Il gup presso il Tribunale di Trani, dott.ssa Angela Schiralli, con sentenza n. 484/2011 Reg. Sent., ha irrogato una pena “esemplare” (anni 1 di reclusione) nei confronti di un automobilista C.C.D. di anni 30 nato a Canosa di Puglia e residente in San Ferdinando di Puglia ritenendolo responsabile del reato di falso ideologico in atto pubblico compiuto materialmente da un pubblico ufficiale e quant’altro penalmente rilevante per avere, attestando falsamente (con la complicità di un avvocato del Foro di Foggia con Studio Legale in San Ferdinando di Puglia tale S.M.) che la targa corretta di riconoscimento del proprio veicolo all’atto dell’accertamento era differente da quella attestata dagli Agenti verbalizzanti, indotto “con dolo, artifizi e raggiri” in errore in ordine alle circostanze suindicate il Giudice di Pace di Trani che, in data 12 marzo 2009, aveva emesso alla luce della falsa documentazione presentata in giudizio sentenza di accoglimento del ricorso proposto dall’imputato ex art. 204-bis d. lgs. n. 285/92 avverso il suddetto verbale di accertamento con relativa condanna alle spese a carico del Comune di Trani.
Il Giudice di Pace di Trani, invero, era stato chiamato a pronunciarsi sulla pretesa eccezione di nullità del verbale di accertamento - con il quale la Polizia Locale di Trani aveva contestato al ricorrente la violazione dell'Art. 142, comma 9-bis C.d.S. (superamento limiti di velocità accertato a mezzo apparecchiature autovelox posizionato regolarmente sulla Strada Statale 16/Bis) comminandogli, oltre alla sanzione pecuniaria, la sanzione accessoria della decurtazione di dieci punti dalla patente e il ritiro della stessa in seguito alla sospensione - per errore sugli estremi identificativi dello stesso.
Secondo la ricostruzione effettuata dal gup nella motivazione della sentenza l’imputato avrebbe, con evidente volontà ingannatoria, rappresentato al Giudice una distorta realtà fattuale idonea ad indurlo in errore.
Decisive, in tal senso, sono state le professionali indagini svolte da Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria della Polizia Municipale di Trani (coordinate dalla Procura della Repubblica di Trani – Sost. Proc. Dott. Marco D’agostino) nell’ambito delle quali si è accertato che l’imputato, in data successiva a quella di commissione dell’infrazione, si era recato “volontariamente e con dolo specifico” ai Carabinieri per denunciare “falsamente” lo smarrimento della targa relativa alla sua autovettura che veniva, pertanto, prontamente sostituita per consentire la truffaldina reimmatricolazione del veicolo, come risultava dal certificato di proprietà allegato al ricorso proposto al Giudice di Pace di Trani.
Tali elementi hanno giustificato, nell’opinione del Magistrato, la condanna dell’imputato ad un anno di reclusione, oltre che al pagamento delle ingenti spese processuali ed al considerevole risarcimento dei danni a favore del Comune di Trani, costituitosi parte civile nel relativo procedimento a mezzo dell’Avv. Eugenio Cavalcanti del Foro di Bari, da liquidarsi in favore del Comune di Trani in separata sede.
La decisione del gup si distingue, invero, per la misura della pena irrogata all’imputato. Come si legge nella motivazione, “i fatti contestati evidenziano una apprezzabile gravità per la spregiudicatezza e la disinvoltura nell’attestare senza alcuna remora circostanze false in atti rivolti all’Autorità Giudiziaria, ragione per cui si ritiene di irrogare una pena superiore al minimo edittale”.
L’Amministrazione Comunale della Città di Trani, a mezzo degli Assessori al Contenzioso e alla Polizia Locale, Avv.ti Giuseppina Chiarello e Giuseppe Paolillo e del Dirigente - Comandante, Col. Dott. Antonio Modugno, esprime viva soddisfazione per l’operato dell’Avv. Eugenio Cavalcanti e della Autorità Giudiziaria per aver contribuito, attraverso il provvedimento citato, a valorizzare l’operato e lo sforzo compiuto quotidianamente dal Corpo di Polizia Locale di Trani, per tutelare la sicurezza dei cittadini, e a preservare l’interesse dell’Ente a non veder vanificato l’impegno profuso giornalmente da quanti sono a vario titolo coinvolti nel funzionamento della macchina amministrativa da condotte banalmente sprezzanti dell’interesse pubblico.
