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Patto di stabilità a Trani, D'Amore replica a Guidotti: «Lui lo ha certificato e mai rettificato. Perché parla solo adesso?»

Anche se in ritardo rispetto alle dichiarazioni del sociologo dott.Guidotti sento la necessità, per quanto di mia competenza, di chiarire a tutti i cittadini tranesi i contorni della vicenda riguardante la nomina del nuovo Dirigente di ragioneria del Comune di Trani.

Come molti ricorderenno attraverso stampa e Web è apparsa una vistosa contestazione dell’ex Direttore di Ragioneria del Comune di Trani Dott. Guidotti riferibile alla Deliberazione di Giunta con la quale risulta approvata la graduatoria dei curricula per la selezione del nuovo Dirigente di Ragioneria da assumere a tempo determinato. In particolare il predetto Dott. Guidotti asserirebbe che a fondamento di tutta la procedura di reclutamento vi sia un documento (leggasi certificazione!) del 31 marzo, firmato dallo stesso Dott. Guidotti e dal Collegio di Revisione e non una certificazione definitiva del Patto di Stabilità Interno 2011.

Al riguardo si ritiene doveroso fornire alcune riflessioni tecniche doverose per comprendere meglio la vicenda. Il Sociologo che ha diretto la Ripartizione Finanze del Comune di Trani fino al 12 giungo 2012 contesta la validità di un “documento” che porta la sua stessa firma e sottoscritto in data 31/03/2012 certificante il rispetto del patto di stabilità 2011.

Ebbene il “documento” contestato dal Dott. Guidotti è un certificato dallo stesso rilasciato e quindi, come tale, possiede tutte le caratteristiche che l’art.1, comma 1, lett. F), DPR 445/2000 richiede per definire tale un documento (“documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità generali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche”). Si tratta, quindi, di una dichiarazione di scienza, da collocare fra gli atti di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi carattere dichiarativo di dati in possesso della P.A., assistita da pubblica fede ai sensi dell’art.2700 c.c., facente pertanto prova fino a querela di falso.

E’ bene rammentare, inoltre, che il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.GE.P.A. del 09/03/2012 concernente la certificazione del Patto 2011, all’art.1, comma 5, stabilisce che decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del Rendiconto (ossia 30 maggio 2012 e non entro il 30 aprile o entro la data di approvazione del rendiconto come sostiene il Dott. Guidotti) la certificazione non può essere rettificata. Tale circostanza era peraltro adeguatamente anticipata  al paragrafo A.2 delle istruzioni generali allegate al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.GE.P.A del 07/09/2011 concernente il monitoraggio semestrale del Patto di Stabilità 2011, che nello stabilire le modalità operative per tale monitoraggio, prevede che i dati eventualmente precedentemente inviati sono modificabili, nel caso ne sussistano i presupposti, entro un mese dalla data ultima prevista per l’approvazione del consuntivo 2011 (leggasi 30 maggio 2012). Trascorso tale termine non è più possibile apportare variazioni ai dati comunicati.

Alla luce di quanto innanzi, il Dott. Guidotti responsabile del monitoraggio semestrale del Patto e della successiva certificazione, ben poteva, ove lo avesse ritenuto necessario, modificare entro il 30 maggio, rispettivamente sia il prospetto del monitoraggio semestrale che la certificazione finale. A questo punto dovremmo chiederci come mai, e nonostante ci fosse stato il tempo più che ragionevolmente necessario per apportare “eventuali correzioni”, il Responsabile di Ragioneria specificatamente deputato alla tenuta e controllo delle scritture contabili dell’Ente non si sia attivato per modificare una sua certificazione.

A seguito delle asserzioni del sociologo apparse sulla stampa verrebbe da porsi alcune semplici domande:

1)      Dal 31 marzo 2012 al 30 maggio 2012 (ben 60 giorni di tempo) termine ultimo per eventuali “ripensamenti”, quali iniziative ha posto in essere il Dott. Guidotti per sanare eventuali errori, aggiunte o omissioni dei quali sembrerebbe fosse perfettamente a conoscenza sin dal momento della sottoscrizione della certificazione del 31 marzo, ma non si capisce per quale ragione ha ritenuto di manifestare soltanto dopo la cessazione del suo incarico?

2)      E dal 30 maggio 2012 al 12 giugno 2012 ultimo giorno lavorativo prestato presso il Comune di Trani in qualità di Direttore di Ragioneria  perché ha continuato ad avvalorare con silenzio la certificazione del 31 marzo?

3)      E per ultimo, per quale motivo ha presentato domanda di partecipazione alla Selezione Pubblica per il conferimento dell’incarico di Direttore di Ragioneria approvata con Deliberazione di Giunta che solo a posteriori sembrerebbe, a detta sempre del Dott. Guidotti, inficiata della mancanza di presupposti giuridici (leggasi certificazione falsa)?

Oggi, anche a seguito del modo di agire del dott. Guidotti, sono convinto che la scelta di affidarsi a nuove professionalità, più consone al lavoro da svolgere, sia stata la migliore scelta del Sindaco e di questo assessorato. Purtroppo al nuovo dirigente siamo stati costretti a chiedere anche un’attenta analisi ed una revisione di tutte le attività svolte dai suoi predecessori. Il dott. Guidotti, preoccupato della validità dei documenti che portano la sua firma, può dormire sonni tranquilli perché oggi più che mai siamo convinti di dover rileggere tutto quanto da Lui (e anche da altri precedenti dirigenti) posto in essere, al fine di controllarne legittimità, validità ed opportunità.

Tanto si deve alla collettività tranese.

Dott. Michele D’AMORE (Assessore alle Finanze)

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