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Chioschi estivi a Trani, Unimpresa chiede di fermare tutto: «Iter carente e foriero di ricorsi. Si annulli il bando e si convochino le parti»

Dopo l’emanazione del bando comunale per l’assegnazione di aree su suolo pubblico per chioschi amovibili, per il commercio di prodotti alimentari e/o la somministrazione di alimenti e bevande, da localizzarsi nella città di Trani, arriva il parere dell’Ufficio Amministrativo di Unimpresa Bat il quale si esprime facendo rilevare che le norme regionali in materia di commercio su aree pubbliche non vengono rispettate quindi il comune dovrebbe agire in autotutela e far ripartire le procedure secondo le previsioni normative.

Ecco a proposito i contenuti della nota:

“Seppur condividendo le finalità occupazionali che sicuramente sono alla base della decisione dell’Ente Pubblico, ci preme sottolineare il mancato rispetto della vigente normativa regionale della Puglia in materia di commercio su aree pubbliche cioè la L.R. 24/7/2001, n.18 così come disattesa è la D.G.R. n. 568 del 28/03/2013. Nella fattispecie l’art. 6 della L.R. n.18/2001 “Disciplina del commercio su aree pubbliche” stabilisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di tipologia A) e della relativa concessione di posteggio all’interno dei mercati e sulle aree pubbliche. Tali procedure prevedono che entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno i Comuni fanno pervenire all’Assessorato regionale competente, ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, i propri bandi, con l’indicazione dei posteggi disponibili, la loro ampiezza, l’ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico, nonché i criteri integrativi per la formulazione della graduatoria. Il comma 2 dello stesso articolo 6 stabilisce che la pubblicazione sul B.U.R.P. debba avvenire nei trenta giorni successivi alle date, individuate dalla legge in questione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Unificata in data 5 luglio 2012 ha approvato l’Intesa sui criteri per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni dei posteggi su aree pubbliche e le disposizioni transitorie, in attuazione dell’articolo 70, comma 5 del D.L.vo n. 59/2010 di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Per garantirne uniforme attuazione in ambito nazionale, i contenuti della stessa sono stati oggetto di esame, all’interno del coordinamento interregionale del commercio, da parte del gruppo tecnico ristretto delle Regioni che hanno elaborato un documento, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 24 gennaio 2013. L’Intesa ed il relativo documento forniscono indicazioni sulla durata delle autorizzazioni, sui criteri di priorità da applicare nel caso di domande concorrenti nelle procedure di selezione per la concessione dei posteggi nell’ambito delle aree mercatali, nei centri storici o in aree aventi valore storico, ambientale, artistico, nelle fiere, per l’assegnazione transitoria dei posteggi, temporaneamente non occupati, nonché le disposizioni inerenti il rinnovo delle concessioni. Con deliberazione di G.R. n. 568 del 28/03/2013 la Regione ha preso atto dei succitati documenti e, nel contempo, sono stati fornite indicazioni operative alle amministrazioni comunali per il recepimento dei nuovi criteri per l’assegnazione dei posteggi liberi nei mercati e nelle fiere. Va evidenziato che, con riferimento alla produzione diretta o indiretta degli effetti giuridici dell’Intesa in oggetto, le Regioni hanno ritento che l’Intesa in questione, essendo intesa forte, non necessita di essere recepita con atti formali negli ordinamenti delle singole Regioni, possedendo in sé forza travolgente rispetto a norme statali e regionali incompatibili. Pertanto, il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni di posteggi indicati nel bando regionale devono espletarsi nel rispetto dei criteri fissati dall’Intesa della Conferenza Unificata e del

relativo documento delle Regioni di cui la Regione ha preso atto con la D.G.R. n. 568 del 28/03/2013. Tanto premesso, si procede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia dei bandi comunali, precisando alcune modalità di presentazione delle richieste, nonché gli adempimenti, a carico dei comuni, fissati dalla L.R. n.18/2001 e s.m.i., nonché dall’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, dal relativo documento delle regioni e dalla D.G.R. n. 568 del 28/03/2013. Sulla base di tutte queste considerazioni preliminari e degli atti preparatori dei comuni da trasmettere alla Regione quest’ultima avrebbe proceduto determinando:

- di disporre, ai sensi dell’art.6 della L.R.18/2001, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del bando regionale per la concessione dei posteggi di tipologia A) individuati dal comune di Trani;

- di riportare i criteri, previsti dall’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, dal relativo documento delle regioni e dalla D.G.R. n. 568 del 28/03/2013, per l’elaborazione della graduatoria ai fini dell’assegnazione dei posteggi ed il rilascio della relativa autorizzazione con contestuale rilascio della concessione di posteggio che sono i seguenti e non quelli individuati arbitrariamente dal comune di Trani:

a) le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate al Comune, sede di posteggio, a partire dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale e devono pervenire, a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento, nel termine massimo di sessanta giorni da essa. Le domande pervenute fuori del predetto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L’esito dell’istanza e comunicato agli interessati nel termine di 90 giorni, decorso il quale la stessa deve intendersi accolta. Non e consentita la presentazione a mano.

b) Nella domanda l’interessato deve dichiarare:

- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza;

- dati identificativi dell’impresa individuale o della Società (per le società: denominazione, sede legale e generalità complete del legale rappresentante;

- codice fiscale;

- l’iscrizione al registro imprese e quello del R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo ex registro Ditte);

- gli estremi della o delle autorizzazioni amministrative per il commercio su aree pubbliche con cui si intende concorrere, se gia in possesso del richiedente;

- di possedere i requisiti professionali di cui all’art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010 e ss. mm.ed ii.;

- di possedere i requisiti di idoneità morale di cui ai commi 1 e2 dell’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010. In caso di società, associazioni, od organismi collettivi detti requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’art. 2, comma 3, del DPR n. 252/1998;

- la tipologia merceologica e l’esatta ubicazione del posteggio per cui si partecipa e l’eventuale preferenza di posteggio.

La documentazione relativa all’anzianità di iscrizione al registro imprese e al R.E.A., dei requisiti morali e professionali deve essere presentata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la modalità della dichiarazione sostitutiva di certificazione.

c) Alla domanda va allegata copia di un documento valido di riconoscimento e/o permesso di soggiorno, in corso di validità per i cittadini extracomunitari, nonché documentazione richiesta dai singoli bandi comunali;

d) di stabilire che costituisce causa di esclusione e di rigetto della domanda:

- la mancata dichiarazione circa il possesso dei prescritti requisiti di accesso all’attività commerciale;

- la mancata dichiarazione inerente il permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;

- la mancata sottoscrizione della domanda;

- la mancata presentazione, in allegato alla domanda, di copia del documento di identità (obbligatorio per tutti i soci in caso di società);

- l’utilizzazione, per la presentazione della domanda, di modelli non conformi a quelli eventualmente approvati dai Comuni;

- il ricevimento della domanda, da parte del Comune, fuori dei termini previsti dal bando;

- la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dall’art. 6 della L.R. n.18/2001;

e) Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l’autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri:

a) criterio della maggiore professionalità dell’impresa acquisita nell’esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:

1) l’anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l’anzianità e riferita a quella del soggetto titolare al momento della

partecipazione al bando sommata a quella dell’eventuale dante causa, con i seguenti punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni =punti 40

- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50

- anzianità di iscrizione oltre 10 anni =punti 60.

2) L’anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione.

b) criterio per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore:

- oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, si propongono di attribuire un punteggio pari a 7 punti, per l’assunzione dell’impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente competenti.

c) criterio relativo alla presentazione da parte dell’impresa partecipante alla selezione per l’assegnazione del posteggio del DURC o del certificato di regolarità contributiva, qualora non previsto dalle leggi regionali come requisito obbligatorio:

- punti pari a 3 punti per l’impresa che presenta i menzionati certificati.

- di stabilire che la rilevazione delle presenze deve intendersi iniziata dal 5 luglio 2012.

- di stabilire che i requisiti morali e professionali per l’esercizio dell’attività, richiesti dal presente bando, sono quelli previsti dall’art. 71 del D.L.s n.59/2010 e s.m.i. e dal R.R. n.3/2011.

- di precisare che ai sensi del D.L.s n.59/2010, art.70, comma 1 possono presentare le istanze di richiesta di posteggio non solo le persone fisiche o le società di persone, ma anche società di capitali

regolarmente costituite o cooperative.

- di stabilire che, in conformità a quanto stabilito con il documento della Conferenza delle Regioni del 24/01/2013, la durata delle concessioni comunali dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nei mercati e nei posteggi isolati e fissato nel limite massimo consentito dall’Intesa del 5/07/2012, pari a 12 anni.

- di stabilire che per quanto non riportato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia su aree pubbliche, a quanto stabilito dall’ Intesa approvata il 5/7/2017 dalla Conferenza Unificata, in attuazione dell’articolo 70, comma 5 del D.L.vo n.59/2010 di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, dal documento delle Regioni di

cui la Regione Puglia ha preso atto con DGR n. 568 del 28/03/2013, nonché dai relativi piani comunali per il commercio su aree pubbliche ed a quanto disposto dai singoli bandi comunali, se conforme alla disposizioni sopraccitate.

- di stabilire che, ai sensi dell’art. 14 della L.R. n.18/01, i comuni sono tenuti a trasmettere un prospetto riassuntivo delle autorizzazioni, rilasciate nel corso dell’anno.

- Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.e ii.”

Alla luce del suddetto parere riteniamo doveroso, come Associazione di Categoria, evidenziare la situazione con la finalità di evitare che assegnazioni improprie di posteggi possano causare l’invalidamento dell’intera procedura comunale perché è ovvio che l’atto di indirizzo di cui alla delibera di giunta del comune di Trani del 21 maggio 2013 serve solo ed unicamente quale atto politico da trasmettere ai responsabili dei competenti uffici comunali per avviare le procedure di cui alla legge regionale, che non sono state espletate fino al loro completamento.

A questo punto crediamo che con l’avvio della fase di annullamento del bando comunale in autotutela si debba immediatamente avviare, invece, le previste procedure fino all’emanazione del bando regionale con il rispetto di tutte le complesse ed articolate previsioni normative che bene l’Ufficio Amministrativo di Unimpresa Bat ha elencato nel suo parere.

Essendo sempre stata parte attiva dell’attività di collaborazione con gli Uffici Annonari, anche del comune di Trani, sollecitiamo l’immediata convocazione delle Associazioni di Categoria provinciali che, sicuramente in buona fede, sono state peraltro escluse dal processo di consultazione obbligatoria prevista dalla vigente normativa.

Solo dopo di ciò si potrà dare corso alle legittime aspettative degli aspiranti all’assegnazione dei posteggi che, evidentemente, potrebbe avvenire ma forse solo quando l’estate sarà già finita.

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