«Divieto di vendita, in forma ambulante e non, fino a tutto il primo gennaio 2014, di ogni tipo di fuochi d'artificio ascrivibili alle categorie di legge e, comunque, dei cosiddetti fuochi di libera vendita, o declassificati, che abbiano effetto semplice, o in combinazione con altri, di scoppio». Questa la prima di una serie di prescrizioni contenute nell’ordinanza «antibotti» che il sindaco, Gigi Riserbato, ha emanato per il capodanno in arrivo.
Da notare, fra gli altri divieti, quello, «al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti, di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico ed anche in luogo privato, ove in tale ultimo caso possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici sui luoghi pubblici o privati appartenenti a terzi non consenzienti».
Il provvedimento riguarda l’arco di tempo compreso fra le 18 del 31 dicembre e le 7 del 1mo gennaio. Le sanzioni, per la cronaca, variano da un minimo di 50 ad un massimo di 500 euro, stabilendo però la misura ridotta di 50 euro.
Più che ferrei i divieti, altrettanto chiare le premesse. L’ordinanza si lega alla consuetudine di festeggiare le ricorrenze, oltre che con strumenti innocui, «anche con il lancio di petardi e botti di vario genere – si legge nel testo - in cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in alcuni periodi dell'anno. Puntualmente - si richiama alla memoria nell'ordinanza - la cronaca nazionale riferisce sia del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l'occasione, sia, purtroppo di infortuni, anche di grave entità, derivati alle persone per imprudenza o imperizia, nell’utilizzo di simili prodotti. Esiste un oggettivo pericolo - scrive il sindaco -, anche per i petardi dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiali esplodenti che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito. In misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini. Posso determinarsi anche ingenti danni economici alle cose – ammonisce ancora l’ordinanza - per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare in danno di autovetture e cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Serie conseguenze, infine, si possono determinare anche a carico degli animali domestici, nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti può generare in loro un evidente reazione di spavento, che li porta frequentemente a perdere l'orientamento esponendoli anche a rischio di smarrimento e/o investimento».
L’ordinanza, pertanto, si pone l'obiettivo di «regolamentare la vendita al pubblico di prodotti pirotecnici, al fine di salvaguardare il supremo bene della salute, garantito dall'articolo 32 della Costituzione della Repubblica italiana».
