono vietati:
a) il transito di qualsiasi unità navale;b) l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità navale (salvi i casi riconducibili a regolare concessione demaniale marittima).
I natanti a remi, jole, canoe, sandolini, pattini, mosconi, lance e simili possono navigare oltre i mt. 150 dalla costa, fermo restando che gli stessi devono raggiungere tale minima distanza dagli appositi corridoi di lancio.
Art.3 Dai divieti che precedono sono esentati i mezzi di soccorso e di polizia marittima in dipendenza dell'attività in corso di espletamento nonché i mezzi nautici impegnati nei servizi di campionamento delle acque ai fini della balneabilità in aderenza al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.4 E' consentita la navigazione sulle rotte di ingresso/uscita nei/dai porti/approdi ove è, però, vietato navigare ad una velocità superiore ai tre nodi ed è fatto obbligo di mantenere rotta diretta verso/dal l'imboccatura.
Art.5 Quando a distanza inferiore ai 500 metri dalle scogliere a picco e 1000 dalle spiagge, le unità a motore devono navigare con gli scafi in dislocamento e, comunque, a velocità non superiore ai dieci nodi.
Art.6 Fermi i vigenti divieti relativi ad accertate situazioni di pericolo, in corrispondenza delle alte scogliere a picco, ove non si registrino attività di balneazione e di pesca subacquea, è consentito l'avvicinamento ed il temporaneo ancoraggio di unità da diporto nonché delle imbarcazioni da traffico adibite a servizi turistico - ricreativi purché vengano osservate tutte le precauzioni possibili, tra le quali il servizio di vedetta, la navigazione a lento moto e, comunque, a non più di tre nodi, e l'attento accertamento della totale assenza in acqua, a non meno di 200 metri dall'unità, di bagnanti o subacquei. L'avvicinamento è, in ogni caso, precluso per ragioni precauzionali a meno di 50 metri dalla costa salvi i casi riconducibili a regolare concessione o autorizzazione dell'Autorità amministrativa competente.
Art.7 Fermi i divieti e le prescrizioni generali che precedono, gli acquascooters, moto d'acqua e natanti similari non possono, comunque, navigare a motore ad una distanza inferiore ai metri 400 dalla costa nonché nella fascia oraria compresa dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 di ogni giorno.
Art.8 Il limite delle zone di mare interdette alla navigazione deve essere segnalato dai concessionari/titolari di strutture balneari con il posizionamento di gavitelli di colore rosso o arancione saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di 25 metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare della concessione. I concessionari devono altresì controllare eventuali scarrocciamenti dei gavitelli, provvedendo in tal caso al loro riposizionamento. Ai gavitelli di segnalazione è vietato l'ormeggio di natanti anche se all'esterno della zona di mare interdetta alla navigazione.
Ove la configurazione litoranea dei fondali non consenta il posizionamento a detta distanza, i gavitelli dovranno essere posizionati ad idonea minore distanza e, comunque, con un numero minimo di due gavitelli. Dovrà essere apposta la segnaletica di cui al successivo comma.
Art.9 Gli obblighi di cui al precedente art.8 devono intendersi posti anche a carico dei Comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere destinate alla balneazione.
Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge un idoneo numero di cartelli di materiale resistente alle intemperie, ben visibili dagli utenti con la seguente dicitura, riprodotta anche nelle tre lingue straniere internazionalmente più conosciute (inglese, francese, tedesco): "ATTENZIONE - LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (MT. 200 DALLA COSTA) NON SEGNALATO". ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONEArt. 10 La balneazione è vietata:
10.1 negli specchi acquei all'interno dei porti e delle darsene portuali, ovvero assentiti in concessione per l'ormeggio di imbarcazioni/natanti;10.2 nel raggio di 100 metri dalle imboccature e dalle strutture portuali/pontili, ed in tutte le zone di mare destinate od interessate dal normale transito, atterraggio ovvero ormeggio o ancoraggio di navi ed imbarcazioni;10.3 all'interno dei corridoi di lancio opportunamente segnalati;10.4 entro i 200 metri dalle opere e dalle installazioni militari;10.5 entro i 200 metri dagli specchi acquei ove esistono allevamenti ittici;10.6 nella zone di mare antistanti le foci di fiumi/torrenti/canali di qualsiasi tipo fino ad una distanza di 200 metri dalla costa;10.7 nelle zone di mare indicate da provvedimenti dell'Autorità Comunale e/o Sanitaria emanati a tutela della igiene e salute pubblica. I Comuni provvedono affinché siano ben evidenziate, con apposita segnaletica, le località ove vige divieto, anche temporaneo, alla balneazione a norma di quanto previsto dal D.P.R. 8 giugno 1982 n° 470;10.8 a distanza inferiore a metri 20 (venti) dai mezzi nautici impegnati nel servizio di campionamento delle acque ai fini della balneabilità di cui al D.P.R. 470 dell'8.6.1982.
10.9 entro i 200 metri dalle navi mercantili/militari alla fonda.
LIMITE ACQUE SICUREArt.11 I concessionari/titolari di strutture balneari ed i Comuni rivieraschi per le spiagge libere destinate alla balneazione, devono segnalare il limite entro il quale possono bagnarsi i non esperti del nuoto (metri -1,30). Il limite di tali acque sicure deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 25 le cui estremità siano ancorate al fondo. Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica di materiale resistente alle intemperie, ben visibile dagli utenti con la seguente dicitura riprodotta anche nelle tre lingue straniere internazionalmente più conosciute (inglese, francese, tedesco):
"ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (METRI 1.30) NON SEGNALATO".
Analoga prescrizione vale per i concessionari impossibilitati alla segnalazione per mezzo di gavitelli, se la batimetria di sicurezza sopra indicata è immediatamente prossima alla battigia.
CORRIDOI DI LANCIOArt.12 In coerenza con la disciplina amministrativa adottata dalla Regione Puglia i responsabili delle aree in concessione per attività turistico-ricreative e per locazione/noleggio di natanti/imbarcazioni e le Amministrazioni comunali, ognuno per le aree di rispettiva competenza, per il transito della zona di mare interdetta alla navigazione, devono predisporre appositi "corridoi di lancio" riservati all'atterraggio ed alla partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, delle tavole a vela e mezzi similari (compresi i natanti a remi).
Art.13 I corridoi di lancio devono avere le seguenti caratteristiche:
a) larghezza non inferiore a metri 10;b) profondità equivalente alla zona di mare interdetta alla navigazione (metri 200 dalla costa);c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo con sagola tarozzata distanziati ad intervalli di 20 metri nei primi 100 metri di profondità dalla linea di costa e, successivamente, ad intervalli di 50 metri;d) segnalazione delle imboccature al largo mediante bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di delimitazione.
All'inizio del corridoio lato spiaggia deve essere installata una adeguata segnaletica ben visibile agli utenti (redatta nelle lingue come sopra) recante la dicitura "RISERVATO AL TRANSITO DI NATANTI/IMBARCAZIONI - DIVIETO DI BALNEAZIONE".
Norme di comportamentoArt.14 Le unità devono percorrere i corridoi di lancio esclusivamente a remi per raggiungere la fascia di mare distante mt. 200 dalla costa consentita per la navigazione con il motore acceso, fermo restando la possibilità - limitatamente a natanti tipo jole, canoe, sandolini, pattini, mosconi, lance e simili - di poter uscire già dal suddetto corridoio alla distanza minima di mt.150. Le unità prive di propulsione meccanica, ivi comprese le tavole a vela, devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo e con la massima prudenza.
Art.15 E' fatto divieto di ormeggio ed ancoraggio all'interno dei corridoi di lancio.
Art.16 Ai gavitelli di segnalazione dei corridoi di lancio è vietato l'ormeggio di unità anche se all'esterno.
Fatte salve le disposizioni di cui al Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare approvato con Legge 27 dicembre 1977, n. 1085, nell'impiego dei corridoi di lancio è consentito il transito di una unità per volta, con diritto di precedenza ai mezzi di rientro.
DISCIPLINA PARTICOLARE DEI SERVIZI DI SALVAMENTOArt. 17 I concessionari/titolari di strutture balneari, quando aperti al pubblico, devono attivare e garantire il servizio di assistenza e salvataggio, con almeno un assistente abilitato dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) - Sezione Salvamento o dalla Società Nazionale Salvamento (S.N.S.), con le modalità indicate nelle disposizioni che seguono.
I concessionari ed i gestori di strutture balneari, spiagge libere destinate alla balneazione o colonie marine comunicano all'Autorità Marittima le modalità con le quali viene effettuata l'attività di sorveglianza, nelle forme stabilite dall'allegata "scheda informativa".
Ove il servizio di salvataggio non risulti assicurato dal concessionario/titolare della struttura balneare potrà procedersi alla chiusura d'autorità della struttura fino al ripristino del servizio.
Art.18 Nelle spiagge libere destinate alla balneazione, qualora i Comuni non provvedano a garantire il servizio di salvataggio, devono provvedere ad apporre un idoneo numero di cartelli di materiale resistente alle intemperie, ben visibili dagli utenti con la seguente dicitura riprodotta anche nelle tre lingue straniere internazionalmente più conosciute (inglese, francese, tedesco):
"ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO".
I suddetti Comuni devono, altresì, provvedere ad effettuare il controllo sulla permanenza della segnaletica indicata al precedente punto e se del caso provvedere all'immediato ripristino della stessa. Art. 19 Il servizio di salvamento deve essere effettuato con almeno un assistente abilitato al salvamento dalla Società Nazionale Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto, ogni 80 metri di fronte mare. Se il fronte mare non supera gli 80 metri è sufficiente un unico addetto; qualora lo stesso superi detto limite, è necessario un ulteriore assistente ogni 80 metri o frazione di arenile fronte a mare.
I titolari di stabilimenti balneari che intendono organizzare il servizio di salvataggio collettivo, anche mediante associazioni riconosciute, consorzi, cooperative e società, devono far pervenire all'Autorità Marittima competente una proposta di "Piano collettivo di salvataggio" contenente anche le generalità del rappresentante del raggruppamento, nonché il numero dell'utenza telefonica mobile dove lo stesso è reperibile, le caratteristiche dell'unità a motore e la sua dislocazione, l'eventuale numero dei natanti, l'elenco delle strutture che aderiscono al piano collettivo di salvataggio e l'elenco delle strutture dove saranno ubicate le postazioni di salvataggio.
Il Piano viene approvato dalla l'Autorità marittima competente.
In caso di mancata approvazione, come pure in caso di rifiuto ad apportare le integrazioni richieste, ciascuna struttura balneare dovrà disporre del proprio servizio di salvataggio nel rispetto della presente ordinanza.
I titolari di stabilimenti balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono comunque disporre di un proprio servizio di assistenza e salvataggio. Il piano collettivo di salvataggio deve indicare il soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio che dovrà assicurare la costante reperibilità. Al responsabile dell'organizzazione compete di indicare lo stato di pericolosità della balneazione per zone o gruppi di zone o per singoli stabilimenti o gruppi di essi.
Tale servizio dovrà essere assicurato anche all'interno di tutte le strutture turistiche e balneari, regolarmente aperte al pubblico, qualora le stesse siano dotate di piscine, ove deve essere effettuato con almeno un assistente per ogni piscina abilitato al salvamento dalla Società Nazionale Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto.
Art.20 I concessionari/titolari di strutture balneari hanno l'obbligo di realizzare una idonea postazione di salvataggio in posizione centrale rispetto al fronte mare. 20.1 La postazione di salvataggio deve essere indicata da apposito pennone, posto tra la prima fila di ombrelloni e la battigia, sulla quale dovrà essere issata:
BANDIERA BIANCA - indicante la regolare attivazione della postazione.
BANDIERA ROSSA - indicante balneazione pericolosa per cattivo tempo o per assenza del servizio di salvataggio.
BANDIERA GIALLA - indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui gli ombrelloni siano dotati di dispositivi di ancoraggio che ne impediscano lo sfilamento.
20.2 Le bandiere devono essere issate sul pennone a cura dell'assistente ai bagnanti allorché ordinato dal responsabile dell'organizzazione del servizio ovvero su ordine del concessionario dello stabilimento balneare, qualora quest'ultimo non abbia aderito ad un piano di salvataggio collettivo stabilito dal Comune.
20.3 Presso ogni struttura balneare deve essere affisso un cartello indicante in italiano, inglese, francese e tedesco il significato delle bandiere.
20.4 Tale cartello deve essere, in ogni caso, apposto sul luogo della postazione di salvataggio.
20.5 Presso la postazione di salvataggio devono essere permanentemente disponibili:
a) un binocolo; b) un paio di pinne;c) una maschera;d) 200 (duecento) metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle, su rullo assicurato saldamente al terreno; e) un'unità idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta "SALVATAGGIO" di adeguate dimensioni, nonché la località sede della struttura balneare e il nome della stessa. Tali unità non devono in nessun caso essere destinate ad altri usi, devono essere posizionate, durante le ore di apertura dello stabilimento, in prossimità della battigia pronte per l'impiego in caso di necessità e devono essere dotate di:
- un salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri;- un mezzo marinaio o gaffa;- remi;- un sistema di scalmiere che impedisca la perdita dei remi.
20.6 Nel caso in cui il servizio di salvataggio dovesse essere momentaneamente sospeso per causa di forza maggiore, il concessionario/titolare della struttura balneare o il Comune rivierasco devono issare la bandiera rossa, qualora già non provveduto da parte dell'assistente bagnanti, e disporre il posizionamento di un cartello nei pressi della postazione riportante, ben visibile dagli utenti, la seguente dicitura riprodotta anche nelle tre lingue straniere internazionalmente più conosciute (inglese, francese, tedesco):
"ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MOMENTANEA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO".
Nei suddetti casi i bagnanti devono essere avvertiti anche con mezzi fonici ed i concessionari devono adoperarsi senza ritardo per sopperire alla mancanza.
20.7 Il mancato apprestamento del servizio di salvataggio da parte dei Comuni nei tratti di spiaggia libera destinata alla balneazione non esime gli stessi dal rendere noto all'utenza la mancanza dei servizio mediante la specifica cartellonistica di cui al precedente punto, da apporre in modo visibile sia lato strada che nei pressi della battigia.
20.8 La disciplina citata si applicherà al servizio di salvamento qualora istituito dai Comuni.
OBBLIGHI PER L'ASSISTENTE BAGNANTEArt.21 L'assistente bagnante ha l'obbligo di indossare una maglietta di colore rosso con la scritta in bianco ben visibile "SALVATAGGIO" e, provvisto di un fischietto professionale con tre camere indipendenti, deve:
a. svolgere l'attività stazionando presso la postazione assegnata lungo la battigia ovvero in mare sull'unità destinata all'espletamento del servizio di salvataggio;b. quando a terra, stazionare nei pressi della postazione di salvataggio, o nel punto di maggiore osservazione, prestando la massima attenzione allo svolgimento della balneazione;c. non essere impiegato/impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato al servizio;d. ispezionare lo specchio acqueo immediatamente prospiciente il fronte balneare a mare della concessione, segnalando eventuali ostacoli, impedimenti costituenti potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;e. segnalare, con immediatezza, alla competente Autorità Marittima, qualsiasi situazione di pericolo verificatasi a mare e sugli arenili, ovvero sinistro/incidente occorso in mare, inoltrando anche l'apposita scheda di segnalazione allegata;f. prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione ( malori, lesioni, congestione, pericolo di annegamento, ecc.) nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alla persona in pericolo od infortunata;g. portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente Ordinanza nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;h. provvedere ad issare la prescritta bandiera rossa, indicante il divieto di balneazione per rischio o pericolo, qualora lo stato del mare sia pericoloso ovvero sussistano altre condizioni di potenziale pericolo o rischio per la balneazione;i. nel caso in cui il servizio di salvataggio dovesse essere momentaneamente sospeso per causa di forza maggiore, deve issare la bandiera rossa e darne immediato avviso al concessionario/titolare della struttura balneare, che disporrà il posizionamento di un cartello nei pressi della postazione riportante, ben visibile dagli utenti, la seguente dicitura riprodotta anche nelle tre lingue straniere internazionalmente più conosciute (inglese, francese, tedesco):
"ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MOMENTANEA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO". ALTRE DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I SERVIZI DI SALVAMENTOArt.22 I concessionari/titolari di strutture balneari, ed i Comuni per le spiagge libere destinate alla balneazione in cui è garantito il servizio di salvataggio, devono dotarsi del seguente materiale di primo soccorso da tenere sempre prontamente disponibile:
a) tre cannule di respirazione bocca a bocca; b) un pallone "Ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;c) una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, dedicata esclusivamente ai bagnanti contenente prodotti sanitari in corso di validità, aggiuntiva rispetto alla dotazione obbligatoria di cui al decreto del Ministro della Salute in materia di pronto soccorso aziendale. Ferme restando le disposizioni dell'autorità sanitaria competente, la tipologia minima richiesta è la valigetta pronto soccorso nautica Tab. "D", conforme al D.M. 279 del 1988 ovvero di caratteristiche superiori, da mantenere costantemente allestita, valigetta in ABS, resistente agli urti, chiusura stagna, dotata di supporto per un sicuro attacco alla parete. Dimensioni: mm. 240x240x125. Contenuto: 6 buste garza sterile cm. 18x40 1 conf. compresse sterili cm. 10x10 1 flacone disinfettante da ml. 250 1 flacone ammoniaca 4 bende cambric da cm. 5. 1 benda cambric da cm. 7. 1 rotolo cerotto m. 1x2 cm. 1 conf. da 10 cerotti gr. 250 cotone idrofilo 1 paio forbici 1 laccio emostatico 2 stecche per frattura 1 busta di garza vaselinata Istruzioni di pronto soccorso.
22.1 Oltre a quanto previsto nel precedente punto, ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio pronte all'uso nel rispetto delle vigenti normative in materia. 22.2 Per tutti gli aspetti non strettamente attinenti alla materia della sicurezza della navigazione e delle attività balneari nonché del diporto, si fa rinvio alle disposizioni dettate dalla Regione Puglia.
PESCA ED ATTIVITA' SUBACQUEEFermi i vigenti divieti e le prescrizioni di legge e di regolamento nonché il rispetto delle apposite ordinanze di interdizione in correlazione a locali contingenti situazioni:
Art.23 L'esercizio della pesca da superficie è vietato ad una distanza inferiore ai 300 metri dalle spiagge ed ai 200 metri dalle coste a picco. Ove non si registrino attività di balneazione, ferme le altre disposizioni della presente Ordinanza, l'esercizio della pesca da superficie è consentito in prossimità delle coste a picco a condizione che vengano osservate tutte le precauzioni possibili, tra le quali, in caso di impiego di unità da diporto, il servizio di vedetta, la navigazione a lento moto e, comunque, a non più di tre nodi, e l'attento accertamento della totale assenza in acqua di bagnanti o di subacquei.
Art.24 Fermo il divieto, sancito dalla legge, dell'esercizio della pesca subacquea ad una distanza inferiore ai 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti e fatte salve le altre disposizioni di cui alla presente ordinanza, ove non si registrino attività di balneazione l'esercizio della pesca subacquea è consentito in prossimità delle coste a picco a condizione che vengano osservate tutte le precauzioni possibili, tra le quali, in caso di impiego di unità da diporto in appoggio, il servizio di vedetta, la navigazione a lento moto e, comunque, a non più di tre nodi, e l'attento accertamento dell'assenza in acqua di bagnanti.
Art.25 Nelle ore diurne, i subacquei, qualora operino con autorespiratore, devono segnalarsi con un galleggiante recante bandiera rossa con striscia diagonale bianca. Analogo obbligo sussiste al di fuori delle acque riservate alla balneazione anche se i subacquei operino senza autorespiratore. Nelle ore notturne il segnale è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile a giro di orizzonte. Entrambe i predetti segnali diurno e notturno devono essere visibili a non meno di 300 metri di distanza.
Art.26 I subacquei devono operare entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale previsto.
E' VIETATO attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica.
Art.27 In caso di presenza di più subacquei in immersione, qualora operino tutti entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale, è sufficiente un solo segnale.
Art.28 Se vi è un mezzo nautico di appoggio, il segnale deve essere esposto sull'unità. A bordo del natante deve essere presente almeno una persona pronta ad intervenire.
Art.29 I nuotatori che si trovino al di fuori delle acque riservate alla balneazione potranno avvalersi dei medesimi segnali previsti per i subacquei, utilizzando una sagola non più lunga di metri 3.
Art.30 In prossimità dei segnali di cui sopra le unità in transito, se propulse a vela o a motore, devono moderare la velocità e mantenersi ad una distanza non inferiore ai 100 metri.
DISPOSIZIONI FINALIArt.31 La presente Ordinanza entra in vigore nel primo giorno di affissione all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo, fatta eccezione per le prescrizioni innovative rispetto all'Ordinanza n. 20/2008, che saranno obbligatorie decorsi 15 giorni dalla pubblicazione.
Art.32 La presente Ordinanza deve essere esposta all'ingresso sia delle strutture turistico-balneari che delle strutture destinate alla nautica da diporto a cura dei responsabili in formato cm. 50 x 70 ovvero almeno in formato A3 (cm. 29,7 x 42).
Art.33 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
Art.34 Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza della presente Ordinanza sarà sanzionata ai sensi delle pertinenti disposizioni di legge che, per facilità di applicazione, vengono di seguito schematizzate.
La pubblicità del presente provvedimento sarà assicurata mediante affissione all'albo di questo Ufficio Circondariale Marittimo e dei Comuni rivieraschi nonché mediante distribuzione a società, circoli sportivi, associazioni ed imprese interessate, divulgazione a cura dei mezzi di informazione ed inserimento nel sito web www.barletta.guardiacostiera.it.
L'ordinanza n. 20/2008 di questo Ufficio Circondariale Marittimo è abrogata.
IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMOT.V. (CP) Giuseppe STOLANorma violata Norma punitiva in caso di navigazione da diporto Norma punitiva in caso di navigazione diversa dal diporto o di altri soggetti obbligatiArt. 2, p. a), transito zona mare riservata balneazione Art. 53, c. 3, D. lgs. 171/2005 Art. 1164 C.N.
Art. 2, p.b), ancoraggio/ormeggio in zona mare riservata balneazione Art. 53, c. 3, D. lgs. 171/2005 Art. 1164 C.N.
Art. 4, velocità superiore ai tre nodi Art. 53, c. 3, D. lgs. 171/2005 Art. 1164 C.N.
Art. 5, dislocamento e velocità Art. 53, c. 3, D. lgs. 171/2005 Art. 1164 C.N.
Art. 6, coste a picco, avvicinamento Art. 53, c. 3, D. lgs. 171/2005 Art. 1164 C.N.
Art. 7, acquascooters-distanza minima ed orari Art. 53, c. 3, D. lgs. 171/2005 Art. 8, gavitelli di segnalazione spiagge-divieto ormeggio Art. 53, c. 3, D. lgs. 171/2005 Art. 1164 C.N.
Art. 9, cartelli monitori in assenza gavitelli segnalazione spiagge Art. 1164 C.N.
Art. 10, punti 1,2 balneazione vietata Art. 1174 C.N.
Art. 10, punti 3,4,5,6,7,8,9 balneazione vietata Art. 1164 C.N.
Art. 12, corridoi di lancio Art. 1164 C.N.
Art. 13, lett. a), b), c), d), corridoi di lancio-caratteristiche Art. 1164 C.N.
Art. 14, corridoi di lancio - andatura Art. 53, c. 3, D. lgs. 171/2005 Art. 15, corridoi di lancio-divieto ormeggio Art. 53, c. 3, D. lgs. 171/2005 Art. 16, corridoi di lancio-divieto ormeggio ai gavitelli Art. 53, c. 3, D. lgs. 171/2005 Art. 1164 C.N.
Artt. 17, 18, 19, 20, 21 e 22 - servizio di salvamento Art. 1164 C.N. - Diffida - Art. 650 del Codice penale (nota 2)Art. 23, pesca superficiale-distanza coste Art. 15, lett. a) legge 963/65 Art. 15, lett. a) legge 963/65Art. 24, pesca subacquea-distanza coste Art. 15, lett. a) legge 963/65 Art. 15, lett. a) legge 963/65Art. 25, pesca ed attività subacquee-segnalazioni Art. 26 legge 963/65Art. 26, pesca ed attività subacquee-segnalazioni Art. 26 legge 963/65 Art. 27, pesca ed attività subacquee-segnalazioni Art. 26 legge 963/65 Art. 28, pesca ed attività subacquee -segnalazioni Art. 26 legge 963/65 Art. 30, cautele in prossimità del subacqueo Art. 53, c. 3, D. lgs. 171/2005 Art. 1164 C.N.
Art. 32, esposizione ordinanza Art. 1164 C.N.
Note:
1) E' salva l'applicazione delle pertinenti norme di carattere penale di cui al Codice penale ed al Codice della navigazione e relativo Regolamento d'esecuzione in ordine alle situazioni di fatto accertate con riguardo ai pericoli per la pubblica incolumità ed alla sicurezza della navigazione; 2) Qualora il concessionario non abbia organizzato correttamente il servizio di salvamento, ovvero, in concreto, gli assistenti bagnanti non siano al loro posto e in numero sufficiente (violazione del capitolo relativo al servizio di salvamento), il percorso da seguire è il seguente:
a) elevazione di contestazione per la violazione amministrativa di cui all'art. 1164 Cod. Nav.;b) notificazione al responsabile di "verbale di contestazione e diffida", da trasmettere tempestivamente all'Ente concedente per i provvedimenti di competenza, con le azioni seguenti:
- adozione delle più urgenti ed adeguate misure, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, quali innalzamento della bandiera rossa, avviso della mancanza del servizio di salvataggio anche a mezzo interfono, collocazione sulla battigia di cartelli indicanti la mancanza del servizio e l'apertura della struttura ai soli fini elioterapici e non balneari, vigilanza da parte del responsabile- eliminazione dell'irregolarità prima della riapertura dell'esercizio nel giorno successivo;- informare l'Organo di polizia procedente dell'avvenuta regolarizzazione.
SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI - 2009STRUTTURA BALNEARE:
SPIAGGIA LIBERA: LOCALITA':
COMUNE:
DATA ORA IN CUI SI E' VERIFICATO L'INCIDENTE LUOGO INTERVENTO_Spiaggia_Mare - distanza battigia metri???..
STATO DEL TEMPO_BUONO_CATTIVO_VARIABILE TENDENTE ALMIGLIORAMENTO_VARIABILE TENDENDE ALPEGGIORAMENTO STATO DEL MARE_CALMO_POCO MOSSO_MOSSO_AGITATO RESIDENZA ASSISTITOComune??????????????.
Stato se straniero???????????INIZIALI COGNONEINIZIALI NOME______ SESSO - ETA'M F??.
CAUSA INCIDENTE_TRAUMA ( PARTE DEL CORPO?????????..)_ANNEGAMENTO_SVENIMENTO_CONGESTIONE_FERITA DA TAGLIO_DOLORE AL TORACE_MAL DI TESTA_DOLORE ALL'ADDOME_MEDUSA_PUNTURA DI PESCE_PUNTURA DI INSETTO_VOMITO_CRISI DI PANICO_EMORRAGIA_CONVULSIONI_ALTRO??????????????????.. ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA_GUARDIA COSTIERA_118_ALTRO ( specificare?????????..) ANNOTAZIONI Nome assistente bagnanti compilatore La presente scheda di rilevazione statistica viene adottata per la stagione balneare 2009, ai sensidella Ordinanza di Sicurezza Balneare.
La scheda deve essere inviata nel più breve tempo possibile all'Ufficio Circondariale Marittimo di Barletta,direttamente o tramite il più vicino Ufficio Marittimo. Può essere inviata anche via fax al n° 0883533400 SCHEDA CENSIMENTOLa presente scheda notizie deve essere compilata e sottoscritta dai soggetti interessati e fatta pervenire a cura dei concessionari/gestori di stabilimentibalneari/spiagge libere/ colonie marine e, comunque, da chiunque sia tenuto ad istituire o intenda istituire il servizio di salvataggio conformemente aquanto stabilito dal presente provvedimento, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Barletta.
I titolari/gestori delle predette strutture che assicurano il servizio di salvataggio in forma collettiva devono compilare unicamente ilquadro A). Una nuova scheda dovrà nuovamente essere inviata nel caso in cui i dati relativi ai soggetti che effettuano la sorveglianza cambino nel corsoComune di _______________________________Stabilimento balneare / colonia denominato ______________________________________località ____________________________________Parte da compilare a cura del titolare/gestore dello stabilimento balneare/colonia/spiaggia libera:
QUADROAGeneralità del titolare/gestore (o legale rappresentate se trattasi di società):
Sig. _____________________________nato a ___________________ il _____________ residente a __________________________________ ( __ ) in via ________________________ n° ___ stabilimento balneare __________________________________________________ Recapito telefonico di rete fissa del concessionario/gestore _____________________________________Recapito telefonico di rete mobile del concessionario/gestore _______________________'Struttura balneare che si avvale di un servizio collettivo di salvataggio approvato dall'Autorità Marittima Parte da compilare a cura degl/ll'addetti/o alla sorveglianza dello stabilimento balneare/colonia/spiaggia libera che non si avvale di serviziocollettivo di salvataggio:
QUADROB1.
Sig. ____________________________________ nato a __________________________________ il ___________________e residente a ________________________________ in via ____________________________________________ n° _________Brevetto rilasciato da:______________________ in data __________ Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti______________________________ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti ________________________Parte da compilare qualora operino più addetti alla sorveglianza:
2.
Sig. ___________________________________ nato a ____________________ il____________ residente a _____________________________in via __________________________________ n°________ Brevetto rilasciato da __________________________________ in data ___________Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti _________________________Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _______________________________________________________3.
Sig. _________________________________ nato a _____________________________ il ___________________________e residente a ___________________________________ in via ____________________________________ n°______________Brevetto rilasciato da __________________ in data ______________ Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti_______________________ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti________________________________della stagione balneare.
Firme del titolare/gestore/legale rappresentanteFirma dell'/gli addetto/i alla sorveglianza(nel caso in cui la struttura balneareassicuri in proprio l'assistenza ai bagnanti)