La questione della stabilizzazione dei dirigenti che, pare, sarà affrontata anche dalla Giunta Comunale, costituisce un falso problema perché già oggetto di un parere espresso dal legale del Comune di Trani che avrebbe dovuto fugare ogni dubbio in proposito.
Riteniamo che sia stato pleonastico richiedere altri pareri legali a spese della collettività così come fuori luogo appare l’interevento di un assessore cittadino diretto ad enfatizzare la problematica del precariato e del diritto al lavoro che attiene a figure non dirigenziali, caratterizzati da rapporti completamente diversi da quelli in esame.
A livello normativo l’incarico dirigenziale è previsto come necessariamente temporaneo.
L’art.110 del testo unico degli Enti Locali, che trova corrispondenza nell’art. 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001 rivolto alle pubbliche amministrazioni, ha inteso fornire al sindaco uno strumento per affidare incarichi di rilievo sulla base dell’intuitus personae, anche al di fuori di un rapporto di dipendenza stabile.
Tale criterio, risultando estraneo ai principi costituzionali che presiedono al reclutamento del personale pubblico, ha carattere eccezionale e temporaneo: il comma 3 dell’art. 110 limita la durata degli incarichi a contratto a quella del mandato elettivo del sindaco che ha conferito l’incarico, mentre il comma 2 consente una maggiorazione del compenso corrisposto anche in considerazione della temporaneità del rapporto. Negli incarichi dirigenziali a contratto, la temporaneità del rapporto di lavoro è, peraltro, in linea con la temporaneità dell’incarico dirigenziale.
L’idea di fondo del Legislatore è legata alla necessità di garantire alle amministrazioni pubbliche gli strumenti per avvalersi di personale dirigenziale idoneo a realizzare gli obiettivi assegnati.
Tra gli altri strumenti a ciò diretti è, come si è visto, la temporaneità dell’incarico, che va confermato previa verifica e rinnovata fiducia nei confronti di ciascun dirigente.
E’ in tale prospettiva che va letta la norma dell’art. 1, comma 558, della legge 296 del 2006 che esclude dalle procedure di stabilizzazione il personale dirigenziale, il cui rapporto con l’amministrazione deve tendenzialmente restare circoscritto e limitato nel tempo.
Sull’argomento si è espresso in tale senso anche il Dipartimento della Funzione Pubblica del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione.
Alleanza per l’Italia - Trani
Avv. Alessandro Moscatelli
