Letti i recenti articoli sulla questione della copertura in amianto del Supercinema, la società proprietaria dello stesso S.n.c. DI MANGO LAURORA BOCCASINI, a mezzo dello scrivente, essendo stata prepotentemente tirata in ballo, si vede costretta a chiarire alcuni aspetti della vicenda, innanzitutto per informare i residenti della zona (comprensibilmente preoccupati per la loro salute) sulla reale situazione dei fatti, nonché per contrastare il tentativo da parte di qualcuno di addossare ai proprietari responsabilità che, se vi sono, appartengono certamente ad altri.
La proprietà del Supercinema è pronta in qualsiasi momento ad effettuare i lavori di bonifica, avendo già da tempo effettuato a mezzo di ditta specializzata tutte le necessarie operazioni preliminari all’intervento (sopralluoghi, redazione di capitolato d’intervento e preventivo di spesa).
Vi è però un ostacolo alla esecuzione immediata delle opere.
Il bene in questione è stato sottoposto a vincolo di tutela con decreto della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Architettonici per le province di BA – BAT –FG prot.n.5862 del 06/06/2012.
Che lo si creda o no, tale “tutela” riguarda anche la copertura in amianto.
Così testualmente si legge nel decreto di vincolo del 06/06/2012:
“La presenza di una copertura di cemento amianto, sebbene oggetto di valutazione e previsione di nuove soluzioni per la salvaguardia della salute della popolazione locale, risulta essere un elemento legato alla storia delle tecniche costruttive, analogamente al reimpiego del materiale, che non sminuisce l’importanza storico – artistica dell’immobile, ma ne è parte integrante essendo presente sin dal momento dell’originaria costruzione”.
Per poter effettuare qualsiasi intervento su tale copertura è dunque prima necessaria espressa autorizzazione ai lavori da parte della Sovrintendenza (art.21 Decreto legislativo n.40/2004), che pertanto doveva essere informata dal Comune dell’ordinanza di bonifica in essere.
Non ci consta, al contrario, che il Comune di Trani abbia mai informato la Sovrintendenza dell’ordinanza di bonifica, nonostante sia perfettamente a conoscenza della presenza del “vincolo” (e dunque della necessità di autorizzazione) avendone ricevuta notifica, a norma di legge. A tanto ha sopperito la proprietà inviando apposita informativa alla Soprintendenza sulla questione, chiedendo di essere autorizzata ad effettuare i lavori.
Assolutamente falso e strumentale è poi quanto riferito pubblicamente da autorevoli esponenti comunali secondo cui la proprietà non si sarebbe in alcun modo attivata.
Sin dal lontano 25/11/2011 la proprietà del Supercinema, in riscontro ad espressa richiesta comunale, protocollò presso il Comune di Trani relazione tecnica redatta da soggetto specializzato, con annessi esami di laboratorio, da cui emerse che lo stato dei luoghi non costituiva alcun pericolo per la salute, pur prevedendosi la necessità di monitorare con periodicità la situazione.
Successivamente, in data 14/06/2012, fu protocollata relazione integrativa (richiesta dall’Ufficio Tecnico), confermativa del fatto che “non esiste, al momento, il rischio di inquinamento ambientale da amianto”.
A luglio 2012 il Comune di Trani emise la prima ordinanza di bonifica, nella quale però non si faceva il minimo cenno alla relazione integrativa consegnata dalla proprietà sin dal mese precedente.
Fu allora inviata al Comune, ad agosto 2012, una richiesta di riesame della vicenda, evidenziando l’omissione e chiedendo che, prima di adottare qualsiasi provvedimento, si tenesse conto anche della detta relazione.
E’ questa la ragione per cui il Comune, posta nel nulla la prima ordinanza, si è poi preso un anno di tempo per emettere la seconda (di luglio 2013), tenendo finalmente presenti tutte le certificazioni e relazioni prodotte dalla proprietà, ritenendo di disporre comunque la bonifica (omettendo però di considerare l’ulteriore problematica della presenza del vincolo, come sopra detto).
Alla luce di tanto, prima di minacciare pubblicamente esposti ed infondate denunce alla procura, sarebbe stato più corretto dare atto non solo degli atti comunali, ma anche di tutta l’attività (documentata) posta in essere in questi anni dai proprietari del Supercinema in riscontro a tali atti; al contrario, non si comprende perché, si è preferito “sorvolare” su tale attività, fornendo così alla collettività una visione incompleta e distorta della realtà.
Avv. Ferdinando Fanelli per la società S.n.c. DI MANGO LAURORA BOCCASINI
