«La definizione del valore delle aree fabbricabili assunte nell’anno 2008 con la delibera di giunta comunale del 17 dicembre 2008 non può che avere effetto per l’anno successivo e non già per l’anno in corso». Così il Tar Puglia ha riconosciuto fondato il ricorso proposto da alcuni cittadini tranesi, difesi e rappresentati dall’avvocato Antonio Faconda, per la sospensione dell’efficacia della delibera di giunta comunale n. 248 del 17 dicembre 2008, con cui si approvarono i valori di stima delle aree fabbricabili ai fini del versamento dell’imposta comunale sugli immobili per gli anni 2008 e 2009.
L’approvazione del Pug aveva determinato la necessità di riformulare in aumento i valori delle aree agricole, trasformate in fabbricabili. Vi furono forti polemiche perché molti cittadini si vedevano costretti all’improvviso a pagare un’Ici spropositata. Chi fino a quel punto aveva pagato 30 euro di Ici ne avrebbe dovuti versare 280, mentre chi pagava 160 si sarebbe visto arrivare una cartella da 730. Ovviamente, quanto più ampia è l’estensione dell’immobile, maggiore sarebbe stato l’importo dell’imposta da versare, così che in moltissimi casi si raggiungevano cifre esorbitanti.
Vi fu così un corposo dibattito in merito ai tempi di queste modifiche. Secondo una corrente di pensiero, infatti, giacché il Piano urbanistico generale in quel momento era stato soltanto adottato, fino a quando non sarebbe stato approvato e, successivamente, definiti i piani esecutivi di comparto, i valori delle aree fabbricabili non avrebbero potuto subire alterazioni, perché prima bisognava verificare sul campo le possibilità effettive che su un suolo si potesse edificare.
D’altro canto, una cosiddetta «interpretazione autentica» dell’arcinoto “decreto Bersani” aveva consentito di chiarire che per la definizione dei nuovi valori delle aree fabbricabili è sufficiente la sola adozione del Pug, ed è evidente che il Comune ha sposato in pieno questa tesi.
Ma il clima particolare di quei giorni indusse la giunta ad affidare all’ingegner Gabriele Dell’Oglio l’incarico di redigere la tabella definitiva dei valori da attribuire a tutte le aree ai fini del pagamento dell’Ici. E sulla base di quella relazione, consegnata il 5 dicembre 2008, il 17 dicembre l’esecutivo approvò il provvedimento che disponeva il pagamento dell’Ici, così come calcolata, anche per quell’anno in corso.
Per la cronaca, il Comune aveva resistito in giudizio chiedendo l’annullamento del ricorso per essere stato presentato oltre i sessanta giorni previsti per legge. Tuttavia, poiché il sessantesimo giorno cadeva di sabato (7 marzo 2009), il ricorso poteva essere presentato il lunedì successivo e, quindi, era da ritenere valido.
Nel merito, il ricorso chiede ed ottiene l’annullamento dell’effetto della delibera della giunta per il 2008: la decorrenza dei nuovi valori è consentita solo per il 2009, ma non per l’anno precedente. Il Tar, peraltro non entra nel merito dei tempi di adeguamento del valore delle aree fabbricabili.
Resta il fatto che chi ha pagato un’Ici maggiore per il 2008 ha diritto al rimborso, quindi il Comune ha incassato somme non dovute che, adesso, sono presenti nel bilancio consuntivo 2009 di imminente approvazione.
Il rendiconto che si sta per approvare, quindi, è oggettivo? E che dire anche del bilancio preventivo in corso, che reca previsioni di entrate derivanti dall’Ici 2008 che, in realtà, la sentenza del Tar rende nulle?
