Aveva diretto l’Ufficio ragioneria di Trani fino all’avvento di Gigi Riserbato. Poi, insieme con gli altri dirigenti, era stato “azzerato” dal neo sindaco. Da lì a poco avrebbe anch’egli partecipato al bando pubblico per la formazione di una banca dati da cui attingere ai fini della nomina di un nuovo ragioniere capo.
La nomina è arrivata, ma oggi Domenico Guidotti, dirigente uscente della ripartizione finanziaria, contesta l’assunzione avvenuta non perché abbia qualcosa contro il prescelto (il collega Giuseppe Ninni, scelto per un anno “intuiti personae”), ma perché non vi sarebbero stati i due presupposti di legge per fare quell’assunzione da subito: il piano annuale e triennale delle assunzioni e, soprattutto, il rispetto del patto di stabilità per il 2011. E così, dopo le analoghe censure mosse dal Collegio dei revisori dei conti, adesso è proprio il dirigente uscente a porre l’accento sulla presenta illegittimità di quanto si è fatto.
Lo ha fatto con una nota (trasmessa al segretario generale Luca Russo, al presidente del Collegio dei revisori dei conti, Giuseppe Spizzico, alla Corte dei conti ed alla funzione pubblica) che, di seguito, pubblichiamo integralmente.
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Egregio Signor Segretario Generale del Comune di Trani, Dott. Luca F. P. Russo,
La presente, formalizzata in qualità di ex Direttore di Ragioneria del Comune di Trani, è a tutela della mia professionalità e contestualmente per metterLa in guardia circa il rischio di predisporre atti e dare corso a procedure che potrebbero non poggiare su solidi presupposti giuridici, tali da ledere oltre gli interessi dell’Ente anche la credibilità del mio operato per il rapporto di dirigenza intercorso.
In particolare la presente fa riferimento alla Deliberazione di Giunta Comunale n° 83 del 20/07/2012, avente ad oggetto: “Incarico Dirigenziale 3^ Ripartizione – Provvedimenti”, posta alla mia attenzione dal Collegio dei Revisori di Trani.
Rilevo, dal preciso dettato del citato provvedimento giuntale, che l'organo esecutivo ha recentemente approvato una "short list" di curriculum a cui intende dare immediatamente corso autorizzando il Sindaco a conferire incarico fiduciario attingendo da tale banca dati.
Il principio, conditio sine qua non, dell'eseguibilità di tale provvedimento è, per citazione testuale, "la presenza agli atti dell'ufficio ragioneria della certificazione del patto di stabilità 2011 datata 31/03/2012 a firma del Dirigente e del Presidente del Collegio dei Revisori….".
Un assunto simile è fuorviante e non corretto come lo stesso Collegio dei Revisori del Comune di Trani ha avuto ampiamente modo di argomentare al responsabile del procedimento con la nota prot. gen. 26639 del 27/07/2012. E valga il vero:
Si da il caso che l'allora Dirigente di Ragioneria era il sottoscritto e per tale ovvia motivazione, in qualità di uscente, conosca approfonditamente l'intera vicenda e sia in grado di esprimere un giudizio compiuto in merito.
Il rispetto del Patto di Stabilità Interno è principio insormontabile e in nessun modo sanabile e/o derogabile ai fini dell'attivazione di qualsivoglia procedura finalizzata al reclutamento di personale - cit. norma - “art. 76 comma 4 della legge 133/2008: In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente e' fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”.
Detto questo mi permetto di ricordare le modalità e i termini entro il quale il Patto di Stabilità debba considerarsi rispettato o meno:
1. Entro il 31 marzo di ogni anno gli Enti sottoposti al Patto comunicano alla Ragioneria Generale dello Stato i dati cumulativi dei risultati del primo e del secondo semestre dell'anno precedente in attesa di approvare il Conto Consuntivo dell’anno, per comunicare il definitivo rispetto o meno.
2. Entro il 30 aprile (termine ultimo imposto dalla norma per l'approvazione del Consuntivo) o comunque entro la data di approvazione del Consuntivo stesso gli Enti provvedono a trasmettere la certificazione definitiva del rispetto o dello sforamento del Patto di Stabilità.
Fino a tale data, momento in cui l'Ente prende contezza definitiva del proprio adempimento, è fatto divieto di procedere in violazione delle norme che disciplinano il Patto (tra cui in caso di accertamento negativo vi e' il blocco delle assunzioni a qualsiasi titolo).
La norma che impone agli Enti di agire solo in presenza di una certificazione reale e definitiva è a tal punto stringente che, nel vincolare al rispetto del Patto l'intera programmazione comunale, obbliga l'intera macchina amministrativa ad applicare le sanzioni del mancato rispetto del Patto in qualsiasi momento dell'Esercizio allorquando anche un solo elemento della gestione lasci prevedere il mancato raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
Nel caso di specie, premettendo che il sottoscritto conosce fatti ed atti da lui prodotti direttamente sino alla data del 12 giugno c.a. e che è venuto a conoscenza di tutto quello che riguarda i fatti in questione dopo tale data dagli atti pubblici prodotti dal Comune di Trani e presenti sull' Albo Pretorio, ho avuto modo di riscontrare la grave anomalia della Deliberazione n° 83 del 20/07/2012 che anziché citare a fondamento della procedura di reclutamento de quo una certificazione definitiva del Patto 2011 (prodotta dal facente funzione) a seguito di regolare approvazione del Conto Consuntivo 2011 (in alternativa una certificazione sostitutiva alla data di attivazione della procedura di reclutamento a firma dell'attuale Dirigente di Ragioneria e controfirmata dal Presidente del Collegio dei Revisori), si basa su un documento del 31/03 c.a. a firma del sottoscritto e del Presidente del Collegio.
Considero questo un “orrore madornale” in quanto dalla data di comunicazione del monitoraggio finale (31/03/2012) alla data odierna (momento di attivazione del procedimento di reclutamento) è intercorso un lasso di tempo di circa 4 mesi all'interno del quale si sono cristallizzati i dati definitivi di bilancio (che non coincidono matematicamente con le rilevazioni contabili fotografate al 31/12/2011).
La stessa norma impone (art. 227/228 del TUEL) una obbligatoria ricognizione dei residui attivi e passivi ai fini della verifica delle ragioni giuridiche sul corretto mantenimento degli stessi in Bilancio.
Tale opera di riaccertamento, iniziata dopo il 31 marzo e non conclusa per cessazione dell'incarico dal sottoscritto, ha portato all'eliminazione di diverse somme dalle entrate del Conto Consuntivo 2011 (agli atti dell'ufficio si può certamente ritrovare documentazione a riprova di quanto detto) che pregiudicano il raggiungimento degli obiettivi del Patto di Stabilità 2011.
Come se non bastasse, attualmente, l’obbligo di monitoraggio semestrale del Patto di Stabilità 2012 (cit. norma: gli Enti soggetti al Patto, inviano semestralmente, entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento, le informazioni sulle gestioni di competenza e di cassa alla Ragioneria generale dello Stato - scadenza del 30 Luglio c.a.) non risulta effettuata dall’ufficio ragioneria e/o non ne si da conto nel citato provvedimento. A riguardo di questa ulteriore inadempienza si ricorda la norma: in caso di comunicazione tardiva e sino alla data di invio del monitoraggio del Patto di Stabilità si considera l’ente inadempiente con applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera d), dell'art. 7, del decreto legislativo n. 149 del 2011 (divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo).
Trovo sconcertante che per una operazione di reclutamento come è l'assunzione di personale esterno alla Pubblica Amministrazione non ci si sia premurati di tener conto delle ampiamente conosciute criticità di cui sopra - non ci si sia cautelati interpellando il Collegio dei Revisori (a cui la legge affida probanti compiti di garanzia in materia di personale) - non ci si sia attrezzati acquisendo, come nel caso, la dovuta certificazione sostitutiva, sottoscritta alla data di attivazione della procedura di reclutamento, a firma dell'attuale Dirigente di Ragioneria/Dirigente ad interim e controfirmata dal Presidente del Collegio dei Revisori.
Non è mio compito ricordare in questa sede le responsabilità di tipo "Disciplinare" ed "Erariale" a cui si viene certamente richiamati nel momento in cui si violano palesemente i più elementari principi di legge, ne tantomeno l'urgenza e l'assenza di alternative possono fungere da giustificazione, ben che meno se sono gli stessi organi di vertice della P.A. ad aver generato la condizione di insostenibilità.
Mi limito a ricordare che la più volte citata legge n. 183 del 2011 all’art. 31, comma 30 dispone: la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurino elusivi delle regole del patto.
Giova, in questa sede e da par mio, solo richiamare i Dirigenti preposti all'esecuzione della Deliberazione n° 83 del 20/07/2012 che il presupposto di legittimità dell'atto amministrativo (il rispetto del Patto di Stabilità 2011) non è agli atti del richiamato provvedimento e ben che meno può essere surrogato dalla inopportunamente citata comunicazione del 31/03 c.a. a firma del sottoscritto e dei Revisori.
Si invita pertanto il Segretario Generale a rivedere i presupposti del provvedimento in esame, ad acquisite, preventivamente alla sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro e ove nel caso si ritenga di procedere, le corrette certificazioni ed eventualmente a considerare in modo serio la fattispecie che vede il Comune di Trani inadempiente al Patto di Stabilità 2011.
Tanto si doveva per opportuna conoscenza, distinti saluti.
Il Dott. Domenico GUIDOTTI
