La scrivente società, titolare del progetto relativo alla centrale di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile olio vegetale (ottenuto dalla spremitura meccanica di semi di piante oleaginose), intende precisare alcuni aspetti tecnico-procedurali in merito al contenuto della nota odierna del consigliere comunale capogruppo PD Fabrizio Ferrante.
Premesso che, da un punto di vista tecnico, l’impianto proposto prevede l’esclusivo utilizzo di motori a ciclo diesel all’interno dei quali non è assolutamente possibile introdurre rifiuti come combustibile, si precisa che la normativa di riferimento è il D.lgs. 387/2003 (recepimento della Direttiva Comunitaria 2001/77/CE), decreto legislativo che, all’art. 12, disciplina il rilascio dell’Autorizzazione Unica Regionale per l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
La determina provinciale relativa alla Valutazione di impatto ambientale ha chiarito, tra l’altro, che non si tratta assolutamente di un inceneritore, cioè di un impianto soggetto ad altra normativa di riferimento e non solo per una questione formale, bensì sostanziale (uso di motori a ciclo diesel).
Il D.lgs. 387/2003 ha introdotto per questa tipologia di impianti l’Autorizzazione Unica, atto amministrativo che, oltre a costituire variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’art. 12 comma 3 (così come modificato dall’art. 2 comma 158 lettera b della Legge 244/2007), riassume in un’unica determina dirigenziale tutti i nulla-osta e le autorizzazioni necessarie per la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che confluiscono, come la Valutazione di impatto ambientale, all’interno della Conferenza di Servizi Regionale.
La Regione è quindi l’unico Ente competente in materia preposto al rilascio dell’Autorizzazione Unica e l’iter procedurale è assolutamente diverso da qualsiasi altro insediamento industriale non soggetto al d.lgs. 387/2003.
La Corte Costituzionale, infatti, con sentenza n° 124 del 1 aprile 2010, ha definitivamente stabilito che “la deliberazione favorevole del Consiglio Comunale sul cui territorio insiste il progetto contrasta con l’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, il quale, nel disciplinare il procedimento per l’installazione di impianti alimentati da fonti alternative, prevede quale suo atto conclusivo il rilascio di una autorizzazione unica, senza alcun riferimento alla necessità dell’adozione dell’atto consiliare comunale, che si configurerebbe, quindi, come un ulteriore adempimento in contrasto con le finalità di semplificazione perseguite dal legislatore comunitario e statale”.
Cordiali saluti
GREEN ENERGY SOLUTIONS SRL
(rappresentante legale Marco Loporchio)
